LE CONSEGUENZE DELLA BREXIT NEL TRASPORTO AEREO E LE NUOVE LINEE GUIDA PER GLI STAKEHOLDERS

In data 16 marzo 2020, la Commissione Europea ha aggiornato le proprie Linee Guida[1] sull’impatto dell’uscita del Regno Unito dall’Unione nel settore del trasporto aereo. Poiché dal 1 febbraio 2020 il Regno Unito è divenuto un Paese terzo, alla fine del periodo di transizione, in vigore fino al 31 dicembre 2020, le relazioni tra le parti subiranno modifiche profonde.

Le Linee Guida distinguono tra i vettori aerei titolari di licenze d’esercizio rilasciate dall’autorità di uno Stato Membro e quelli titolari di una licenza d’esercizio rilasciata dalle autorità del Regno Unito. 

Per quanto riguarda la prima categoria, al fine di ottenere e conservare la licenza d’esercizio dall’autorità di uno Stato Membro, e di beneficiare dei diritti di traffico intra-unionale, i vettori dovranno, tra le altre cose[2], avere il principale centro di attività[3] in uno Stato Membro, essere possedute per oltre il 50% da quest’ultimo e/o da suoi cittadini ed essere dagli stessi controllate. Di conseguenza, se al termine del periodo di transizione il titolare della licenza d’esercizio concessa dalle autorità degli Stati Membri non soddisfa tali requisiti, quest’ultima perderà la sua validità. Per quanto riguarda, invece, la seconda categoria, alla fine del periodo di transizione le licenze d’esercizio rilasciate alle linee aeree dall’autorità per l’aviazione civile del Regno Unito (Civil Aviation Authority, CAA)[4] non saranno più valide nell’Unione.

Marco Stillo


[1] Disponibili al seguente LINK.

[2] Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, GUUE L 293 del 31.10.2008. L’articolo 4 del Regolamento, intitolato “Condizioni per il rilascio di una licenza d’esercizio”, dispone: “… L’autorità competente per il rilascio delle licenze di uno Stato membro rilascia una licenza di esercizio a un’impresa a condizione che questa:

a) abbia il principale centro di attività in tale Stato membro;

b) sia titolare di un COA valido rilasciato da un’autorità nazionale dello stesso Stato la cui autorità competente per il rilascio delle licenze è responsabile per il rilascio, il rifiuto, la revoca o la sospensione della licenza d’esercizio del vettore aereo comunitario;

c) abbia nella propria disponibilità uno o più aeromobili, siano essi di sua proprietà oppure impiegati in base a un contratto di dry lease;

d) la sua attività principale consista nella prestazione di servizi aerei, oppure in combinazione con qualsiasi altro impiego commerciale di aeromobili, o la riparazione e manutenzione di aeromobili;

e) la sua struttura aziendale consenta all’autorità competente per il rilascio delle licenze di applicare le disposizioni di cui al presente capo;

f) gli Stati membri e/o i cittadini degli Stati membri detengano oltre il 50 % dell’impresa e la controllino di fatto, direttamente o indirettamente, attraverso una o più imprese intermedie, salvo quanto previsto in un accordo con un paese terzo di cui la Comunità è parte contraente;

g) rispetti le condizioni finanziarie di cui all’articolo 5;

h) rispetti i requisiti in materia di copertura assicurativa di cui all’articolo 11 e al regolamento (CE) n. 785/2004; e

i) rispetti le condizioni di onorabilità di cui all’articolo 7…”.

[3] L’articolo 2 del Regolamento 1008/2008, intitolato “Definizioni”, al numero 26 dispone: “… Ai fini del presente regolamento si intende per: 

(…)

26 <<principale centro di attività>>, la sede principale o sociale, di un vettore aereo comunitario nello Stato membro dell’Unione in cui sono esercitate le principali funzioni finanziarie e il controllo operativo compresa la gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità, del vettore aereo comunitario…”.

[4] L’articolo 3 del Regolamento 1008/2008, intitolato “Licenza d’esercizio”, dispone: “… Le imprese stabilite nella Comunità non sono ammesse ad effettuare a titolo oneroso trasporti aerei di passeggeri, posta e/o merci, a meno che non abbiano ottenuto la licenza d’esercizio appropriata.

Un’impresa che soddisfa le prescrizioni del presente capo ha il diritto al rilascio della licenza d’esercizio.

L’autorità competente per il rilascio delle licenze non rilascia né mantiene in vigore le licenze d’esercizio nei casi in cui non siano osservate le prescrizioni del presente capo.

Fatta salva ogni altra disposizione di diritto comunitario, nazionale o internazionale applicabile, le seguenti categorie di servizi aerei non sono soggette all’obbligo del possesso di una licenza d’esercizio valida:

a) servizi aerei prestati mediante aeromobili non motorizzati e/o aeromobili motorizzati ultraleggeri; e

b) voli locali…”.