In data 19 luglio 2018 la Commissione Europea ha pubblicato una comunicazione che descrive le attività in corso per far fronte a tutti gli esiti possibili della procedura di uscita del Regno Unito dall’Unione Europea.
Nel documento, la Commissione ha accolto l’invito del Consiglio Europeo di giugno 2018 di sollecitare gli Stati Membri e tutte le parti interessate a intensificare il lavoro per prepararsi alle possibili conseguenze della Brexit. In particolare, la Commissione ha sottolineato la necessità di prepararsi a due principali scenari:
- se l’Accordo di Recesso sarà ratificato entro il 30 marzo 2019, il diritto dell’Unione Europea cesserà di applicarsi nei confronti del Regno Unito a partire dal 1 gennaio 2021, ossia alla fine di un periodo transitorio di 21 mesi;
- in caso di non raggiungimento di un accordo, o se l’Accordo di Recesso non sarà ratificato da entrambe le parti entro il 30 marzo 2019, non ci sarà nessun periodo transitorio e, pertanto, il diritto dell’Unione non sarà più applicabile al Regno Unito a partire dal 31 marzo 2019 (c.d. scenario “no deal” o “cliff-edge”).
La Commissione ha aggiunto che, anche nell’eventualità in cui l’Accordo di Recesso sia ratificato in tempo utile e un accordo sulle future relazioni tra Regno Unito e Unione Europea venga concluso con successo durante il periodo transitorio, il futuro rapporto con lo Stato uscente non sarà comparabile a quello di uno Stato Membro, ricordando che uno Stato terzo per definizione non può godere degli stessi diritti e benefici derivanti dall’appartenenza all’Unione.
Pertanto, indipendentemente dal raggiungimento o meno di un accordo tra Londra e Bruxelles e quando, è di fondamentale importanza che le imprese e i privati, nonché gli Stati Membri stessi, siano in grado di affrontare le conseguenze derivanti dai vari esiti possibili, predisponendo piani di emergenza e mettendo in atto misure preparatorie. A tal fine, la Commissione ha pubblicato numerosi documenti relativi alle conseguenze della Brexit in vari settori specifici, informando gli operatori economici e le parti interessate degli esiti derivanti dal non raggiungimento di un accordo (si vedano i nostri precedenti contributi, tra cui:LINK, LINK, LINK).
Davide Scavuzzo