In data 17 marzo 2020, la Commissione Europea ha aggiornato le proprie Linee Guida[1] sull’impatto dell’uscita del Regno Unito dall’Unione per quanto riguarda la protezione dei consumatori e i diritti dei passeggeri. Poiché dal 1 febbraio 2020 il Regno Unito è divenuto un Paese terzo, alla fine del periodo di transizione, in vigore fino al 31 dicembre 2020, le relazioni tra le parti subiranno modifiche profonde.
Qualora un consumatore europeo concluda un contratto con un professionista stabilito in un altro Paese che, con qualsiasi mezzo, dirige le sue attività commerciali verso il Paese di residenza del consumatore, il contratto è di norma disciplinato dalla legge del Paese in cui il consumatore ha la residenza abituale[2]. Pertanto, qualora dopo fine del periodo di transizione un consumatore europeo promuova un’azione legale dinanzi agli organi giurisdizionali di uno Stato Membro nei confronti di un professionista stabilito nel Regno Unito, le norme europee sulla competenza giurisdizionale internazionale, che consentono al consumatore di citare in giudizio il professionista nello Stato in cui il consumatore è residente, indipendentemente dal fatto che il professionista sia residente nell’Unione o in un Paese terzo[3], continueranno ad applicarsi. Tuttavia, il riconoscimento e l’esecuzione nel Regno Unito delle sentenze degli organi giurisdizionali dell’Unione, e viceversa, saranno disciplinati dalle rispettive norme nazionali. Inoltre, al termine del periodo di transizione le autorità del Regno Unito non saranno più tenute a cooperare in caso di controversie transfrontaliere[4], e a queste ultime non si applicheranno più le norme in materia di risoluzione extragiudiziale delle controversie[5] e di accesso alla risoluzione delle controversie online[6].
Per quanto riguarda la protezione dei viaggiatori, attualmente gli operatori non stabiliti nell’Unione, che vendono od offrono pacchetti turistici ai consumatori dell’Unione o che, con qualsiasi mezzo, dirigono tali attività verso l’Unione, sono obbligati a fornire una garanzia per il rimborso e per il rimpatrio dei viaggiatori in caso di insolvenza[7]. Alla fine del periodo di transizione, tali garanzie non potranno più essere fatte valere nei confronti degli operatori stabiliti nel Regno Unito che non offrono pacchetti ai consumatori europei e non dirigono la loro attività verso l’Unione, così come non saranno più applicabili le norme europee che prevedono il riconoscimento reciproco della protezione in caso di insolvenza[8].
Per quanto riguarda i diritti dei passeggeri, una volta concluso il periodo di transizione, le norme europee in materia di trasporto aereo[9] si applicheranno a quelli in partenza dal Regno Unito soltanto qualora il vettore possieda una licenza di esercizio rilasciata da uno Stato Membro. Parimenti, alle suddette condizioni continueranno ad applicarsi alcuni diritti riconosciuti dalla normativa europea alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta quali, tra gli altri, quelli relativi all’assistenza negli aeroporti[10]. Le norme dell’Unione sui diritti dei passeggeri delle navi continueranno ad applicarsi a coloro il cui porto d’imbarco è situato nell’Unione o nel Regno Unito a condizione i) che il porto di sbarco sia situato nell’Unione, e ii) che il servizio sia effettuato da un vettore stabilito nel territorio di uno Stato Membro o che offre servizi di trasporto passeggeri da o verso uno Stato membro[11]. Similmente, le norme europee sui diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario continueranno ad applicarsi ai servizi resi nel territorio dell’Unione[12], a condizione che l’impresa ferroviaria sia titolare della necessaria licenza[13]. Infine, per i passeggeri di autobus le norme europee in materia continueranno ad applicarsi ai passeggeri che viaggiano con servizi regolari da e verso il Regno Unito, sempre che i) il punto d’imbarco o di sbarco sia situato nell’Unione, e ii) la distanza prevista del servizio sia pari o superiore a 250 km[14].
Marco Stillo
[1] Disponibili al seguente LINK.
[2] Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, GUUE L 177 del 04.07.2008. L’articolo 6 del Regolamento, intitolato “Contratti conclusi da consumatori”, al paragrafo 1 dispone: “… Fatti salvi gli articoli 5 e 7, un contratto concluso da una persona fisica per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività commerciale o professionale («il consumatore») con un’altra persona che agisce nell’esercizio della sua attività commerciale o professionale («il professionista») è disciplinato dalla legge del paese nel quale il consumatore ha la residenza abituale, a condizione che il professionista:
a) svolga le sue attività commerciali o professionali nel paese in cui il consumatore ha la residenza abituale; o
b) diriga tali attività, con qualsiasi mezzo, verso tale paese o vari paesi tra cui quest’ultimo;
e il contratto rientri nell’ambito di dette attività…”.
L’articolo 6, ai paragrafi 2, 3 e 4, prevede le deroghe alla norma generale.
[3] Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, GUUE L 351 del 20.12.2012. L’articolo 18 del Regolamento, al paragrafo 1 dispone: “…L’azione del consumatore contro l’altra parte del contratto può essere proposta davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui è domiciliata tale parte o, indipendentemente dal domicilio dell’altra parte, davanti alle autorità giurisdizionali del luogo in cui è domiciliato il consumatore…”.
[4] Regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori, GUUE L 364 del 09.12.2004.
[5] Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull’ADR per i consumatori), GUUE L 165 del 18.06.2013.
[6] Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Regolamento sull’ODR per i consumatori), GUUE L 165 del 18.06.2013.
[7] Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio, GUUE L 326 dell’11.12.2015. L’articolo 17 della Direttiva, intitolato “Efficacia e portata della protezione in caso d’insolvenza”, al paragrafo 1 dispone: “… Gli Stati membri provvedono affinché gli organizzatori stabiliti sul loro territorio forniscano una garanzia per il rimborso di tutte le somme pagate da o per conto dei viaggiatori nella misura in cui i servizi pertinenti non sono eseguiti a causa dello stato di insolvenza dell’organizzatore. Se nel contratto di pacchetto turistico è incluso il trasporto di passeggeri, gli organizzatori forniscono una garanzia anche per il rimpatrio dei viaggiatori. Può essere offerta la continuazione del pacchetto.
Gli organizzatori non stabiliti in uno Stato membro che vendono o offrono in vendita pacchetti in uno Stato membro o che, con qualsiasi mezzo, dirigono tali attività verso uno Stato membro sono obbligati a fornire una garanzia ai sensi del diritto di tale Stato membro…”.
[8] L’articolo 18 della Direttiva 2015/2302, intitolato “Riconoscimento reciproco della protezione in caso d’insolvenza e cooperazione amministrativa”, al paragrafo 1 dispone: “… Gli Stati membri riconoscono conforme alle loro misure nazionali che recepiscono l’articolo 17 qualunque protezione in caso d’insolvenza che un organizzatore fornisca conformemente a tali misure dello Stato membro in cui è stabilito…”.
[9] Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, GUUE L 46 del 17.02.2004.
[10] Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo, GUUE L 204 del 26.07.2006. L’articolo 7 del Regolamento, intitolato “Diritto all’assistenza negli aeroporti”, dispone: “… Quando una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta si presenta in un aeroporto per un viaggio aereo, spetta al gestore aeroportuale garantire la prestazione dell’assistenza di cui all’allegato I, in modo che la persona possa prendere il volo per cui è in possesso di una prenotazione, a condizione che la richiesta di assistenza per le esigenze particolari della persona in questione siano state notificate al vettore aereo, al suo agente o all’operatore turistico almeno quarantotto ore prima dell’ora di partenza del volo pubblicata. Tale notifica deve indicare anche il volo di ritorno, se il volo di andata e quello di ritorno sono stati acquistati con lo stesso vettore aereo.
Qualora sia richiesto l’utilizzo di un cane da assistenza riconosciuto, tale utilizzo sarà reso possibile purché ne sia fatta notifica al vettore aereo, al suo agente o all’operatore turistico, in conformità delle norme nazionali applicabili al trasporto di cani da assistenza a bordo degli aerei, ove tali norme sussistano.
In caso di mancata notifica a norma del paragrafo 1, il gestore compie tutti gli sforzi ragionevoli per offrire l’assistenza di cui all’allegato I in modo che la persona in questione possa prendere il volo per cui è in possesso di una prenotazione.
Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano a condizione che:
a) la persona si presenti alla registrazione:
i) all’ora stabilita in anticipo e per iscritto (anche con mezzi elettronici) dal vettore aereo o dal suo agente oppure dall’operatore turistico; o
ii) qualora non sia stato stabilito un orario, almeno un’ora prima dell’ora di partenza pubblicata; o
b) la persona arrivi a un punto designato all’interno del perimetro aeroportuale a norma dell’articolo 5:
i) all’ora stabilita in anticipo e per iscritto (anche con mezzi elettronici) dal vettore aereo o dal suo agente oppure dall’operatore turistico; o
ii) qualora non sia stato stabilito un orario, almeno due ore prima dell’ora di partenza pubblicata.
Qualora una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta transiti in un aeroporto al quale si applica il presente regolamento, o sia trasferita da un vettore aereo o da un operatore turistico dal volo per cui è in possesso di una prenotazione su un altro volo, spetta al gestore garantire la prestazione dell’assistenza di cui all’allegato I, in modo che la persona in questione possa prendere il volo per cui è in possesso di una prenotazione.
Quando una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta arriva in un aeroporto al quale si applica il presente regolamento, spetta al gestore aeroportuale assicurare l’assistenza di cui all’allegato I, in modo che la persona in questione possa raggiungere il punto di partenza dall’aeroporto di cui all’articolo 5.
L’assistenza fornita corrisponde, nella misura del possibile, alle esigenze specifiche del singolo passeggero…”.
[11] Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, GUUE L 334 del 17.12.2010. L’articolo 2 del Regolamento, intitolato “Ambito di applicazione”, al paragrafo 1 dispone: “…Il presente regolamento si applica ai passeggeri che viaggiano:
a) con servizi passeggeri il cui porto d’imbarco è situato nel territorio di uno Stato membro;
b) con servizi passeggeri il cui porto d’imbarco è situato fuori dal territorio di uno Stato membro e il porto di sbarco è situato nel territorio di uno Stato membro, a condizione che il servizio sia effettuato da un vettore dell’Unione come definito all’articolo 3, lettera e);
c) in una crociera il cui porto d’imbarco è situato nel territorio di uno Stato membro. Tuttavia, l’articolo 16, paragrafo 2, gli articoli 18 e 19 e l’articolo 20, paragrafi 1 e 4, non si applicano a tali passeggeri…”.
[12] Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 315 del 3.12.2007. Articolo 2 del regolamento, paragrafo 1 dispone: “…Il presente regolamento si applica a tutti i viaggi e servizi ferroviari in tutta la Comunità forniti da una o più imprese ferroviarie titolari di licenza in virtù della direttiva 95/18/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie…”.
[13] Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che 35 istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, GUUE L 343 del 14.12.2012. L’articolo 17, sui requisiti generali per il rilascio della licenza, dispone: “…Un’impresa ha diritto di richiedere il rilascio di una licenza nello Stato membro in cui è stabilita.
Gli Stati membri non rilasciano né prorogano la validità delle licenze nei casi in cui non ricorrano i requisiti fissati nel presente capo.
Un’impresa per la quale ricorrono i requisiti di cui al presente capo ha diritto di ottenere il rilascio della licenza.
Nessun’impresa è autorizzata a prestare i servizi di trasporto ferroviario rientranti nell’ambito di applicazione del presente capo se non le è stata rilasciata la licenza conforme al tipo di servizi da prestare.
Tuttavia detta licenza non dà diritto di per sé all’accesso all’infrastruttura ferroviaria.
La Commissione adotta misure che stabiliscono i dettagli dell’utilizzo di un modello comune di licenza e, se necessario a una concorrenza equa ed effettiva sui mercati del trasporto ferroviario, i dettagli della procedura da seguire per l’applicazione del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 62, paragrafo 3…”.
[14] Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, GUUE L 55 del 28.2.2011. L’articolo 2 del Regolamento, al paragrafo 1 dispone “… Il presente regolamento si applica ai passeggeri che viaggiano con servizi regolari per categorie di passeggeri non determinate il cui punto d’imbarco o sbarco è situato nel territorio di uno Stato membro e la distanza prevista del servizio è pari o superiore a 250 km…”.