L’IMPATTO DELLA BREXIT SUL REGIME EUROPEO DEL PASSAPORTO PER SERVIZI FINANZIARI

Il recesso del Regno Unito dall’Unione Europea avrà conseguenze considerevoli per gli operatori ivi stabiliti, in quanto essi potrebbero perdere il diritto di prestare servizi finanziari nei restanti Stati Membri nell’ambito del regime europeo del c.d. passaporto per servizi finanziari[1].

Il 13 novembre 2018, la Commissione Europea ha presentato delle misure di emergenza per prepararsi al recesso del Regno Unito dall’Unione il 30 marzo 2019[2]. In tale occasione, la Commissione ha osservato che, in via di principio, i contratti derivati OTC negoziati fuori borsatra controparti dell’Unione e del Regno Unito non compensati rimarranno validi ed eseguibili fino alla scadenza e, pertanto, non sembrerebbero sussistere problemi generalizzati di esecuzione di questi contratti nell’ipotesi di un recesso senza accordo. In determinati casi, alcuni eventi del “ciclo di vita” del contratto (ad esempio modifiche, rinnovi e novazioni) potranno tuttavia comportare la necessità di un’autorizzazione o di un’esenzione, dato che una delle controparti non sarà più un’impresa dell’Unione. La Commissione ha esortato gli operatori del mercato a continuare a prepararsi a questo scenario trasferendo i contratti e chiedendo le necessarie autorizzazioni. 

Con riguardo, invece, ai derivati compensati, la Commissione ha rilevato che l’ipotesi di un no deal scenario potrebbe esporre a rischi per la stabilità finanziaria, perché i partecipanti diretti dell’Unione potrebbero procedere a una liquidazione disordinata delle posizioni che detengono nelle controparti centrali del Regno Unito. Altri rischi potrebbero riguardare taluni servizi erogati ad operatori dell’Unione da depositari centrali del Regno Unito, di impossibile sostituzione a breve termine. In questi settori, i sistemi di equivalenza esistenti offrono strumenti adeguati attivabili in tempi rapidi. In caso di necessità la Commissione interverrà soltanto per quanto necessario a far fronte a rischi di stabilità finanziaria derivanti da un recesso senza accordo, ponendo condizioni rigorose e per una durata limitata. In mancanza di accordo, la Commissione adotterà le decisioni di equivalenza, di carattere temporaneo e sottoposte a condizioni, necessarie per scongiurare interruzioni dei servizi di compensazione centrale e deposito titoli. Tali decisioni saranno integrate dal riconoscimento delle infrastrutture basate nel Regno Unito, che sono pertanto incoraggiate a rivolgersi all’Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati (ESMA) in vista del riconoscimento.

In data 19 dicembre 2018 la Commissione Europea ha presentato ulteriori misure di emergenza rientranti nel piano d’azione predisposto “per ogni evenienza”[3]. In tale circostanza, la Commissione ha adottato dei provvedimenti specifici volti a prendere cura deirischi per la stabilità finanziaria unicamente nei settori in cui i soli preparativi messi in atto dagli operatori del mercato risulterebbero nettamente insufficienti. Gli atti adottati, che si applicheranno a partire dalla data di recesso se non sarà ratificato l’Accordo di uscita, sono i seguenti: 

  • una Decisione di equivalenza temporanea e condizionata per 12 mesi per evitare interruzioni nella compensazione centrale dei derivati[4]: l’ESMA potrà concedereun riconoscimento provvisorio alle controparti centrali attualmente stabilite nel Regno Unito consentendo loro di continuare a prestare servizi nell’Unione in via temporanea. La Commissione è giunta alla conclusione che le imprese dell’Unione a 27 hanno necessità di questo periodo per predisporre alternative concrete ai servizi ora prestati dagli operatori del Regno Unito; 
  • una Decisione di equivalenza temporanea e condizionata per 24 mesi per evitare interruzioni nei servizi prestati dai depositari centrali di titoli stabiliti nel Regno Unito[5]: tali depositari potranno continuare temporaneamente a prestare agli operatori dell’Unione servizi di notariato e di tenuta centralizzata dei conti. Gli operatori che attualmente non dispongonodi un’alternativa nell’Unione a 27 potranno così adempiere agli obblighi previsti dal diritto dell’Unione;
  • due Regolamenti delegati che agevolano la novazione, a tempo determinato, di taluni contratti derivati negoziati fuori borsa (derivati OTC) conclusi con una controparte stabilita nel Regno Unito, per sostituire tale controparte con una stabilita nell’Unione[6]: tali contratti potranno essere trasferiti a una controparte dell’Unione a 27 mantenendo lo status di esenzione, quindi, senza essere sottoposti agli obblighi di compensazione e ai requisiti di margine previsti dal Regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo (EMIR)[7]. I contratti antecedenti all’EMIR sono esentati dagli obblighi in esso previsti. Per effetto di questi atti, il mutamento della controparte non inciderà sullo status di esenzione. 

Anche in Italia il Governo sta preparando delle misure intese a garantire la stabilità del settore finanziario per un no deal scenario. In data 24 gennaio 2019, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha predisposto misure di continuità dei mercati e degli intermediari. Le misure previste introducono un periodo transitorio durante il quale gli intermediari (bancari, finanziari o assicurativi) potranno continuare ad operare secondo la normativa attuale. Tale possibilità riguarderà sia gli operatori britannici che svolgono le proprie attività in Italia, sia gli operatori italiani che operano nel Regno Unito. Le nuove misure disciplineranno altresì gli adempimenti che i vari tipi di intermediari saranno chiamati ad assolvere sulla base della normativa settoriale applicabile, per poter continuare ad operare anche oltre il periodo transitorio. Previsioni analoghe saranno presenti nella parte del provvedimento riguardante le sedi di negoziazione e l’accesso degli operatori a queste. Infine, il provvedimento prevederà la possibilità di continuare a detenere i fondi pensione in Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) del Regno Unito durante il periodo transitorio. La data di emanazione del provvedimento dipenderà dai prossimi sviluppi e dalle conseguenti determinazioni adottate nel Regno Unito. Il provvedimento verrà comunque adottato in tempo utile per permettere un ordinato svolgimento delle attività e fornire un quadro normativo certo entro cui operare anche in caso di recesso senza accordo.

Il Governo italiano ha inoltre previsto una disciplina transitoria volta a consentire la prestazione di servizi di investimento in Italia per gli intermediari britannici. In particolare, l’articolo 1, comma 508, della Legge di Bilancio (Legge del 31 dicembre 2018, n. 145) ha modificato l’articolo 10 del Decreto Legislativo 12 aprile 2001, n. 210 (Attuazione della Direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli), sostituendo il quinto comma ed inserendo il comma 5-bis:

“… 5. La Banca d’Italia può stabilire, con proprio provvedimento, l’applicazione delle disposizioni del presente decreto agli enti italiani che partecipano ai sistemi aventi a oggetto l’esecuzione di ordini di trasferimento di cui all’articolo 1, comma 1, lettera m), numero 1), di uno Stato non appartenente all’Unione europea. Nel caso di sistemi aventi ad oggetto l’esecuzione di ordini di trasferimento di cui all’articolo 1, comma 1, lettera m), numero 2), il provvedimento è adottato d’intesa con la Consob, previa valutazione dell’opportunità di concludere apposite intese tra le predette autorità e le competenti autorità dello Stato estero interessato.

5-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 5, i sistemi designati in uno Stato membro che receda dall’Unione europea senza aver concluso uno specifico accordo ai sensi dell’articolo 50 del Trattato sull’Unione europea (TUE), gestiti da operatori legittimati alla prestazione dei rilevanti servizi nel territorio della Repubblica sulla base della disciplina ad essi rispettivamente applicabile, continuano, nonostante tale recesso, a considerarsi sistemi designati a tutti gli effetti previsti dall’ordinamento, fino all’adozione del provvedimento previsto dal comma 5, e comunque per un periodo non eccedente ventuno mesi dal momento in cui i trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato ai sensi dell’articolo 50 del TUE…”.

Infine, il 19 febbraio 2019 la Banca d’Italia ha pubblicato un documento intitolato “Intermediari con sede nel Regno Unito operanti sul territorio della Repubblica italiana: informativa alla clientela in Italia[8], che indica le misure che le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica con sede nel Regno Unito che offrono i propri servizi in Italia mediante succursali, in regime di libera prestazione di servizi, ovvero tramite agenti o soggetti convenzionati, dovranno attuare. 

Sara Capruzzi


[1]Il cosiddetto passaporto europeo permette alle banche, alle società di assicurazioni e alle società d’intermediazione mobiliare di operare in tutta l’Unione sulla base dell’autorizzazione delle Autorità del Paese di origine.

[2]Comunicazione della Commissione del 13.11.2018, Prepararsi al recesso del Regno Unito dall’Unione europea del 30 marzo 2019: un piano d’azione per ogni evenienza. COM(2018) 880 final.

[3]Comunicazione della Commissione del 19.12.2018, Prepararsi al recesso del Regno Unito dall’Unione europea il 30 marzo 2019 – Attuazione del piano d’azione predisposto dalla Commissione per ogni evenienza. COM(2018) 890 final.

[4]Decisione di esecuzione (UE) 2018/2031 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce, per un periodo di tempo limitato, che il quadro normativo applicabile alle controparti centrali del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è equivalente, in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio. GUUE L 325 del 20.12.2018.

[5]Decisione di esecuzione (UE) 2018/2030 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce, per un periodo di tempo limitato, che il quadro normativo applicabile ai depositari centrali di titoli nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è equivalente in conformità del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio. GUUE L 325 del 20.12.2018.

[6]Regolamento delegato (UE) della Commissione che modifica il Regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione, il Regolamento delegato (UE) 2016/592 della Commissione e il Regolamento delegato (UE) 2016/1178 della Commissione che integrano il Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio, per quanto riguarda la data di decorrenza dell’obbligo di compensazione per taluni tipi di contratti (C(2018) 9122). Regolamento delegato (UE) della Commissione che modifica il Regolamento delegato (UE) 2016/2251 che integra il Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda la data fino alla quale le controparti possono continuare ad applicare le rispettive procedure di gestione del rischio per taluni contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale (C(2018) 9118).

[7]Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni. GUUE L 201, 27.07.2012. 

[8]Disponibile al seguenteLINK.