LA HOUSE OF LORDS HA PUBBLICATO UN REPORT SUGLI EFFETTI DELLA BREXIT IN MATERIA DI CONCORRENZA E AIUTI DI STATO

Il Comitato Unione Europea della Camera dei Lord ha pubblicato, in data 2 febbraio 2018, un approfondito report intitolato “Brexit: competition and State aid” nel quale vengono esaminate le attuali normative nazionali e comunitarie in materia di diritto della concorrenza e aiuti di Stato e vengono prospettate le possibili conseguenze dell’uscita dall’Unione.

Dopo un primo capitolo che introduce il lavoro del Comitato, il secondo capitolo del report è dedicato allo stato dell’arte in materia di concorrenza e aiuti di Stato, in cui un ruolo preponderante nello stabilire la politica di protezione della concorrenza e di enforcement è svolto dall’Unione Europea. I principi generali in materia di concorrenza sono enunciati nel Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE)[1]; l’Unione si è poi dotata di regolamenti e direttive in materia di antitrust, concentrazioni e aiuti di Stato, affidando alla Commissione la responsabilità dell’enforcement in tutti i casi di aiuti di Stato, di condotte anticoncorrenziali che possono influire sul commercio tra Stati Membri e nelle operazioni di concentrazione che raggiungono determinate soglie di fatturato in più di uno Stato Membro. A livello domestico, l’enforcement in materia di concorrenza è assicurato dalla Competition and Markets Authority (CMA) che fino ad oggi si è occupata dei casi non rientranti nella competenza della Commissione. In tema di aiuti di Stato, la competenza di cui il Regno Unito attualmente dispone è molto limitata[2].

Il terzo capitolo del report si sofferma sul possibile impatto della Brexit nel breve termine. Il Comitato è dell’avviso che la legislazione britannica in materia di concorrenza non necessiterà di revisioni rilevanti. Sarà tuttavia necessario modificare la section 60 del Competition Act 1998[3] che contiene il cosiddetto “principio di coerenza”, secondo il quale la normativa britannica sulla concorrenza deve essere interpretata alla luce dei principi del diritto europeo e le Corti del Regno Unito chiamate a giudicare su questioni regolate dal Competition Act 1998 devono prendere in considerazione anche i principi del TFUE e la giurisprudenza rilevante della Corte di Giustizia. Il Comitato suggerisce di modificare la section 60 sostituendo l’“obbligo” di fare riferimento al diritto e alla giurisprudenza dell’Unione, con la “possibilità” di farvi riferimento, anche se una tale soluzione potrebbe non essere idonea nel lungo periodo[4].

Il report suggerisce di adottare normative sostanziali simili a quelle europee per quanto riguarda le esenzioni per categoria che stabiliscono che determinati accordi non vanno presuntivamente considerati contrari alle norme antitrust[5], così da agevolare le imprese che operano sia nel Regno Unito che nell’Unione e garantire continuità e certezza del rapporto[6].

Per le operazioni di concentrazione che coinvolgono sia il Regno Unito che l’Unione e che superano una determinata soglia di fatturato, non sarà più possibile ricorrere al meccanismo del “one stop shop” che consente alle imprese di notificare l’operazione soltanto alla Commissione anziché alle Autorità di ciascuno Stato Membro. Sarà dunque necessario che la CMA e il Competition Appeal Tribunal (CAT) siano preparati all’aumento delle procedure che dovranno gestire e sarà consigliabile che le tempistiche della CMA per la valutazione delle operazioni vengano armonizzate con quelle della Commissione, in modo da minimizzare le disfunzioni e le inefficienze derivanti dalla necessità di doppie procedure[7].

Il Comitato invita a riflettere sull’opportunità di continuare a riconoscere validità alle decisioni finali della Commissione in materia di concorrenza per garantire che Londra e il Regno Unito continuino a svolgere un ruolo preponderante nel contesto, in rapida evoluzione, del private enforcement[8].

Il quarto capitolo affronta il tema degli accordi transitori. Il Comitato ne riconosce l’importanza e sottolinea la necessità di garantire chiarezza e continuità. Indipendentemente dal raggiungimento di un accordo transitorio e dall’applicabilità o meno della normativa europea nel periodo transitorio, sarà necessario trovare delle soluzioni per tutte le procedure sia amministrative che giudiziarie non ancora terminate al momento della Brexit o al termine del periodo transitorio.[9]

Nel quinto capitolo il Comitato si sofferma sugli scenari a lungo termine per quanto riguarda l’enforcement e il controllo delle concentrazioni. La Brexit è vista come un’opportunità per adottare una normativa più moderna ed efficiente e prendere decisioni più velocemente e in modo innovativo in settori quali il mercato digitale e le piattaforme online[10]. A parere del Comitato, il futuro accordo con l’Unione Europea in materia di concorrenza dovrebbe contenere disposizioni volte a facilitare la cooperazione tra la CMA, la Commissione e le competenti Autorità degli Stati Membri e a garantire lo scambio di prove e informazioni[11].

Il sesto capitolo analizza gli scenari in tema di aiuti di Stato. Essendo questa materia amministrata a livello di Unione, dopo la sua uscita il Regno Unito dovrà dotarsi di un’apposita Autorità che si occupi di aiuti di Stato, o affidare nuove competenze in tale materia ad un’Autorità già esistente. Nel caso in cui si decidesse di affidare questa nuova competenza alla CMA, sarà necessario che la nuova competenza non distolga la CMA dalle sue attuali responsabilità[12]. Nel caso in cui Londra e Bruxelles riuscissero a concludere un accordo commerciale di libero scambio (Free Trade Agreement – FTA), è probabile che l’accordo conterrà disposizioni volte a limitare gli aiuti di Stato, con modalità proporzionali alle libertà d’accesso al mercato interno previste dall’accordo stesso[13]. Nel caso in cui non venga raggiunto un accordo di libero scambio, o che nell’accordo non siano contenute previsioni in merito agli aiuti di Stato, il Regno Unito resterà vincolato agli obblighi derivanti dalla sua partecipazione all’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) e, in particolare, all’Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (Agreement on subsidies and countervailing measures – ASCM)[14]. A differenza del regime dell’Unione, questo (i) si applica solo alle merci e non ai servizi, (ii) non prevede meccanismi di approvazione ex ante degli aiuti pubblici, (iii) non prevede la possibilità per un’impresa di rivolgersi direttamente ad un organo giudiziario nel caso in cui intenda denunciare la violazione delle previsioni dell’ASCM (con la necessità di persuadere il Governo a perseguire la violazione commessa da un altro Stato), infine (iv) il regime previsto dall’OMC non prevede l’eliminazione degli effetti anticoncorrenziali derivanti dagli aiuti illegittimi attraverso il loro recupero, essendo prevista solo la possibilità di sollecitare la cessazione della condotta illegittima o l’utilizzo di strumenti di difesa commerciale.

Per quanto riguarda il futuro dopo la Brexit, il Comitato invita il Governo a non cedere alle pressioni di maggiore interventismo e sostegno alle imprese dei settori in sofferenza, poiché ciò metterebbe a rischio l’ambizione del Regno Unito di diventare una nazione aperta al commercio mondiale[15]. Inoltre, anche se nell’EU (Withdrawal) Bill, non è specificato a quale meccanismo di approvazione saranno soggetti gli aiuti dopo la Brexit, l’approccio legislativo dovrebbe semplificare l’attuale sistema ritenuto troppo complesso e oneroso dalle Autorità locali[16].

L’ultimo capitolo del report analizza i cambiamenti del quadro istituzionale britannico che saranno necessari in seguito alla Brexit. La conseguenza più immediata e diretta rimane l’aumento delle competenze e responsabilità della CMA, che richiederà maggiori finanziamenti ed aumenti di personale. È già in corso un dialogo tra il Governo e la CMA per pianificare il futuro dell’Autorità dopo la Brexit e gestire al meglio il periodo di transizione. Finanziamenti e personale dovranno essere garantiti anche per le nuove Autorità potenzialmente da istituire, come quella che si occuperà di aiuti di Stato o quella dedicata agli strumenti di difesa commerciale. Nello sviluppare il nuovo quadro istituzionale, il Governo dovrebbe porre particolare attenzione a progettare un sistema che rispecchi le necessità e le priorità domestiche e che sia inclusivo delle amministrazioni e Autorità locali, degli stakeholder, delle imprese e delle associazioni di consumatori[17].

In conclusione, il Comitato si dice fiducioso che il Regno Unito possa mantenere la sua influenza nell’ambito delle iniziative internazionali di cui fa parte come l’International Competition Network (ICN), l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), e la Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo (UNCTAD). Il Comitato auspica infine che le nuove Autorità nazionali che verranno create possano sviluppare una solida rete internazionale di contatti[18].

 

Davide Scavuzzo

 

[1] In particolare agli articoli 101 e 102.[2] Brexit: competition and State aid, paragrafi 47 – 51.

[3] Competition Act 1998 (1998 c. 41), disponibile al seguente LINK.

[4] Brexit: competition and State aid, paragrafo 82.

[5] Si veda il Regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione, del 20 aprile 2010, relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate, GUUE L 102 del 23.04.2010.

[6] Brexit: competition and State aid, paragrafo 83.

[7] Brexit: competition and State aid, paragrafo 84.

[8] Brexit: competition and State aid, paragrafo 85.

[9] Brexit: competition and State aid, paragrafi 117 – 120.

[10] Brexit: competition and State aid, paragrafo 65.

[11] Brexit: competition and State aid, paragrafo 168.

[12] Brexit: competition and State aid, paragrafo218.

[13] Brexit: competition and State aid, paragrafo 215.

[14] Disponibile al seguente LINK.

[15] Brexit: competition and State aid, paragrafo 217.

[16] Brexit: competition and State aid, paragrafi 217, 219 e 220.

[17] Brexit: competition and State aid, paragrafi 249 – 251.

[18] Brexit: competition and State aid, paragrafo 252.