Il 23 gennaio 2019 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata nella Causa C-661/17, M.A. e a., sui criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato Membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati Membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide.
La domanda di pronuncia pregiudiziale era stata presentata dalla High Court irlandese nell’ambito di una controversia tra, da un lato, tre persone fisiche, M.A., S.A. e A.Z. e, dall’altro, l’International Protection Appeals Tribunal (Tribunale d’appello per la protezione internazionale, IPAT, Irlanda), il Minister for Justice and Equality (Ministro per la Giustizia e l’Eguaglianza, Irlanda) e l’Attorney General irlandese, riguardo alla decisione di trasferimento adottata nei loro confronti nel contesto del Regolamento c.d. Dublino III[1].
Nel gennaio 2017 l’IPAT aveva confermato una decisione del Commissario per i Rifugiati irlandese in cui si raccomandava il trasferimento dei ricorrenti verso il Regno Unito, in quanto Paese competente per la presa in carico delle domande di asilo da costoro proposte ai sensi del Regolamento Dublino III. L’IPAT aveva altresì osservato di non essere competente ad esercitare il potere discrezionale conferito dall’articolo 17 del suddetto Regolamento, in base al quale ogni Stato Membro può decidere di procedere all’esame di una domanda di protezione internazionale che gli viene presentata, anche se tale esame non incombe ad esso in forza dei criteri di determinazione dello Stato Membro competente[2].
I ricorrenti si sono rivolti alla High Court contro la decisione dell’IPAT, la quale ha ritenuto necessario determinare in via giudiziale le implicazioni che avrebbe potuto avere per il sistema di Dublino il recesso del Regno Unito dall’Unione. Pertanto, l’Alta Corte ha sospeso il procedimento ed ha domandato alla Corte di Giustizia, tra l’altro, chiarimenti in merito all’interpretazione dell’articolo 17 del Regolamento Dublino III[3].
Nella sua decisione, la Corte ha in via preliminare osservato che la notifica da parte di uno Stato Membro del proprio intento di recedere dall’Unione a norma dell’articolo 50 del Trattato sull’Unione Europea (TUE) non ha l’effetto di sospendere l’applicazione del diritto dell’Unione in detto Stato Membro e, pertanto, tale diritto continua ad essere pienamente vigente in detto Stato fino al suo effettivo recesso[4].
Secondo la Corte, risulta evidente dal disposto dell’articolo 17 del Regolamento Dublino III che tale disposizione ha natura facoltativa, in quanto lascia alla discrezionalità di ogni Stato Membro la decisione di procedere all’esame di una domanda di protezione internazionale che gli viene presentata, anche se tale esame non incombe ad esso in forza dei criteri definiti da detto Regolamento. L’esercizio di tale facoltà, peraltro, non è soggetto a condizioni particolari[5], e mira a consentire a ciascuno Stato Membro di decidere in piena sovranità, in base a considerazioni di tipo politico, umanitario o pragmatico, di accettare o meno l’esame di una domanda di protezione internazionale al di fuori dei casi in cui è tenuto a farlo[6]. Ciò è coerente con l’obiettivo dell’articolo 17, che consiste nel salvaguardare le prerogative degli Stati Membri nell’esercizio del diritto di concedere la protezione internazionale[7], nonché con la giurisprudenza costante della Corte, secondo la quale le disposizioni facoltative riconoscono un ampio potere discrezionale agli Stati Membri[8]. Pertanto, la circostanza che uno Stato Membro, nel caso di specie il Regno Unito, determinato come “competente” ai sensi del Regolamento Dublino III, abbia notificato il proprio intento di recedere dall’Unione a norma dell’articolo 50 TUE, non obbliga lo Stato Membro procedente (Irlanda) ad esaminare direttamente, in applicazione della clausola discrezionale ex articolo 17 di tal Regolamento, la domanda di protezione[9].
La Corte ha poi esaminato la questione se il Regolamento Dublino III imponga che la determinazione dello Stato competente in applicazione dei criteri ivi definiti e l’esercizio della clausola discrezionale prevista dall’articolo 17 del Regolamento siano assicurate dalla stessa Autorità nazionale. A tal riguardo, la Corte ha rilevato che il Regolamento Dublino III non contiene alcuna disposizione che precisi quale Autorità sia abilitata a prendere una decisione in applicazione dei criteri relativi alla determinazione dello Stato Membro competente o ai sensi della clausola discrezionale. Il medesimo Regolamento non precisa neanche se uno Stato Membro debba attribuire l’applicazione di tali criteri e della predetta clausola discrezionale alla stessa Autorità. Tale Regolamento, per contro, prevede che ogni Stato Membro notifichi immediatamente alla Commissione le Autorità responsabili, in particolare, dell’esecuzione degli obblighi risultanti dal Regolamento medesimo e ogni cambiamento di dette Autorità[10]. Di conseguenza, spetta agli Stati Membri determinare le Autorità nazionali competenti quanto all’applicazione del Regolamento Dublino III. Gli Stati Membri sono altresì liberi di incaricare Autorità diverse dell’applicazione dei criteri definiti dal Regolamento, relativi alla determinazione dello Stato Membro competente, e dell’applicazione della clausola discrezionale[11].
Infine, la Corte ha statuito che il Regolamento Dublino III non impone di prevedere un ricorso contro la decisione di non far uso della clausola discrezionale, fermo restando che detta decisione potrà essere contestata in sede di ricorso contro la decisione di trasferimento[12].
[1]Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato Membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati Membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide. GUUE L 180 del 29.06.2013.
[2]L’articolo 17 del Regolamento Dublino III, rubricato “Clausole discrezionali”, così recita: “… In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento.
Lo Stato membro che decide di esaminare una domanda di protezione internazionale ai sensi del presente paragrafo diventa lo Stato membro competente e assume gli obblighi connessi a tale competenza…”.
[3]Le domande sottoposte alla Corte di Giustizia sono le seguenti:
“…1) Se un’autorità nazionale competente, quando esamina il trasferimento al Regno Unito di un richiedente la protezione ai sensi del regolamento [Dublino III], nell’esaminare questioni che si pongono in relazione al potere discrezionale di cui all’articolo 17 [di detto regolamento] e/o qualsiasi altra questione di tutela dei diritti fondamentali nel Regno Unito, sia tenuta a non prendere in considerazione le circostanze esistenti al momento di tale esame per quanto riguarda il proposto recesso del Regno Unito dall’Unione europea.
2) Se la nozione di “Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente”, di cui al regolamento [Dublino III], includa il ruolo dello Stato membro nell’esercizio del potere riconosciuto o conferito dall’articolo 17 del regolamento medesimo.
3) Se le funzioni di uno Stato membro [ai sensi dell’]articolo 6 del regolamento [Dublino III] comprendano il potere riconosciuto o conferito dall’articolo 17 di detto regolamento.
4) Se la nozione di “ricorso effettivo” si applichi a una decisione di primo grado ai sensi dell’articolo 17 del regolamento [Dublino III], cosicché deve essere messo a disposizione un’impugnazione o un ricorso equivalente avverso siffatta decisione e/o la legislazione nazionale che prevede un procedimento d’impugnazione avverso una decisione di primo grado ai sensi del regolamento debba essere interpretata nel senso che essa comprende un ricorso avverso una decisione ex articolo 17.
5) Se dall’articolo 20, paragrafo 3, del regolamento [Dublino III], discenda che, in mancanza di prove volte a inficiare la presunzione che è nell’interesse superiore del minore considerare la sua situazione come indissociabile da quella dei suoi genitori, l’autorità nazionale competente non è tenuta a esaminare siffatto interesse superiore separatamente da quello dei genitori come questione separata o come un punto di partenza per valutare se il trasferimento debba avere luogo…”.
[4]CGUE 19.09.2018, Causa C‑327/18 PPU, RO, punto 45.
[5]Si veda, in tal senso, CGUE 30.05.2013, Causa C‑528/11, Halaf, punto 36.
[6]CGUE 04.10.2018, Causa C‑56/17, Fathi, punto 53.
[7]CGUE 05.07.2018, Causa C‑213/17, X, punto 61 e giurisprudenza ivi citata.
[8]CGUE 10.12.2013, Causa C‑394/12, Abdullahi, punto 57 e giurisprudenza ivi citata.
[9]Punto 61 della sentenza in esame.
[10]Punti 65-66 della sentenza in esame.
[11]Si vedano i punti 67-69 della sentenza in esame.
[12]Si vedano i punti 73-86 della sentenza in esame.