In data 25 giugno 2020, la Commissione Europea ha aggiornato le Linee Guida[1] sull’impatto dell’uscita del Regno Unito dall’Unione in materia di diritti di proprietà intellettuale. In seguito al recesso dall’Unione, il 1° febbraio 2020 il Regno Unito è divenuto un Paese terzo e, pertanto, le relazioni tra le parti subiranno modifiche già alla fine del periodo di transizione, che terminerà il 31 dicembre 2020.
Più particolarmente, non sarà più applicabile nel Regno Unito il c.d. “principio di esaurimento comunitario”, secondo il quale una volta che un determinato bene viene legalmente messo in commercio nel territorio dell’Unione e dello Spazio Economico Europeo (SEE) dal titolare di uno o più dei diritti di proprietà industriale ad esso collegati o con il suo consenso, quest’ultimo perde la possibilità di opporre la privativa ai terzi che importano o commerciano il bene. Di conseguenza, dalla fine del periodo di transizione il diritto di proprietà intellettuale non sarà considerato esaurito nell’Unione se il bene è stato legalmente immesso sul mercato del Regno Unito. Ciò che garantirà al titolare la possibilità di opporsi tanto all’importazione del bene nell’Unione da parte di terzi quanto allo sfruttamento, alla rivendita e comunque all’immissione di tale bene nel mercato europeo.
Peraltro, i diritti di proprietà intellettuale esauriti sia nell’Unione che nel Regno Unito prima della fine del periodo di transizione rimarranno tali per entrambe le parti[2].
Marco Stillo
[1] Disponibili al seguente LINK.
[2] Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, GUUE L 29 del 31.01.2020. L’articolo 61 dell’Accordo, intitolato “Esaurimento dei diritti”, dispone: “… I diritti di proprietà intellettuale che erano esauriti sia nell’Unione che nel Regno Unito prima della fine del periodo di transizione alle condizioni previste dal diritto dell’Unione restano esauriti sia nell’Unione che nel Regno Unito…”.