La Commissione Europea ha pubblicato una bozza di documento redatto sulla base delle direttive di negoziato adottate durante il Consiglio “Affari Generali” del 29 gennaio 2018, relativo all’accordo sul periodo transitorio successivo all’uscita del Regno Unito dall’Unione (si veda più dettagliatamente il nostro precedente articolo al seguente LINK).
Anche nella presente bozza, il 31 dicembre 2020 è indicato come data conclusiva del periodo transitorio. Viene inoltre confermato che il diritto dell’Unione resterà valido e applicabile nel Regno Unito durante tale periodo.
Per quanto riguarda lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, rispetto al quale il Regno Unito ha la facoltà di partecipare o meno a singoli atti legislativi, le norme vigenti si applicheranno agli atti adottati durante il periodo di transizione a cui il Regno Unito risulta vincolato prima del recesso. Tuttavia, allo Stato uscente non sarà più consentito partecipare a nuove misure in tale settore, a meno che non si tratti di misure fondate su quelle a cui risultava vincolato prima dell’uscita o che le modificano o sostituiscono.
Il documento specifica inoltre che, durante il periodo di transizione, il Regno Unito potrà, su invito e in situazioni stabilite caso per caso, partecipare eccezionalmente a riunioni o parti di riunioni dei comitati che assistono la Commissione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 182/2011[1], dei gruppi di esperti della Commissione, di altre entità analoghe, o di organismi, uffici o agenzie a cui partecipano rappresentanti o esperti degli Stati Membri o esperti designati dagli Stati Membri, a condizione che (i) la riunione riguardi singoli atti da trattare durante il periodo di transizione verso il Regno Unito o verso persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite nel Regno Unito e (ii) la presenza del Regno Unito sia necessaria e nell’interesse dell’Unione, in particolare per l’effettiva attuazione della normativa dell’Unione durante il periodo di transizione. In tali riunioni, i rappresentanti e gli esperti dello Stato uscente o designati da questo non avranno diritto di voto e la loro presenza sarà limitata agli specifici punti dell’agenda che rispettino le suddette condizioni.
Con riferimento all’azione esterna dell’Unione, il Regno Unito rimarrà vincolato agli obblighi derivanti dagli accordi internazionali conclusi dall’Unione con Stati terzi e, durante il periodo di transizione, i rappresentanti britannici non potranno partecipare ai lavori degli organismi istituiti da tali accordi internazionali.
Viene infine ribadito che, durante il periodo di transizione, al Regno Unito si applicheranno tutti gli esistenti strumenti e istituti dell’Unione in materia di regolamentazione, bilancio, vigilanza, attività giudiziaria ed esecuzione, compresa la competenza della Corte di Giustizia.
[1] Regolamento (UE) n. 182/2011[1] del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione, GUUE L 55 del 28.02.2011.
Davide Scavuzzo