PROTOCOLLO SULL’IRLANDA/IRLANDA DEL NORD. NUOVE SOLUZIONI DELLA COMMISSIONE PER UN’ATTUAZIONE PIÙ AGEVOLE IN TALUNI SETTORI

Tra il 30 giugno e il 1 luglio 2021, la Commissione ha intrapreso diverse azioni per affrontare alcune delle questioni più urgenti relative all’attuazione del Protocollo sull’ Irlanda/Irlanda del Nord che, quale parte integrante dell’Accordo di recesso[1], è in vigore dal 1º febbraio 2020 allo scopo di assicurare la corretta attuazione del c.d. “Good Friday Agreement[2].

In primo luogo, la Commissione ha deciso di accogliere la richiesta del Regno Unito di prorogare fino al 30 settembre 2021 il periodo di grazia per il trasporto di carni refrigerate dalla Gran Bretagna all’Irlanda del Nord, in modo da consentire ai vari stakeholders di completare l’adeguamento delle rispettive catene di approvvigionamento. Nel dicembre 2020, infatti, l’Unione e il Regno Unito avevano predisposto una serie di dichiarazioni unilaterali[3] per fornire soluzioni temporanee in relazione alla circolazione di determinati beni quali, per l’appunto, i prodotti a base di carne, che sarebbero dovute rimanere in vigore fino al 30 giugno 2021. Tale periodo di grazia, tuttavia, è soggetto a condizioni rigorose quali, tra le altre, i) l’obbligo, per i prodotti a base di carne che entrano in Irlanda del Nord attraverso un punto frontaliero[4], di rimanere sotto il controllo delle relative autorità competenti dell’Irlanda del Nord in tutte le fasi della procedura di importazione, ii) la presenza di certificati sanitari ufficiali rilasciati dalle autorità competenti del Regno Unito che accompagnino tali prodotti, e iii) la possibilità della loro vendita esclusivamente ai consumatori finali nei punti della grande distribuzione in Irlanda del Nord.

In secondo luogo, la Commissione ha proposto soluzioni in una serie di settori al fine di sfruttare al massimo la flessibilità del Protocollo garantendo, al contempo, che la sua applicazione incida il meno possibile sulla vita quotidiana dei cittadini dell’Irlanda del Nord. Più particolarmente, per quanto riguarda i medicinali la Commissione ha proposto di modificare la legislazione europea di riferimento in modo che le funzioni relative alla conformità normativa per i medicinali autorizzati dal Regno Unito per il mercato dell’Irlanda del Nord possano essere ubicate in Gran Bretagna, così da garantire che essi non siano distribuiti nel mercato interno dell’Unione senza tale verifica di conformità. La Commissione, inoltre, ha proposto di agevolare non solo gli spostamenti dei cani-guida che accompagnano persone non vedenti che viaggiano dalla Gran Bretagna all’Irlanda del Nord, e bensì anche quelli del bestiame, eliminando la necessità di una nuova marcatura quando essi vengano spostati più volte tra la Gran Bretagna e l’Irlanda del Nord durante la loro vita[5]. La Commissione, infine, ha deciso di esentare i conducenti del Regno Unito dall’obbligo di esibire la carta verde di assicurazione autoveicoli.

Marco Stillo


[1] Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, GUUE L 29 del 31.01.2020.

[2] Il Good Friday Agreement è un accordo sia a valenza nazionale, in quanto stipulato tra la maggior parte dei partiti dell’Irlanda del Nord, che internazionale, in quanto in vigore tra il governo del Regno Unito e quello della Repubblica d’Irlanda. L’accordo stabilisce una serie di disposizioni relative a diversi settori, tra cui: a) lo status e il sistema di governo dell’Irlanda del Nord nel Regno Unito; b) la relazione tra l’Irlanda del Nord e la Repubblica d’Irlanda; e c) la relazione tra la Repubblica d’Irlanda e il Regno Unito.

[3] Disponibile al seguente LINK.

[4] Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio, GUUE L 95 del 07.04.2017. L’articolo 3 del Regolamento, intitolato “Definizioni”, al punto 38 stabilisce “… Ai fini del presente regolamento si intende per:

(…)

38) «posto di controllo frontaliero»: un luogo, nonché le strutture ad esso pertinenti, designato da uno Stato membro per l’esecuzione dei controlli ufficiali di cui all’articolo 47, paragrafo 1

[5] Regolamento di Esecuzione (Ue) 2021/1064 della Commissione, del 28 giugno 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 per quanto riguarda la configurazione del codice di identificazione degli animali per la tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti per il Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, GUUE L 229 del 29.06.2021.