LA BREXIT AL COUNT DOWN. IL NUOVO ACCORDO SUGLI SCAMBI E LA COOPERAZIONE TRA L’UNIONE EUROPEA ED IL REGNO UNITO

In data 24 dicembre 2020 la Commissione Europea ed il Regno Unito hanno raggiunto un Accordo[1] che definisce le condizioni della futura collaborazione sostanzialmente risolvendo tutte le questioni che, da tempo, ostacolavano il buon esito dei negoziati per scongiurare uno scenario di “hard Brexit”. 

L’Accordo trova la sua ratio nella volontà di mantenere lo storico rapporto di cooperazione esistente tra l’Unione ed il Regno Unito, salvaguardando l’integrità del mercato unico e l’indivisibilità delle sue quattro libertà fondamentali. Essosi basa su tre pilastri, ossia i) un nuovo partenariato economico e sociale con il Regno Unito, ii) un nuovo quadro giuridico in materia di cooperazione delle autorità di enforcement e giudiziarie in materia penale, ed iii) un accordo orizzontale in materia di governance. L’Accordo non si estende alla politica estera, alla sicurezza esterna e alla cooperazione in materia di difesa, di talché, a partire dal 1º gennaio 2021, non vi sarà più un quadro comune al Regno Unito e all’Unione per elaborare e coordinare azioni e risposte in tali settori. Pur costituendo il miglior risultato possibile nelle circostanze, per numerosi riguardi l’Accordo riporta indietro di decenni l’orologio della storia.

Il nuovo partenariato economico e sociale non disciplina soltanto gli scambi di merci e servizi, e bensì anche diversi settori quali, tra gli altri, gli investimenti, la proprietà intellettuale, l’energia, la concorrenza, i trasporti aerei e stradali e la pesca.

Per quanto riguarda le merci, l’Accordo istituisce un’area di libero scambio senza tariffe o quote sui prodotti, assicurando la parità di condizioni tra le parti per una concorrenza aperta e leale. Più particolarmente, l’Accordo stabilisce non solo che ciascuna parte dovrà garantire la libertà di transito delle merci sul proprio territorio, tramite le rotte più convenienti, da e verso l’altra parte e/o qualsiasi Paese terzo[2], e bensì anche astenersi dall’imporre dazi doganali[3] e all’esportazione[4]. Per quanto riguarda le norme di origine[5], le imprese europee e britanniche dovranno rispettare regole equivalenti a quelle che l’Unione e il Regno Unito applicano ai rispettivi partnercommerciali[6].

Le parti hanno deciso di riconoscere i rispettivi operatori economici autorizzati (Authorised Economic Operator, AEO)[7], consentendo loro di godere di alcune agevolazioni relative alla certezza delle loro operazioni doganali con le autorità dell’altra parte. Inoltre, poiché a partire dal 1° gennaio 2021 tutti i prodotti esportati dall’Unione verso il Regno Unito dovranno essere conformi alle normative britanniche e saranno soggetti agli eventuali controlli di conformità nazionali (e viceversa), l’Accordo contiene una serie di disposizioni volte a prevenire le barriere e i requisiti tecnici non necessari, anche attraverso la cooperazione bilaterale, semplificando le procedure per dimostrare la conformità dei prodotti[8].

Per quanto riguarda i servizi e gli investimenti, la clausola di non discriminazione[9] dell’Accordo garantisce che i fornitori di servizi e gli investitori europei saranno trattati non meno favorevolmente di quelli britannici nel Regno Unito e viceversa. Inoltre, l’Accordo include anche una c.d. “clausola della nazione più favorita” (most favoured nation clause)[10], che consente all’Unione e al Regno Unito di rivendicare qualsiasi trattamento più favorevole rispettivamente concesso nei loro futuri accordi con altri Paesi terzi. Poiché il Regno Unito ha deciso di non consentire più la libera circolazione dei cittadini europei nel proprio territorio, i viaggi d’affari le due parti subiranno delle modifiche. Tuttavia, per quanto riguarda gli spostamenti temporanei delle persone fisiche a fini commerciali, l’Unione e il Regno Unito hanno predisposto un’ampia gamma di impegni reciproci che agevolano la possibilità per le imprese situate in una delle due parti di trasferire determinati dipendenti per finalità lavorative in una filiale situata nel territorio dell’altra parte (per una durata massima di 3 anni)[11].

Inoltre, nonostante a partire dal 1° gennaio 2021 i cittadini britannici e quelli europei dotati di qualifiche acquisite nel Regno Unito dovranno ottenerne il riconoscimento nello Stato Membro pertinente sulla base delle rispettive norme nazionali, l’Accordo prevede un meccanismo in base al quale le parti potranno successivamente concordare, secondo una valutazione caso per caso e per professioni specifiche, disposizioni aggiuntive per il riconoscimento reciproco di determinate qualifiche professionali[12].

Per quanto riguarda la proprietà intellettuale, l’Accordo integra il quadro giuridico esistente[13] con standard specifici e più dettagliati che si applicheranno, tra le altre cose, ai diritti d’autore[14], ai marchi[15] e ai brevetti[16]. Inoltre, tutte le indicazioni geografiche europee già registrate nell’Unione entro la fine di dicembre 2020 saranno protette nel Regno Unito in virtù del Withdrawal Agreement[17].

Per quanto riguarda l’energia, l’Unione e il Regno Unito hanno deciso di stabilire un nuovo quadro per la loro futura cooperazione che garantisca l’efficienza del loro commercio transfrontaliero ed assicuri una solida parità di condizioni. Nello specifico, ciascuna parte garantisce che la propria normativa in merito alla produzione, trasmissione, distribuzione e fornitura di elettricità e gas naturale non sia discriminatoria per quanto riguarda tariffe e procedure applicabili, e che i clienti siano liberi di scegliere il fornitore che più li soddisfa nei rispettivi mercati al dettaglio[18]. L’Accordo contiene disposizioni volte ad assicurare un uso efficiente degli interconnettori di elettricità[19] e gas[20], nonché la sicurezza dei rispettivi approvvigionamenti[21]. Entrambe le parti, inoltre, si impegnano a rispettare gli obiettivi dell’Accordo di Parigi sul clima[22] e a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.

Data la loro forte interdipendenza economica, l’Unione e il Regno Unito hanno concordato impegni reciproci miranti ad assicurare condizioni di parità per una concorrenza aperta ed equa. Più particolarmente, con l’Accordo le parti ribadiscono l’importanza della libera concorrenza nelle loro relazioni commerciali, riconoscendo che le pratiche anticoncorrenziali possono distorcere il corretto funzionamento dei mercati e minare i vantaggi della liberalizzazione degli scambi[23]. Di conseguenza, le rispettive normative dovranno essere in grado di far fronte efficacemente a pratiche quali i) gli abusi di posizione dominante, ii) le concentrazioni che possono avere effetti anticoncorrenziali significativi, e iii) gli accordi che hanno per oggetto o per effetto la prevenzione, restrizione o distorsione della concorrenza[24]. A tale scopo, le recenti Linee Guida dalla Commissione[25] e dell’Autorità garante della concorrenza britannica (Competition and Market Authority, CMA)[26] forniscono indicazioni particolarmente significative.

Per quanto riguarda i trasporti, l’Accordo stabilisce i termini e le condizioni in base ai quali i vettori aerei, i trasportatori di merci su strada e gli operatori di autobus europei e britannici potranno continuare a prestare servizi tra l’Unione e il Regno Unito a partire dal 1° gennaio 2021. Nello specifico, i vettori britannici potranno sorvolare il territorio dell’Unione senza atterrare, effettuare scali a fini non di traffico e svolgere servizi di linea e non di trasporto di passeggeri e merci tra il Regno Unito e Unione, senza tuttavia poter più effettuare trasporti di passeggeri o merci tra due Stati Membri. I vettori aerei britannici che desiderano operare conformemente all’Accordo dovranno rispettare determinate condizioni quali, tra le altre, il possesso di una valida licenza rilasciata dalle autorità competenti, il mantenimento della sede principale della loro attività nel Regno Unito ed una struttura proprietaria di possesso o controllo maggioritario di soggetti ivi stabiliti. Condizioni speculari saranno applicate ai vettori europei[27]. Gli autocarri britannici potranno raggiungere o far ritorno dall’Unione anche privi di carico, e gli stessi diritti saranno riconosciuti agli autocarri europei che viaggiano da qualsiasi punto dell’Unione verso il Regno Unito e viceversa[28]. Gli autocarri britannici ed europei, inoltre, saranno autorizzati ad eseguire fino a due operazioni aggiuntive nel territorio dell’altra parte una volta attraversato il confine, mentre i servizi regolari di autobus internazionali continueranno a collegare l’Unione e il Regno Unito[29].

Per quanto riguarda la pesca, eventuali modifiche delle disposizioni sull’accesso alle rispettive acque verranno gradualmente introdotte in futuro. Più particolarmente, dopo un periodo di 5 anni e mezzo, durante il quale le norme attualmente in vigore continueranno a trovare applicazione, l’Accordo prevede consultazioni annuali per stabilire il livello e le condizioni di accesso reciproco alle rispettive zone economiche esclusive (Exclusive Economic Zones, EEZ) e alle acque territoriali di ciascuna parte. L’Unione e il Regno Unito, inoltre, terranno consultazioni annuali per determinare congiuntamente il totale ammissibile di catture (total allowable catches, TAC) per ciascuno stock ittico in un dato periodo di tempo tenendo conto dei pareri scientifici sulle esigenze di conservazione nonché dei fattori economici più rilevanti[30].

Garantire la sicurezza e la protezione dei cittadini europei e britannici contro le minacce comuni ed in continua evoluzione, come la criminalità transfrontaliera, la criminalità informatica e il terrorismo rimane una priorità condivisa da entrambe le parti. Di conseguenza, l’Accordo predispone un nuovo quadro per l’applicazione delle norme in materia penale che assicuri una migliore cooperazione tra le autorità nazionali di polizia e giudiziarie nonché il rapido scambio di informazioni. Nello specifico, l’Accordo impone all’Unione, ai suoi Stati membri e al Regno Unito di continuare a rispettare la democrazia e lo stato di diritto, tutelando adeguatamente i diritti fondamentali previsti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (European Convention on Human Rights, ECHR)[31], e di garantire elevati livelli di protezione dei dati personali[32].

L’Accordo prevede anche un meccanismo per risolvere le controversie che potrebbero sorgere tra le parti sull’interpretazione o sull’attuazione dei rispettivi impegni. Più particolarmente, le parti dovranno preventivamente consultarsi in buona fede e, qualora una controversia continui a persistere, ciascuna di esse potrà richiedere che venga istituito un tribunale arbitrale indipendente composto da tre arbitri, che emetterà una decisione vincolante entro un termine prestabilito[33]. L’Unione e il Regno Unito, inoltre, hanno deciso di creare un organismo comune per gestire in modo efficiente l’Accordo, denominato Consiglio di partenariato (Partnership Council). Copresieduto da un membro della Commissione e da un rappresentante del Regno Unito a livello ministeriale, il Consiglio si riunirà almeno una volta all’anno, e le sue decisioni saranno prese di comune accordo tra le parti[34].

L’Accordo sugli scambi e la cooperazione fa seguito alle decisioni e soluzioni comuni adottate dal comitato misto UE-Regno Unito[35] in data 17 dicembre 2020[36] per dare attuazione al Withdrawal Agreement, che rimarrà in vigore garantendo che il Protocollo sull’Irlanda del Nord sia pienamente operativo dal 1º gennaio 2021. La palla passa ora al Consiglio che, su proposta della Commissione e all’unanimità tra tutti i 27 Stati Membri, dovrà adottare una decisione che autorizzi la firma dell’Accordo e la sua applicazione provvisoria dal 1º gennaio 2021. 

Pur scongiurando uno scenario di “hard Brexit”, l’Accordo non sarà tuttavia in grado di impedire i cambiamenti che, con l’uscita del Regno Unito dal mercato unico e dall’unione doganale, inevitabilmente avranno luogo a partire dal 1º gennaio 2021. Di conseguenza, fondamentali saranno le decisioni che, nei prossimi mesi, entrambe le parti adotteranno al fine di garantire che questo storico avvenimento non crei un concreto pregiudizio per tutti gli stakeholders coinvolti.

Marco Stillo


[1] Disponibile al seguente LINK.

[2] L’articolo GOODS.4A, intitolato “Freedom of transit”, dispone: “… Each Party shall accord freedom of transit through its territory, via the routes most convenient for international transit, for traffic in transit to or from the territory of the other Party or of any other third country. To this end, Article V of GATT 1994 and its Notes and Supplementary Provisions are incorporated into and made part of this Agreement, mutatis mutandis. The Parties understand that Article V of GATT 1994 includes the movement of energy goods via inter alia pipelines or electricity grids…”.

[3] L’articolo GOODS.5, intitolato “Prohibition of customs duties”, dispone: “… Except as otherwise provided for in this Agreement, customs duties on all goods originating in the other Party shall be prohibited…”.

[4] L’articolo GOODS.6, intitolato “Export duties, taxes or other charges”, al paragrafo 1 dispone: “… A Party may not adopt or maintain any duty, tax or other charge of any kind imposed on, or in connection with, the exportation of a good to the other Party; or any internal tax or other charge on a good exported to the other Party that is in excess of the tax or charge that would be imposed on like goods when destined for domestic consumption…”.

[5] Per “origine” si intende la “nazionalità economica” delle merci scambiate, elemento fondamentale per determinare il titolo ai trattamenti tariffari preferenziali, per consentire alle imprese di dimostrare l’origine dei loro prodotti ed alle autorità doganali di effettuare le relative verifiche. Ciò, in ultima analisi, permette l’importazione delle merci ad aliquote di dazio più basse, finanche pari a zero.

[6] Si veda il Titolo I Capitolo II (Rules of Origin)

[7] Regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario, GUUE L 117 del 04.05.2005. L’articolo 1 del Regolamento introduce al Regolamento (CEE) n. 2913/92 l’articolo 5 bis, che ai paragrafi 1-2 dispone: “… Le autorità doganali, ove necessario previa consultazione con altre autorità competenti, accordano, in base ai criteri di cui al paragrafo 2, lo status di “operatore economico autorizzato” agli operatori economici stabiliti nel territorio doganale della Comunità. 

Un “operatore economico autorizzato” beneficia di agevolazioni per quanto riguarda i controlli doganali in materia di sicurezza e/o di semplificazioni previste ai sensi della normativa doganale.

Lo status di “operatore economico autorizzato” è riconosciuto, in base alle norme e alle condizioni di cui al paragrafo 2, dalle autorità doganali in tutti gli Stati membri, senza pregiudicare i controlli doganali. Le autorità doganali, sulla base del riconoscimento dello status di “operatore economico autorizzato” e a condizione che siano soddisfatti i requisiti relativi ad un tipo specifico di semplificazione, contemplato nella legislazione doganale comunitaria, autorizzano l’operatore ad avvalersi di detta semplificazione.

I criteri per la concessione dello status di “operatore economico autorizzato” includono:

– un’adeguata comprovata osservanza degli obblighi doganali;

– un soddisfacente sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, relative ai trasporti che consenta adeguati controlli doganali;

– se del caso, una comprovata solvibilità finanziaria, e 

– all’occorrenza, appropriate norme di sicurezza…”.

[8] Si veda il Titolo I Capitolo 4 (Technical barriers to trade).

[9] L’articolo SERVIN.2.3, intitolato “National treatment”, dispone: “… Each Party shall accord to investors of the other Party and to covered enterprises treatment no less favourable than that it accords, in like situations, to its own investors and to their enterprises, with respect to their establishment and operation in its territory. 

The treatment accorded by a Party under paragraph 1 means:

(a) with respect to a regional or local level of government of the United Kingdom, treatment no less favourable than the most favourable treatment accorded, in like situations, by that level of government to investors of the United Kingdom and to their enterprises in its territory; and

(b) with respect to a government of, or in, a Member State, treatment no less favourable than the most favourable treatment accorded, in like situations, by that government to investors of that Member State and to their enterprises in its territory…”.

[10] L’articolo SERVIN.2.4, intitolato “Most favoured nation treatment”, al paragrafo 1 dispone: “… Each Party shall accord to investors of the other Party and to covered enterprises treatment no less favourable than that it accords, in like situations, to investors of a third country and to their enterprises, with respect to establishment in its territory…”.

[11] Si veda l’Annex Servin 5 (Movement of natural persons).

[12] Si veda l’Annex Servin 6 (Guidelines for Arrangements on the recognition of professional qualifications).

[13] L’articolo IP.4, intitolato “International agreements”, al paragrafo 1 dispone: “… The Parties affirm their commitment to comply with the international agreements to which they are party:

(a) the TRIPS Agreement;

(b) the Rome Convention;

(c) the Berne Convention;

(d) the WIPO Copyright Treaty, adopted at Geneva on 20 December 1996;

(e) the WIPO Performances and Phonograms Treaty, adopted at Geneva on 20 December 1996;

(f) the Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks, adopted at Madrid on 27 June 1989, as last amended on 12 November 2007;

(g) the Trademark Law Treaty, adopted at Geneva on 27 October 1994;

(h) the Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually Impaired or Otherwise Print Disabled, adopted at Marrakesh on 27 June 2013;

(i) the Geneva Act of the Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs, adopted at Geneva on 2 July 1999…”.

[14] Si veda il Titolo v Capitolo 2 Sezione 1 (Copyright and related rights).

[15] Si veda il Titolo v Capitolo 2 Sezione 2 ( Trade marks).

[16] Si veda il Titolo v Capitolo 2 Sezione 4 (Patents).

[17] Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, GUUE L 29 del 31.01.2020.

[18] L’articolo ENER.5, intitolato “Competition in markets and non-discrimination”, ai paragrafi 1-2 dispone: “… With the objective of ensuring fair competition, each Party shall ensure that its regulatory framework for the production, generation, transmission, distribution or supply of electricity or natural gas is non-discriminatory with regard to rules, fees and treatment.

Each Party shall ensure that customers are free to choose, or switch to, the electricity or natural gas supplier of their choice within their respective retail markets in accordance with the applicable laws and regulations…”.

[19] L’articolo ENER.13, intitolato “Efficient use of electricity interconnectors”, al paragrafo 1 dispone: “… With the aim of ensuring the efficient use of electricity interconnectors and reducing barriers to trade between the Union and the United Kingdom, each Party shall ensure that:

(a) capacity allocation and congestion management on electricity interconnectors is market based, transparent and non-discriminatory;

(b) the maximum level of capacity of electricity interconnectors is made available, respecting the:

(i) need to ensure secure system operation; and

(ii) most efficient use of systems; 

(c) electricity interconnector capacity may only be curtailed in emergency situations and any such curtailment takes place in a non-discriminatory manner;

(d) information on capacity calculation is published to support the objectives of this Article;

(e) there are no network charges on individual transactions on, and no reserve prices for the use of, electricity interconnectors;

(f) capacity allocation and congestion management across electricity interconnectors is coordinated between concerned Union transmission system operators and United Kingdom transmission system operators; this coordination shall involve the development of arrangements to deliver robust and efficient outcomes for all relevant timeframes, being forward, day-ahead, intraday and balancing; and

(g) capacity allocation and congestion management arrangements contribute to supportive conditions for the development of, and investment in, economically efficient electricity interconnection…”.

[20] L’articolo ENER.15, intitolato “Efficient use of gas interconnectors”, ai paragrafi 1-2 dispone: “… With the aim of ensuring the efficient use of gas interconnectors and reducing barriers to trade between the Union and the United Kingdom, each Party shall ensure that:

(a) the maximum level of capacity of gas interconnectors is made available, respecting the principle of non-discrimination and taking account of:

(i) the need to ensure secure system operation; an

 (ii) the most efficient use of systems;

(b) capacity allocation mechanisms and congestion management procedures for gas interconnectors are market-based, transparent and non-discriminatory, and that auctions are generally used for the allocation of capacity at interconnection points.

Each Party shall take the necessary steps to ensure that:

(a) transmission system operators endeavour to offer jointly standard capacity products which consist of corresponding entry and exit capacity at both sides of an interconnection point;

(b) transmission system operators coordinate procedures relating to the use of gas interconnectors between Union transmission system operators and United Kingdom transmission system operators concerned…”.

[21] Si veda il Titolo VIII Capitolo 2 Sezione 3 (Network development and security of supply).

[22] Accordo di Parigi, GUUE L 282 del 19.10.2016.

[23] L’articolo 2.1 del Titolo XI, intitolato “Principles and definitions”, al paragrafo 1 dispone: “… The Parties recognise the importance of free and undistorted competition in their trade and investment relations. The Parties acknowledge that anticompetitive business practices may distort the proper functioning of markets and undermine the benefits of trade liberalisation…”.

[24] L’articolo 2.2 del Titolo XI, intitolato “Competition law”, al paragrafo 1 dispone: “… In recognition of the principles set out in Article 2.1 [Principles and definitions], each Party shall maintain a competition law which effectively addresses the following anticompetitive business practices:

a) agreements between economic actors, decisions by associations of economic actors and concerted practices which have as their object or effect the prevention, restriction or distortion of competition;

b) abuse by one or more economic actors of a dominant position; and

c) for the United Kingdom, mergers or acquisitions and, for the Union, concentrations, between economic actors which may have significant anticompetitive effects…”.

[25] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK.

[26] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK.

[27] Si veda l’Heading 2 Titolo I (Air transport).

[28] Si veda l’Heading 3 Titolo I (Transport of goods by road).

[29] Si veda l’Heading 3 Titolo II (Transport of passengers by road).

[30] Si veda l’Heading 5 (Fisheries).

[31] L’articolo LAW.GEN.3, intitolato “Protection of human rights and fundamental freedoms”, al paragrafo 1 dispone: “… The cooperation provided for in this Part is based on the Parties’ and Member States’ long-standing respect for democracy, the rule of law and the protection of fundamental rights and freedoms of individuals, including as set out in the Universal Declaration of Human Rights and in the European Convention on Human Rights, and on the importance of giving effect to the rights and freedoms in that Convention domestically…”.

[32] L’articolo LAW.GEN.4, intitolato “Protection of personal data”, ai paragrafi 1-2 dispone: “… The cooperation provided for in this Part is based on the Parties’ long-standing commitment to ensuring a high level of protection of personal data.

To reflect that high level of protection, the Parties shall ensure that personal data processed under this Part is subject to effective safeguards in the Parties’ respective data protection regimes, including that:

(a) personal data is processed lawfully and fairly in compliance with the principles of data minimisation, purpose limitation, accuracy and storage limitation;

(b) processing of special categories of personal data is only permitted to the extent necessary and subject to appropriate safeguards adapted to the specific risks of the processing;

(c) a level of security appropriate to the risk of the processing is ensured through relevant technical and organisational measures, in particular as regards the processing of special categories of personal data;

(d) data subjects are granted enforceable rights of access, rectification and erasure, subject to possible restrictions provided for by law which constitute necessary and proportionate measures in a democratic society to protect important objectives of public interest;

(e) in the event of a data breach creating a risk to the rights and freedoms of natural persons, the competent supervisory authority is notified without undue delay of the breach; where the breach is likely to result in a high risk to the rights and freedoms of natural persons, the data subjects are also notified, subject to possible restrictions provided for by law which constitute necessary and proportionate measures in a democratic society to protect important objectives of public interest

(f) onward transfers to a third country are allowed only subject to conditions and safeguards appropriate to the transfer ensuring that the level of protection is not undermined;

(g) the supervision of compliance with data protection safeguards and the enforcement of data protection safeguards are ensured by independent authorities; and

(h) data subjects are granted enforceable rights to effective administrative and judicial redress in the event that data protection safeguards have been violated…”.

[33] Si veda la Parte 6 Titolo I (Dispute Settlement).

[34] Si veda l’Annex Inst. (Rules of Procedure on the Partnership Council and Committees).

[35] L’articolo 164 dell’Accordo di recesso, intitolato “Comitato misto”, ai paragrafi 1-4 dispone: “… È istituito un comitato misto composto da rappresentanti dell’Unione e del Regno Unito. Il comitato misto è copresieduto dall’Unione e dal Regno Unito.

Il comitato misto si riunisce su richiesta dell’Unione o del Regno Unito e, in ogni caso, almeno una volta l’anno. Il comitato misto stabilisce il calendario e l’ordine del giorno delle riunioni di comune accordo. I lavori del comitato misto sono disciplinati dal regolamento interno di cui all’allegato VIII del presente accordo.

Il comitato misto è responsabile dell’attuazione e dell’applicazione del presente accordo. L’Unione e il Regno Unito possono rispettivamente sottoporre al comitato misto tutte le questioni relative all’attuazione, all’applicazione e all’interpretazione del presente accordo.

Il comitato misto:

a) sorveglia e facilita l’attuazione e l’applicazione del presente accordo;

b) decide in merito ai compiti dei comitati specializzati e sovrintende ai loro lavori;

c) cerca i modi e i metodi più appropriati per prevenire i problemi che possano insorgere nei settori disciplinati dal presente accordo o per risolvere le controversie che possano derivare dall’interpretazione e dall’applicazione del presente accordo;

d) esamina ogni questione d’interesse riguardante un settore oggetto del presente accordo; e) adotta le decisioni e formula le raccomandazioni di cui all’articolo 166; e

f) adotta le modifiche del presente accordo nei casi ivi previsti”.

[36] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK.