In data 31 dicembre 2020 il Regno Unito e la Spagna hanno raggiunto un Accordo per evitare uno scenario di “hard border” a Gibilterra con la fine del periodo di transizione, risolvendo così una delle questioni rimaste in sospeso nonostante l’approvazione dell’Accordo sugli scambi del 24 dicembre 2020[1]. Poiché la situazione di Gibilterra era precedentemente regolata da uno specifico Protocollo annesso al Withdrawal Agreement[2], la definitiva uscita del Regno Unito dall’Unione avrebbe potuto comportare, a partire dal 1° gennaio 2021, nuovi limiti e controlli sulla circolazione sia delle persone che delle merci, con effetti di notevole isolamento dell’enclave britannica.
Secondo quanto concordato, il confine tra Regno Unito e Spagna (c.d. “Verja”) non si convertirà in uno dei confini esterni dell’Unione, in quanto Gibilterra diverrà parte dello Spazio Schengen[3]. Di conseguenza, mentre i cittadini europei che arrivano dalla Spagna o da un altro Paese Schengen non dovranno sottoporsi al controllo dei passaporti, i cittadini britannici saranno trattati come cittadini di Paesi terzi e pertanto sottoposti ai relativi controlli ed alle condizioni applicabili[4]. La frontiera esterna dell’Unione si sposterà nel porto e nell’aeroporto di Gibilterra, dove i controlli saranno affidati per un periodo di quattro anni a Frontex[5], l’Agenzia europea che si occupa della gestione delle frontiere esterne e delle sfide migratorie, mentre la Spagna sarà responsabile dell’applicazione delle norme Schengen all’enclave. Gibilterra, infine, sarà sottoposta alle norme europee in materia di concorrenza per quanto riguarda le politiche finanziarie, l’ambiente e il mercato del lavoro.
Pur non avendo ancora una data di entrata in vigore, l’accordo verrà formalizzato dopo un periodo di transizione di sei mesi, per poi essere incluso nel testo definitivo sull’accordo sugli scambi e la cooperazione fra Regno Unito e Unione Europea.
Marco Stillo
[1] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK.
[2] Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, GUUE L 29 del 31.01.2020.
[3] Lo Spazio Schengen (detto anche Area o Zona Schengen) è un’area che comprende 22 Stati Membri, Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein che hanno abolito i controlli sulle persone alle frontiere comuni, idealmente sostituite da un’unica frontiera esterna comune, che corrisponde ad un territorio che garantisce la libera circolazione delle persone.
[4] Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone, GUUE L 77 del 23.03.2016. L’articolo 6 del Regolamento, intitolato “Condizioni d’ingresso per i cittadini di paesi terzi”, al paragrafo 1 dispone: “… Per soggiorni previsti nel territorio degli Stati membri, la cui durata non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni, il che comporta di prendere in considerazione il periodo di 180 giorni che precede ogni giorno di soggiorno, le condizioni d’ingresso per i cittadini di paesi terzi sono le seguenti:
a) essere in possesso di un documento di viaggio valido che autorizza il titolare ad attraversare la frontiera che soddisfi i seguenti criteri: i) la validità è di almeno tre mesi dopo la data prevista per la partenza dal territorio degli Stati membri. In casi di emergenza giustificati, è possibile derogare a tale obbligo;
ii) è stato rilasciato nel corso dei dieci anni precedenti;
ii) è stato rilasciato nel corso dei dieci anni precedenti;
b) essere in possesso di un visto valido, se richiesto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, salvo che si sia in possesso di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorni di lunga durata in corso di validità;
c) giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno sia per il ritorno nel paese di origine o per il transito verso un paese terzo nel quale l’ammissione è garantita, ovvero essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi;
d) non essere segnalato nel SIS ai fini della non ammissione;
e) non essere considerato una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri, in particolare non essere oggetto di segnalazione ai fini della non ammissione nelle banche dati nazionali degli Stati membri per gli stessi motivi…”.
[5] Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio, GUUE L 251 del 16.09.2016.