SCENARIO POST-BREXIT
LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE È DIVENUTA NEL TEMPO SEMPRE PIÙ ARMONIZZATA, IN PARTICOLARE CON LO SVILUPPO DI DIVERSI DIRITTI IP PANEUROPEI, COME IL MARCHIO EUROPEO (GIÀ MARCHIO COMUNITARIO) E IL DESIGN COMUNITARIO.
Oggi molta giurisprudenza significativa della Corte di Giustizia UE si applica naturalmente anche nel Regno Unito. Inoltre, dopo Brexit, tra le maggiori incertezze vi sarà il processo di attuazione del Tribunale Unificato dei Brevetti (“TUB”), nell’ambito della quale Londra è stata designata come sede della Corte che tratterà i casi in materia di life sciences.
Riteniamo che questo settore sarà una delle aree più problematiche del post-Brexit, in particolare con riguardo alle strategie di deposito e di enforcement delle imprese comunitarie nel Regno Unito, e di quelle britanniche negli altri stati Membri.
EFFETTO DI BREXIT SUI DIRITTI IP EUROPEI ESISTENTI
(MARCHI EUROPEI E DESIGN COMUNITARI)
Sia i marchi europei che i disegni e modelli comunitari (registrati e non registrati) si contraddistinguono per il loro carattere unitario nell’intera Unione Europea. Essi sono validi in ogni stato membro, e pertanto, una volta che l’uscita del Regno Unito sarà effettiva, tali diritti IP europei non garantiranno più automaticamente la protezione nel Regno Unito, a meno che vengano conclusi accordi ad hoc nell’ambito dei negoziati di uscita.
Lo stesso dovrebbe valere sia per la registrazione di marchio internazionale, secondo il sistema di Madrid, sia per quella di design internazionale, secondo l’Accordo dell’Aja, quando esse prevedano l’estensione all’Unione Europea. Dopo che Brexit sarà perfezionata, in linea di principio il Regno Unito non sarà più protetto da una registrazione internazionale designante l’estensione all’UE.
Per quanto riguarda i contratti di licenza, è quasi certo che questi dovranno essere rivisitati e rinegoziati o riadattati alla nuova situazione.
EFFETTO DI BREXIT SUI BREVETTI E SULL’ACCORDO SUL TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI
Brexit non avrà un effetto immediato sui brevetti, in quanto non esiste un brevetto comunitario in senso comparabile ai marchi e ai disegni e modelli. Per quanto riguarda il brevetto europeo EPO, la porzione inglese di tali brevetti rimarrà impregiudicata e le imprese continueranno a depositare brevetti attraverso l’EPO o presso l’ufficio nazionale brevetti e marchi di ciascun paese o Stato membro.
La differenza più rilevante riguarderà il progetto TUB, il cui processo di attuazione è ancora in corso e che storicamente è stato concepito per prendere cura dell’esigenza dei titolari di brevetti, di istituire un sistema giudiziario paneuropeo con giurisdizione sulla contraffazione e sulla validità dei brevetti europei con o senza effetto unitario. Tale sistema è stato istituito, tra le altre, sul presupposto che attraverso il TUB sarà possibile ottenere misure inibitorie e d’urgenza direttamente efficaci in diversi Stati Membri, con incrementi d’efficienza in termini di costi ed esito dei procedimenti di ingiunzione.
Per effetto di Brexit, il progetto TUB, che avrebbe dovuto vedere luce nel 2017, potrà subire ritardi e variazioni e con quasi certezza si allungheranno i tempi di implementazione.
Il Regno Unito continuerà ad essere firmatario della Convenzione sul Brevetto Europeo, ma in teoria non partecipare al progetto TUB in quanto, attualmente, lo stesso è destinato esclusivamente agli Stati Membri.
Dall’altro lato, dato che Londra è stata inizialmente designata come sede del TUB per il settore life sciences, si dovrà comprendere come verrà modificata tale designazione e quale diverso Stato Membro verrà designato come luogo della terza sede centrale. Per numero di brevetti prodotti e popolazione l’Italia (e Milano in particolare) dovrebbe essere ben posizionata per accogliere appunto la terza sede centrale.
PI E INDUSTRIA FARMACEUTICA
Attualmente i brevetti farmaceutici sono estendibili nella loro durata per compensare il titolare del tempo impiegato per ottenere l’autorizzazione regolatoria all’immissione in commercio (AIC) dei medicinali mediante un sistema unificato di c.d. certificati di protezione complementare, rilasciati a livello nazionale, ma in base ad un regolamento europeo, che si ricollega alla prima AIC rilasciata per il medicinale nell’Unione. Dopo Brexit, anche questo sistema verrà meno e, se come è probabile il Regno Unito introdurrà un proprio sistema domestico di protezione complementare, si avranno medicinali identici con protezioni brevettuali di durata diversa nel Regno Unito e nel resto d’Europa, ancora una volta con elevato potenziale distorsivo del commercio e della concorrenza in uno dei settori caratterizzato da un altissimo valore aggiunto della ricerca e dello sviluppo. Anche la protezione dei dati scientifici dei dossier regolatori dei medicinali è ora armonizzata a livello europeo, ed anche in questi riguardi Brexit porrà problematiche molto complesse.
COPYRIGHT
Un altro settore in cui Brexit produrrà necessariamente degli effetti è quello del copyright. Al momento, la disciplina del diritto d’autore dei diritti affini risulta da un mix di diritto europeo armonizzato, norme di altri trattati internazionali ed istituti specifici di diritto domestico, ad esempio in materia di titolarità, cessione e licenza. Anche se il Regno Unito post- Brexit riacquisterà piena sovranità per legiferare in materia, vi saranno forti ragioni commerciali per non rendere lo scenario britannico troppo difforme dal resto dell’Europa. In particolare, la nuova legislazione europea armonizzata in corso di elaborazione in materia di prodotti e media digitali andrà avanti senza il contributo del Regno Unito.
ESAURIMENTO
Un effetto di Brexit tutto da scoprire, e che si applica a tutti i dirtti di IP (marchi, disegni, brevetti, copyright) è la sorte del c.d. esaurimento che attualmente impedisce al titolare del diritto di farlo valere dopo la prima immissione autorizzata del bene o del supporto in uno Stato dello Spazio Economico Europeo (SEE, vale dire UE più Norvegia, Islanda e Lichtenstein). A meno che il Regno Unito negozi un ingresso nel SEE, che consente di beneficiare del mercato unico, senza però poter intervenire sui processi legislativi, l’esaurimento da e/o verso il Regno Unito non si verificherà più, con scenari risultanti di elevata complessità.
INTERPRETAZIONE DEL DIRITTO ED ENFORCEMENT
Dopo Brexit, le sentenze della Corte di Giustizia che hanno sino ad ora assicurato l’interpretazione uniforme del diritto armonizzato in materia di IP, cesseranno di avere effetto diretto nel Regno Unito e le Corti britanniche non potranno più effettuare rinvii pregiudiziali alla Corte. Ne risulteranno, nel medio-lungo termine, difformità di interpretazione ed applicazione degli istituti nel Regno Unito ed altrove in Europa, con alte probabilità di distorsioni nel funzionamento del mercato, che non sarà più unico. Sotto altro riguardo, le sentenze britanniche, anche in materia di IP, non saranno più automaticamente riconosciute ed eseguibili nel resto d’Europa, e viceversa, così producendosi un ulteriore fattore di distorsione e comunque meno efficiente funzionamento del mercato.
DIRITTI ACQUISITI
Uno dei temi più di frequente sollevati in qualsiasi dibattito sul post-Brexit è quale sarà la sorte dei diritti legittimamente acquisiti dai titolari prima dell’uscita del Regno Unito dall’Unione, ed i diritti di IP non fanno eccezione. E’ molto probabile che i negoziati di uscita affronteranno questo delicato e complesso aspetto nei principali settori, ivi compresa la proprietà intellettuale.
COSA SI DEVONO ATTENDERE ORA LE IMPRESE E COME SI DOVREBBERO MUOVERE DOPO BREXIT RISPETTO AI PROPRI DIRITTI IP
La legge nazionale inglese (non necessariamente britannica, visti i gravi interrogativi costituzionali interni che Brexit ha suscitato, e che potrebbero finanche condurre ad una “separazione” dal Regno Unito di Scozia e Irlanda del nord)), determinerà, anche sulla base degli accordi negoziati con l’Unione Europea per Brexit, se adottare un sistema mirante a permettere alle imprese proprietarie di marchi europei e design comunitari di mantenere la protezione anche nel Regno Unito, con una forma di conversione dei diritti IP europei in diritti IP nazionali equivalenti, o se, piuttosto, permettere dei nuovi depositi nazionali nel Regno Unito con conservazione dei diritti di priorità e risoluzione dei possibili problemi di novità.
Per quanto riguarda il deposito di nuovi marchi, poiché gli effetti e la tempistica di Brexit sono al momento imprevedibili, alle imprese si suggerisce di depositare sia il marchio europeo sia il marchio nazionale britannico. Se il deposito del nuovo marchio dovesse avere luogo attraverso il sistema di Madrid, dunque con marchio internazionale, la designazione del territorio UE non sarebbe sufficiente e sarebbe probabilmente da indicare anche il Regno Unito.
Per quanto riguarda i nuovi disegni e modelli, la registrazione domestica attraverso gli Uffici nazionali UK sarà probabilmente l’unica opzione.
Per quanto riguarda i brevetti, nulla cambierà con riferimento ai brevetti EPO o (certamente) ai brevetti nazionali, mentre, come è stato detto, non è al momento possibile prevedere come il progetto TUB si svilupperà nei prossimi pochi mesi e durante i negoziati con l’UE, che non saranno brevi né scontati.
Più in generale, è da prevedere che nel medio e lungo termine si porranno numerosi problemi complessi che potranno investire tutti gli aspetti accennati sopra e molti altri (in aggiunta a quelli immediati di deposito e gestione a breve dei principali diritti titolati). Le imprese che contano su contenuti immateriali importanti dovrebbero prevedere dei modelli di valutazione interna pre- e post-Brexit e, probabilmente, investire pesantemente in consulenza esterna (e, inevitabilmente, nel contenzioso che verrà).