L’IMPATTO DELLA BREXIT NEL SETTORE DEI MEDICINALI, DEI DISPOSITIVI E DELLE SPERIMENTAZIONI CLINICHE

Nel febbraio 2019, il Governo del Regno Unito ha aggiornato le sue Linee Guida in merito alle conseguenze sulla regolamentazione dei medicinali, dei dispositivi medici e delle sperimentazioni cliniche in caso di un’uscita dall’Unione Europea senza un accordo[1].

Medicinali

A livello europeo, l’immissione in commercio e il monitoraggio dei medicinali sono disciplinati dalla Direttiva 2001/83/CE[2], relativa ai medicinali per uso umano e dal Regolamento (CE) 726/2004[3]. Queste disposizioni mirano a stabilire norme per proteggere la salute pubblica e garantire che i medicinali siano sicuri ed efficaci.

Il Regno Unito è parte sia della Rete Europea della Regolamentazione dei Farmaci (European medicines regulatory network, EMRN)[4], che dell’Agenzia Europea per i Medicinali (European Medicines Agency, EMA), mentre la disciplina nazionale è contenuta nel Regolamento del 2012 sui medicinali per uso umano (Human Medicines Regulations, HRMs)[5]. Quest’ultimo definisce il regime di autorizzazione dei medicinali, la loro produzione, distribuzione, vendita e fornitura, così come l’etichettatura, la pubblicità e la vigilanza sui medicinali e sui loro effetti. L’Agenzia di regolamentazione dei prodotti medici e sanitari (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency, MHRA) svolge funzioni di regolatore nazionale per i medicinali per uso umano, i dispositivi medici, gli studi clinici e i prodotti ematici.

Nel caso – assai probabile – in cui non si trovasse un accordo entro il 29 marzo 2019, il Regno Unito cesserebbe di partecipare all’EMRN. Di conseguenza, l’MHRA eserciterebbe le funzioni di controllo sui medicinali attualmente attribuite all’Unione a livello centrale.

Poiché la maggior parte dei medicinali per uso umano presenti nel mercato del Regno Unito già possiede la relativa autorizzazione all’immissione in commercio rilasciata dall’Autorità britannica o dall’EMA, la Brexit non impatterà sulla loro circolazione. Tuttavia, la maggior parte dei nuovi medicinali e farmaci biosimilari vengono commercializzati a seguito di un’autorizzazione rilasciata dall’EMA, e sono autorizzati centralmente (Centrally Authorized Products, CAPs). Di conseguenza, al fine di assicurare che il loro uso continui ad essere autorizzato nel territorio britannico anche dopo l’uscita dall’Unione, essi verranno automaticamente considerati come approvati dal Regno Unito per il mercato interno a partire dal 29 marzo 2019.

Per quanto riguarda la vendita di medicinali all’ingrosso, in caso di uscita senza accordo, lo status autorizzatorio dei rivenditori che acquistano medicinali per uso umano da uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo (SEE) per uso nel Regno Unito dovrà essere riconsiderato. A tal proposito, il Regolamento del 2012 sui medicinali per uso umano è stato modificato al fine di includere una lista di Paesi approvati per l’importazione[6]: in questo modo, l’importazione sarà consentita ai grossisti del Regno Unito, a condizione che sia confermata la certificazione di ciascun lotto da parte di un ente qualificato del Paese di provenienza. 

Per quanto riguarda, invece, i farmaci orfani[7], in caso di no deal verrà istituito nel Regno Unito un sistema di classificazione che ricalchi l’attuale modello europeo[8], ma che preveda anche criteri specifici per il Regno Unito, basati principalmente sulla prevalenza della malattia rara a livello nazionale, sulla disponibilità di metodi di trattamento alternativi soddisfacenti e sul significativo vantaggio del prodotto. 

Con riferimento all’attività di farmacovigilanza[9], questa è attualmente svolta a livello europeo[10]. Qualora non vi fosse accordo, la stessa verrà condotta dall’MHRA per quanto riguarda tutte le autorizzazioni all’immissione in commercio del Regno Unito, ai certificati di registrazione e alle registrazioni tradizionali per prodotti vegetali. Inoltre, la condivisione di sistemi comuni, lo scambio formale e il riconoscimento dei dati inviati in merito alle attività di regolamentazione tra il Regno Unito e i Paesi dell’Unione cesseranno. In ogni caso, l’MHRA detiene già una propria banca dati sulla sicurezza dei casi individuali (Individual Case Safety Reports, ICSRs).

Infine, in merito all’importazione parallela di medicinali[11], questa costituisce un’importante fonte di approvvigionamento di medicinali nel Regno Unito, e consente di risparmiare sui costi per il Servizio Sanitario Nazionale. I medicinali che possiedono un’autorizzazione all’immissione in commercio concessa da un altro Stato Membro o dall’EMA, e sono essenzialmente simili a un prodotto per cui è stata concessa un’autorizzazione all’immissione in commercio nel Regno Unito, potranno essere importati con una licenza di importazione parallela nell’eventualità di un no deal, a condizione che l’MHRA sia in grado di ottenere le informazioni necessarie per dimostrare che il prodotto di importazione parallela sia essenzialmente simile al prodotto di riferimento del Regno Unito.

Dispositivi medici

La legislazione europea in materia di dispositivi medici impone l’apposizione del marchio CE ai fini della certificazione dei requisiti prescritti. Le Direttive in materia sono la Direttiva 90/385/CE[12], la Direttiva 93/42/CEE[13] e la Direttiva 98/79/CE[14], trasposte nella legislazione nazionale tramite il Regolamento del 2002 sui dispositivi medici[15]. A questi si aggiungono il Regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici[16] e il Regolamento (UE) 2017/746 relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro[17].

Inoltre, i dispositivi medici che presentano rischi maggiori debbono essere certificati da un ente indipendente di certificazione, ossia un Organismo Notificato dell’Unione Europea (European UnionNotified Body, NB). Tali organismi debbono essere designati e controllati dall’autorità nazionale (l’MHRA nel caso del Regno Unito) a seguito di valutazioni congiunte da parte di due altre Autorità nazionali e della Commissione.

In caso di uscita dall’Unione senza un accordo, le tre Direttive continueranno ad essere applicate nel Regno Unito tramite il Regolamento sui dispositivi medici. Tuttavia, questo sarà parzialmente modificato dal Regolamento specifico relativo all’uscita dall’UE del 2019[18], in modo da colmare eventuali lacune derivanti dalla Brexit. Tale Regolamento, inoltre, trasporrà nell’ordinamento nazionale tutti gli elementi chiave dei suddetti Regolamenti europei in modo che essi possano continuare a venire applicati nel periodo di transizione.

L’MHRA continuerà a svolgere le funzioni di sorveglianza del mercato, e sarà in grado di prendere decisioni in merito alla commercializzazione e alla fornitura di dispositivi nel Regno Unito, in maniera indipendente rispetto alla Rete Europea di Regolamentazione o a decisioni della Corte di Giustizia dell’Unione successive alla data di uscita.

Per un periodo di tempo limitato, inoltre, i dispositivi conformi alla normativa europea potranno continuare ad essere immessi sul mercato nel Regno Unito, e verranno applicati i relativi requisiti di etichettatura. Tuttavia, poiché gli NBs con sede nel Regno Unito non saranno più riconosciuti dall’Unione dopo il 29 marzo 2019, i dispositivi da loro certificati non saranno più automaticamente conformi alla normativa europea, e dunque non potranno essere immessi sul mercato dell’Unione.

Sperimentazioni cliniche

Le sperimentazioni cliniche sono disciplinate a livello nazionale e, nel Regno Unito, sono di competenza dell’MHRA. I requisiti e le procedure per le sperimentazioni cliniche sono indicati nel Regolamento del 2004 per i farmaci ad uso umano[19], il quale prescrive che la sperimentazione sia autorizzata dall’MHRA e risponda ai requisiti di approvazione etica.

L’attuale quadro normativo del Regno Unito previsto dal Regolamento del 2004 rimarrà invariato, fatte salve le necessarie modifiche tecniche volte ad assicurane il funzionamento in seguito all’uscita dall’Unione.

Il nuovo Regolamento (UE) 536/2014 sulla sperimentazione clinica[20], invece, non sarà incorporato nella legislazione interna del Regno Unito. Sebbene Il Regolamento sia stato adottato e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione nel 2014, esso prevede la propria applicabilità solo a decorrere da sei mesi dopo la pubblicazione da parte della Commissione della conferma della piena funzionalità del portaleper la presentazione dei dati e delle informazioni e della banca dati dell’UEla cui data di entrata in servizio è prevista per la seconda metà del 2019[21].

Sara Capruzzi


[1]Medicines & Healthcare productsRegulatory Agency, 26 febbraio 2019, Further guidance note on the regulation of medicines, medical devices and clinical trials if there’s no Brexit deal, Disponibile al seguente LINK.

[2]Direttiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, GUUE L 311 del 28.11.2001.

[3]Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’Agenzia Europea per i medicinali. GUUE L 136 del 30.4.2004.

[4]Il compito dell’EMRN è prescrivere degli standard per i farmaci ad uso umano al fine di assicurare che siano sicuri ed efficaci, nonché proteggere la salute pubblica.

[5]Secretary of State and the Minister for Health, Social Services and Public Safety, 14 agosto 2012, The Human Medicines Regulations 2012, disponibile al seguente LINK.

[6]Per ulteriori informazioni, si veda il seguente LINK.

[7]Per orfani si intendono quei medicinali che l’industria farmaceutica ha scarso interesse a sviluppare e commercializzare nelle normali condizioni di mercato, in quanto destinati a pochi pazienti e, pertanto, poco remunerativi.

[8]Regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani, GUUE L 18 del 22.01.2000.

[9]Per farmacovigilanza si intendono tutte quelle attività legate alla scoperta, alla valutazione, alla comprensionee alla prevenzione degli eventi avversi e di altre problematiche derivanti dall’assunzione di farmaci.

[10]Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’agenzia europea per i medicinali, GUUE L 136 del 30.4.2004.

[11]Per importazione parallela di farmaci per uso umano si intende la distribuzione, da parte di uno Stato Membro, di farmaci già autorizzati, fabbricati e commercializzati in un altro Stato Membro, al di fuori del circuito di distribuzione del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio dei farmaci stessi. 

[12]Direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, GUUE L 189 del 20.07.1990.

[13]Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici, GUUE L 169 del 12.07.1993.

[14]Direttiva 98/79/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 ottobre 1998 relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro, GUUE L 331 del 07.12.1998.

[15]Secretary of State, 13 giugno 2002, The Medical Devices Regulations 2002, disponibile al seguente LINK.

[16]Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio, GUUE L 117 del 05.05.2017.

[17]Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione, GUUE L 117 del 05.05.2017.

[18]Secretary of State, The Medical Devices (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019, disponibile al seguente LINK.

[19]Secretary of State, 1 maggio 2004, The Medicines for Human Use (Clinical Trials) Regulations 2004, disponibile al seguente LINK.

[20]Regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE, GUUE L 158 del 27.05.2014.

[21]Per ulteriori informazioni, si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK.