In data 25 marzo 2019, la Commissione Europea ha pubblicato un documento sulle principali implicazioni di un no deal scenario per il diritto della concorrenza europeo.
La normativa europea in materia antitrustè principalmente costituita dagli articoli 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), dal Regolamento (CE) n. 1/2003[1] del Consiglio e dal Regolamento (CE) n. 773/2004[2] della Commissione. Questo quadro giuridico è integrato da altri regolamenti riguardanti determinati tipi di condotte o settori specifici, da numerosi orientamenti forniti dalla Commissione e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione.
Questo insieme di regole si applica indipendentemente dalla nazionalità delle imprese coinvolte e dal Paese in cui si trova la loro sede, e possono riguardare anche condotte che avvengono al di fuori dell’Unione. La Corte di Giustizia ha infatti costantemente affermato che il fatto che una delle imprese sia stabilita in un Paese terzo non impedisce l’applicazione delle disposizioni antitrust europee, qualora la pratica illecita produca effetti nel territorio del mercato unico[3]. Infatti, subordinare l’applicazione dei divieti posti dal diritto della concorrenza al luogo di formazione dell’intesa o alla localizzazione delle parti si risolverebbe nel fornire alle imprese un facile mezzo per sottrarsi ai divieti[4]. Pertanto, il fatto che a seguito della Brexit il Regno Unito diverrà uno Stato terzo non avrà particolari conseguenze per l’applicabilità delle regole antitrust alle imprese britanniche, nel caso in cui pongano in essere condotte anticompetitiveattuate o che abbiano effetti nel territorio dell’Unione, o siano parti ad operazioni di concentrazione con effetti nel territorio dell’Unione. La Commissione, inoltre, manterrà piena competenza sugli accordi o le condotte che limitano la concorrenza nel mercato interno, mentre il Regno Unito potrà comunque mantenere, in via parallela, la propria competenza su tali pratiche in base alle norme nazionali.
La Commissione potrà altresì continuare a richiedere informazionialle imprese britanniche ai sensi dell’articolo 18 del Regolamento (CE) n. 1/2003. Tuttavia, non potrà più effettuare accertamenti ispettivi presso le sedi delle imprese previsti dall’articolo 20 del Regolamento.
Il controllo delle concentrazioni è disciplinato dal Regolamento sulle concentrazioni[5] e dal Regolamento di esecuzione (CE) n. 802/2004[6], nonché da numerosi documenti di orientamento della Commissione. Prevede un sistema di scrutinio ex ante, in base al quale specifiche transazioni aventi determinate soglie di fatturato devono essere notificate in via preventiva alla Commissione e devono ottenerne l’autorizzazione prima di essere attuate. La Commissione ha competenza esclusiva sulle operazioni rientranti nell’ambito applicativo del Regolamento (cd. “one-stop-shop principle”).
Anche il regime europeo di controllo sulle concentrazioni si applica indipendentemente dalla nazionalità o dalla sede delle imprese coinvolte e, quindi, nel caso in cui le condizioni previste dal Regolamento sulle concentrazioni siano soddisfatte, esso continuerà ad applicarsi anche alle imprese britanniche. È tuttavia possibile che un progetto di concentrazione sia esaminato in parallelo dalla Commissione e dall’Autorità per la Concorrenza del Regno Unito (Competition and Market Authority, CMA). In tal caso, le imprese interessate non beneficeranno più del one-stop-shop principle.
La Brexit avrà invece conseguenze su questioni relative alla giurisdizione della Commissione su una concentrazione, alla valutazione sostanziale delle concentrazioni e alla validità delle decisioni della Commissione.
Con riguardo alla giurisdizione della Commissione, una questione particolare è costituita dalla data rilevante per stabilirne la competenza su una concentrazione, ossia la data della conclusione dell’accordo giuridicamente vincolante, della comunicazione di un’offerta pubblica o dell’acquisizione di una partecipazione di controllo o quella della prima notifica, qualora tale data sia anteriore[7]. Se tali eventi si verificheranno prima della data di uscita del Regno Unito dall’Unione, la Commissione potrà esaminare se i criteri previsti dagli articoli 1 e 3 del Regolamento sulle concentrazioni siano soddisfatti ed, in tal caso, passare a valutare l’operazione proposta. In caso contrario, la Commissione non prenderà più in considerazione il fatturato realizzato dalle parti della concentrazione nel Regno Unito, al momento di stabilire il fatturato pertinente a livello europeo e il fatturato pertinente realizzati nei singoli Stati Membri.
Ulteriori questioni riguardano la competenza dell’Unione in caso di rinvii ex articolo 4, paragrafo 5, o ex articolo 22 del Regolamento sulle concentrazioni. Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, in presenza di una concentrazione non avente dimensione comunitaria e che può essere esaminata a norma delle legislazioni nazionali sulla concorrenza di almeno tre Stati Membri, le parti interessate possono, prima di qualsiasi notificazione alle autorità competenti, informare la Commissione, presentando una richiesta motivata affinché la concentrazione sia esaminata dalla Commissione. Qualsiasi Stato Membro competente ad esaminare la concentrazione a norma della propria legislazione nazionale sulla concorrenza può, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta motivata, esprimere il suo dissenso in merito alla richiesta di rinvio del caso. Nel caso in cui una richiesta motivata sia stata inviata prima della data di uscita del Regno Unito e l’operazione possa essere esaminata in almeno tre Stati Membri, tra cui il Regno Unito, la Commissione sarà competente a valutare la concentrazione se il periodo di 15 giorni per opporsi al rinvio terminerà prima della data di uscita e se nessuno Stato Membro avrà espresso il proprio disaccordo. Qualora, invece, la richiesta motivata sia inviata dopo la data di uscita, il fatto che una concentrazione possa essere esaminata nel Regno Unito non avrà rilevanza ai fini dell’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 5, del Regolamento. L’articolo 22 del Regolamento prevede invece che gli Stati Membri possano chiedere alla Commissione di esaminare una transazione non avente dimensione europea dopo la ricezione della notifica preventiva di concentrazione. A seguito della Brexit, il Regno Unito non potrà più chiedere il rinvio dell’esame di una concentrazione alla Commissione, od unirsi alla richiesta di un altro Stato Membro.
Con riferimento alla valutazione sostanziale di una concentrazione, in caso di no deal scenario il Regno Unito non sarà più parte del mercato interno e, pertanto, la Commissione non potrà esaminare gli effetti della transazione nel mercato britannico. Inoltre, gli scambi tra Regno Unito ed Unione Europea potrebbero essere sottoposti a barriere, sia tariffarie che non tariffarie, il che influirebbe sulla valutazione della Commissione, e in particolare sull’analisi dell’idoneità dei rimedi proposti qualora una concentrazione sollevi problemi di concorrenza.
Infine, per quanto riguarda le decisioni della Commissione, esse continueranno ad essere valide anche dopo l’uscita del Regno Unito dall’Unione. Tuttavia, nelle decisioni che includono il rispetto di determinati impegni da parte delle imprese interessate, esse potranno in specifiche circostanze implicare la necessità di chiedere alla Commissione di annullare, modificare o sostituire gli impegni (ad esempio, se questi rispondono a problemi di concorrenza presenti solo nel mercato britannico).
Sara Capruzzi
[1]Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato. GUUE L 1 del 04.01.2003.
[2]Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE. GUUE L 123 del 27.04.2004.
[3]CGUE 25.11.1971, Causa C-22/71, Béguelin Import, punto 11.
[4]CGUE 27.09.1988, Cause riunite C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85, C-125/85, C-126/85, C-127/85, C-128/85 e C-129/85, A. Ahlström Osakeyhtiö e altri contro Commissione delle Comunità europee, punto 16. Si veda altresì CGUE 06.09.2017, Causa C-413/14 P, Intel / Commissione, punti 43-47.
[5]Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese. GUUE L 24 del 29.01.2004.
[6]Regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese. GUUE L 133 del 30.04.2004.
[7]Punto 156 della Comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese. GUUE C 95 del 16.04.2008.