IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE DI COSMETICI. LA COMMISSIONE EUROPEA INVITA GLI OPERATORI A PREPARARSI AL DOPO BREXIT

Il 29 novembre 2018, la Commissione Europea ha pubblicato un documento[1] nel quale illustra le prevedibili conseguenze della Brexit nel settore dei cosmetici.

Secondo quanto previsto dal Withdrawal Agreement, attualmente in fase di approvazione, il Regolamento (CE) n.1223/2009[2] che disciplina i prodotti cosmetici non sarà più applicabile nel Regno Unito dopo la sua uscita dall’Unione. Per “prodotto cosmetico” si intende qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca a scopi esclusivi o prevalenti di pulizia, profumazione, modifica dell’aspetto, protezione, mantenimento in buono stato o correzione degli odori corporei.

L’inapplicabilità del Regolamento 1223/2009 si ripercuoterà sul regime della c.d. “persona responsabile”, prevista dall’articolo 4 del Regolamento, ove si prescrive che solo i cosmetici per i quali sia stata designata una persona responsabile, sia essa una persona giuridica o fisica, possono essere immessi sul mercato interno dell’Unione. La persona responsabile deve garantire la conformità dei prodotti al Regolamento, può predisporre le misure correttive necessarie per conseguire la conformità e, se del caso, può disporre il ritiro dal mercato dei prodotti di cui è responsabile.

Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del Regolamento, con riguardo ai cosmetici prodotti nell’Unione e non esportati, la persona responsabile è il fabbricante stabilito nel territorio dell’Unione o, in alternativa, la persona stabilita nell’Unione che abbia ricevuto mandato in forma scritta dal fabbricante e che lo abbia accettato nella medesima forma.

Diversamente, secondo il paragrafo 5 dello stesso articolo, in caso di cosmetici importati da un Paese terzo, è colui che immette il prodotto nel mercato interno a qualificarsi come persona responsabile. Alternativamente, questi ha la facoltà di designare una persona stabilita nell’Unione, sempre per mezzo di mandato e accettazione, entrambi in forma scritta.

Successivamente alla Brexit, non sarà più possibile individuare come persona responsabile un soggetto stabilito nel Regno Unito. Al contrario, qualora si volesse immettere nel mercato europeo un cosmetico importato dal Regno Unito, si applicherà il paragrafo 5 e l’importatore sarà qualificato come persona responsabile, sempre fatta salva la costituzione di un mandato. Questa previsione resta valida anche laddove il cosmetico sia stato importato nel Regno Unito e solo successivamente dal Regno Unito nell’Unione.

Qualora un produttore abbia designato una persona responsabile stabilita nel Regno Unito, ai fini dell’immissione dei propri prodotti sul mercato europeo dopo la Brexit dovrà designare una persona responsabile stabilita nell’Unione.

L’articolo 13, paragrafo 1, del Regolamento prescrive che, prima di immettere il prodotto sul mercato interno, la persona responsabile debba notificare alla Commissione un elenco di informazioni attraverso il Portale di notifica dei prodotti cosmetici (CPNP)[3]. A partire dalla data dell’uscita del Regno Unito dall’Unione, prima di immettere un prodotto cosmetico sul mercato la nuova persona responsabile designata dovrà trasmettere una nuova notifica al CPNP.

Per quanto riguarda le notifiche effettuate prima della data di uscita dall’Unione da una persona responsabile stabilita nel Regno Unito, il CPNP offre la possibilità di trasferire le notifiche ad un’altra persona responsabile. Quest’ultima potrà così modificare la notifica e completarla aggiungendo le opportune variazioni. Tuttavia, questa operazione sarà ammissibile soltanto fino al 30 marzo 2019, in quanto dopo la Brexit sarà negato l’accesso al CPNP alle persone responsabili stabilite nel Regno Unito.

Ai sensi dell’articolo 11 del Regolamento, in caso di immissione di un cosmetico sul mercato interno, la persona responsabile deve conservare la documentazione informativa sul prodotto (PIF) per un periodo di dieci anni. Dall’uscita del Regno Unito dall’Unione, il PIF dovrà essere reso disponibile all’indirizzo della nuova persona responsabile e tradotto nella lingua dello Stato Membro in cui la persona responsabile è stabilita.

Infine, secondo quanto prescritto dall’articolo 19 del Regolamento, il nome e l’indirizzo della persona responsabile devono essere indicati sull’etichetta del cosmetico. In aggiunta, quando il prodotto è importato da Paesi terzi, è necessario indicare sull’etichetta anche il Paese di provenienza del cosmetico importato. Dopo la Brexit, i cosmetici del Regno Unito saranno considerati al pari di quelli provenienti da un Paese terzo e, pertanto, sarà necessaria l’apposizione sull’etichetta di questa informazione aggiuntiva.

 

Davide Scavuzzo

 

 

[1] Disponibile al seguente LINK.[2] Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GUUE L 342 del 22.12.2009).

[3] Il portale è stato istituito per mezzo del Regolamento (CE) n. 1223/2009 e permette, una volta comunicata correttamente la notifica, di evitare ulteriori oneri di notifica a livello nazionale all’interno dell’Unione Europea.