IL TRASFERIMENTO DELL’AGENZIA EUROPEA PER I MEDICINALI AD AMSTERDAM CONTINUA A DESTARE POLEMICHE

In data 7 febbraio 2018 il Consiglio di Amministrazione dell’EMA, l’Agenzia Europea per i Medicinali, ha dato il via alla procedura di trasferimento nella nuova sede che, una volta completata a novembre 2019, ospiterà l’Agenzia ad Amsterdam. Prima che l’EMA possa effettuare il trasferimento nella nuova sede definitiva è infatti necessario, in conformità con il suo regolamento finanziario, ottenere il parere positivo dell’Autorità di Bilancio (che comprende Consiglio Europeo e Parlamento).

In una seduta straordinaria, il Consiglio di Amministrazione ha ascoltato gli aggiornamenti forniti dalle Autorità olandesi sull’avanzamento dei lavori di riammodernamento del palazzo Spark, che ospiterà temporaneamente lo staff dell’Agenzia a partire dal 1° gennaio 2019 fino al completamento dei lavori previsto per il 15 novembre 2019, circa 7 mesi dopo l’uscita del Regno Unito dall’Unione. Il nuovo edificio verrà costruito nel quartiere Zuidas di Amsterdam sulla base delle esigenze operative dell’Agenzia.

L’Italia e in particolare il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, continuano a insistere sulla necessità di maggiore trasparenza nella gestione dell’assegnazione dell’EMA ad Amsterdam, soprattutto dopo che fonti attendibili hanno rivelato che alcune parti del dossier di candidatura di Amsterdam erano state secretate su richiesta olandese, così come richiesto anche da altri Stati Membri per i rispettivi dossier. Tra le parti segretate ci sarebbero stati gli estremi degli edifici che avrebbero dovuto ospitare temporaneamente l’Agenzia che, peraltro, risulterebbero differenti rispetto al palazzo Spark effettivamente scelto. Inoltre, il Comune di Milano contesterebbe il metodo seguito per l’estrazione a sorte con la quale si è scelta Amsterdam come nuova sede dell’EMA; si sarebbero, infatti, verificate irregolarità procedimentali prima e durante l’estrazione e sembrerebbe mancare il verbale della seduta. Secondo quanto riportato dagli organi di stampa, tutti questi elementi fanno parte delle motivazioni che il Comune di Milano ha presentato al Tribunale dell’Unione Europea (causa T- 46/18) nel suo ricorso di annullamento della decisione del Consiglio che ha assegnato ad Amsterdam la sede dell’EMA e della contestuale domanda di sospensione dell’esecuzione o di provvedimenti provvisori ai sensi dell’articolo 278 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE)[1]. Anche se la Corte di Lussemburgo non ha ancora confermato ufficialmente, il ricorso di Milano potrebbe essere giudicato da un giudice olandese, Marc van der Woude, Vicepresidente del Tribunale. Alcuni politici italiani hanno già espresso il loro stupore e la loro contrarietà a una simile eventualità, ma va ricordato che nei procedimenti innanzi la Corte di Giustizia la nazionalità dei giudici è ininfluente.

Il Parlamento Europeo ha manifestato la sua volontà di svolgere un ruolo attivo e non solo formale in questa vicenda, così, prima delle votazioni relative al trasferimento dell’EMA ad Amsterdam, calendarizzate per il 12 marzo 2018 in Commissione ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare e successivamente nella seduta plenaria che si terrà a Strasburgo, ha fissato una missione ad Amsterdam per verificare le reali condizioni del trasferimento dell’Agenzia e sviluppare in piena autonomia le opportune valutazioni.

 

Davide Scavuzzo

 

[1] Il TFUE stabilisce che:

Articolo 278
“… I ricorsi proposti alla Corte di giustizia dell’Unione europea non hanno effetto sospensivo. Tuttavia, la Corte può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato…”

Articolo 279
“… La Corte di giustizia dell’Unione europea, negli affari che le sono proposti, può ordinare i provvedimenti provvisori necessari…”.

Il Regolamento di procedura della Corte di Giustizia stabilisce al Titolo III, Capo I – Della sospensione dell’esecuzione e degli altri provvedimenti urgenti mediante procedimento sommario, articolo 83: “… La domanda, ai sensi degli articoli 278 TFUE e 157 TCEEA, per la sospensione dell’esecuzione di un atto di un’istituzione è ricevibile solo se il richiedente ha impugnato tale atto in un ricorso dinanzi alla Corte.

La domanda relativa agli altri provvedimenti provvisori contemplati dall’articolo 279 TFUE è ricevibile solo se è proposta da chi è parte in una causa per la quale la Corte è stata adita e si riferisce alla causa stessa…”.