ORIZZONTE BREXIT: UNO SGUARDO DI LUNGO PERIODO SUL COPYRIGHT

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ANCHE IL COPYRIGHT RIENTRA FRA LE AREE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE OGGETTO DI ARMONIZZAZIONE A LIVELLO EUROPEO.

In relazione a vari aspetti della tutela autoriale, specie in funzione del loro adeguamento alle nuove tecnologie, sono state infatti emanate importanti direttive. Anche se le possibili ricadute di Brexit in questo settore si prospettano meno immediate che in altri, non mancano comunque incertezze che potrebbero frustrare le aspettative di armonizzazione per il futuro.

I FATTORI DI STABILITÀ

Il diritto d’autore nasce con la creazione dell’opera, senza bisogno di formalità costitutive, e per il copyright non esiste alcuna norma che preveda un titolo unitario paneuropeo. Perciò, diversamente da ciò che potrebbe avvenire per i marchi UE e i design comunitari, non sorgerebbe l’esigenza di aggiustamenti tecnico-giuridici (specie di rivalidazione) al fine di garantire comunque l’estensione della privativa preesistente al Regno Unito post Brexit.

Oltre a questo rilievo, ci sono più ragioni per cui, ragionevolmente, non si attendono cambiamenti immediati.

Da un lato, nell’ambito del copyright l’armonizzazione europea, per quanto consistente, è stata finora meno estensiva che per altri diritti IP e il copyright rimane disciplinato in via diretta da ciascuna giurisdizione nazionale, sia a livello sostanziale che di enforcement.

Dall’altro lato, con riferimento invece ai profili armonizzati, laddove le direttive sono state recepite nell’ordinamento britannico, è probabile che i corrispondenti atti normativi nazionali non vengano abrogati né emendati dopo Brexit. In particolare, la principale legge UK sul copyright, il Copyright, Designs and Patents Act del 1988, nonché il Copyright and Rights in Databases Regulations del 1997, specificamente dedicato alle banche dati, ben potrebbero rimanere allineati con il diritto UE.

Sul punto si è così espresso il Chartered Institute of Patent Attorneys (CIPA), organismo professionale dei consulenti di proprietà intellettuale britannici, nell’ambito di un paper dedicato agli effetti di Brexit sulle varie aree IP, aggiornato lo scorso dicembre: “Copyright is in general not subject to EU harmonization and no changes to copyright law are expected as an immediate consequence of exit from the EU.”.

Un ulteriore motivo per cui la situazione potrebbe non cambiare nell’immediato è che molti principi in materia di copyright sono incorporati in trattati internazionali, ai quali anche il Regno Unito partecipa. Questi accordi si collocano all’esterno dell’ordinamento UE e perciò Brexit non dovrebbe avere ripercussioni sulla loro applicazione.

Già lo scorso agosto, infatti, l’Intellectual Property Office britannico (IPO) ha emesso un comunicato in cui, con riferimento al copyright, si legge: “The UK is a member of a number of international treaties and agreements. This means that UK copyright works (such as music, films, books and photographs) are protected around the world. This will continue to be the case following our exit from the EU”.

In particolare, il CIPA ha specificato che il Regno Unito continuerà a proteggere i diritti di copyright, inclusi quelli già esistenti, nel rispetto della Convenzione di Berna (la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, conclusa nel 1886 e successivamente rivista).

I FATTORI DI INCERTEZZA

Tuttavia, la normativa sul copyright, proprio nella cornice dell’ordinamento europeo, è soggetta ad un continuo processo di modernizzazione. Quanto alle proposte attualmente sul tavolo, mentre l’IPO ha dichiarato che il Regno Unito, finché sarà parte dell’Unione, non cesserà di partecipare alle relative negoziazioni, rimane incerto se, una volta emanati – in ipotesi dopo Brexit – gli atti normativi finali, la Gran Bretagna deciderà di uniformare al loro contenuto la propria legislazione nazionale.

Si pensi soprattutto alla strategia EU per il mercato unico digitale, che, adottata nel 2015, di recente ha fatto passi in avanti significativi. In particolare, lo scorso settembre la Commissione ha presentato una proposta di direttiva sul diritto d’autore nel mercato unico digitale, ed una proposta di regolamento che stabilisce norme relative all’esercizio del diritto d’autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online. Il driver politico europeo mira a facilitare ai consumatori e alle imprese l’accesso online a prodotti e servizi nell’intera Unione, a migliorare le condizioni affinché le reti e i servizi digitali possano svilupparsi e prosperare, nonché a promuovere la crescita dell’economia digitale europea. Vista l’importanza di questi obiettivi, è plausibile che, per non essere escluso dall’accesso al mercato unico digitale, il Regno Unito decida comunque di incorporare le nuove norme in proprie leggi nazionali, magari gradualmente.

Un’ulteriore preoccupazione, pure segnalata dal CIPA, deriva dal fatto che lo sfruttamento commerciale e il licensing delle opere coperte da copyright all’interno dell’Unione ricadono nell’ambito di applicazione del diritto antitrust europeo. In questa prospettiva, nella misura in cui in futuro il Regno Unito non fosse più soggetto alle norme UE sulla concorrenza, Brexit potrebbe avere ricadute non indifferenti.

Sotto un diverso profilo ancora, è stata anche messa in evidenza l’opportunità che, nel Regno Unito post Brexit, i testi normativi nazionali vengano sistematicamente “passati al setaccio” al fine di scongiurare inconvenienti causati da rinvii e riferimenti al diritto UE, che non sarebbe più vincolante. Più precisamente, laddove in ipotesi sia richiesto, quale requisito soggettivo per godere del copyright a livello nazionale, lo stabilimento o il domicilio in uno Stato Membro dell’Unione (intendendosi includere anche la Gran Bretagna), se il testo non fosse adeguatamente emendato, inavvertitamente si potrebbero escludere dalla titolarità del diritto proprio i soggetti stabiliti o domiciliati nel Regno Unito!

RILIEVI CONCLUSIVI

Ad ogni modo, anche se nel breve periodo non sono previsti cambiamenti dirompenti, in seguito a Brexit il legislatore britannico non sarà più tenuto ad implementare le future direttive UE relative al copyright, né i Tribunali britannici si dovranno più uniformare alle decisioni della Corte di Giustizia in materia.

Di conseguenza, non si può escludere che, nel medio o lungo periodo, aumenti la divergenza tra il sistema di protezione britannico e quello continentale, peraltro già derivanti da tradizioni giuridiche non allineate: da un lato il sistema di common law, che maggiormente si concentra sui diritti patrimoniali, in relazione all’investimento sottostante all’opera protetta; dall’altro quello di civil law, che pone l’accento sui diritti morali e di paternità, a maggiore tutela della personalità creativa dell’autore.

A riguardo, l’IPO ha dichiarato: “While the UK remains in the EU, our copyright laws will continue to comply with the EU copyright directives, aggiungendo, però, la seguente precisazione: “The continued effect of EU Directives and Regulations following our exit from the EU will depend on the terms of our future relationship”.

L’incremento dell’incertezza giuridica, derivante dal rischio di una sempre maggiore disomogeneità tra ordinamenti, non potrà non pregiudicare gli interessi dei titolari dei diritti di copyright e degli operatori del mercato, che invece tendono a cogliere nell’armonizzazione un fattore di riduzione dei tempi e dei costi nell’ambito dell’industria creativa europea.

Giulia Beneduci