LA CORTE DI GIUSTIZIA HA STATUITO CHE IL REGNO UNITO PUÒ REVOCARE UNILATERALMENTE IL RECESSO DALL’UNIONE EUROPEA

Il 10 dicembre 2018, è stata pubblicata la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea relativa alla causa Wightman e altri c. Secretary of State for Exiting the European Union [1], sulla

 

Roberto A. Jacchia e Davide Scavuzzo

 

[1]CGUE 10.12.2018, causa C-621/18, Wightman e altri c. Secretary of State for Exiting the European Union. Disponibile al seguente LINK.

[2]Per maggiori informazioni si veda il nostro precedente articolo disponibile al seguente LINK.

[3]Si veda CGUE 19.09.18, Causa C-327/18, PPU, punto 46: “…tale articolo 50 prevede una procedura di recesso che comprende, in primo luogo, la notifica al Consiglio europeo dell’intenzione di recedere, in secondo luogo, i negoziati e la conclusione di un accordo volto a definire le modalità del recesso, tenendo conto delle future relazioni tra lo Stato interessato e l’Unione, e, in terzo luogo, il recesso propriamente detto dall’Unione alla data di entrata in vigore del menzionato accordo o, in sua mancanza, due anni dopo la notifica effettuata presso il Consiglio europeo, salvo che quest’ultimo, d’intesa con lo Stato membro interessato, decida all’unanimità di prorogare tale termine...”

[4]Si veda il punto 50 della sentenza.

[5]Si veda il punto 71 della sentenza.

[6]“…[decisi] a portare avanti il processo di creazione di un’unione sempre più stretta fra i popoli dell’Europa, in cui le decisioni siano prese il più vicino possibile ai cittadini, conformemente al principio della sussidiarietà…

[7]Si veda il primo e l’ultimo considerando del Preambolo del TUE.

[8]Si veda il punto 68 della sentenza: “… during the drafting of that clause, amendments had been proposed to allow the expulsion of a Member State, to avoid the risk of abuse during the withdrawal procedure or to make the withdrawal decision more difficult, those amendments were all rejected on the ground, expressly set out in the comments on the draft, that the voluntary and unilateral nature of the withdrawal decision should be ensured…”.

[9]Si veda il punto 65 della sentenza.

[10]Si veda il punto 72 della sentenza.

[11]Si veda CGUE 19.09.18, Causa C-327/18, PPU, punto 46: “… A questo proposito, si deve rilevare che una simile notifica non ha l’effetto di sospendere l’applicazione del diritto dell’Unione nello Stato membro che ha notificato la propria intenzione di recedere dall’Unione e che, pertanto, tale diritto, di cui fanno parte le disposizioni della decisione quadro e i principi della fiducia e del riconoscimento reciproci inerenti a quest’ultima, è pienamente vigente in tale Stato fino al suo effettivo recesso dall’Unione…”.