In data 27 febbraio 2020, a seguito del recesso dall’Unione europea, il Regno Unito ha pubblicato la relazione governativa recante le modalità di negoziazione sulla futura relazione con l’Unione europea[1], annunciando l’astensione dall’Accordo che istituisce un Tribunale Unificato dei Brevetti, nonostante l’avvenuta ratifica del 26 aprile 2018.
L’Accordo che istituisce il Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB)[2] è un trattato internazionale con cui gli Stati parte della cooperazione rafforzata hanno provveduto alla creazione di un sistema giurisdizionale internazionale comune con lo scopo di assicurare una tutela uniforme ed unitaria al nuovo titolo di brevetto.
L’Accordo TUB fa parte del c.d. Pacchetto brevetti, che rappresenta la prima grande riforma del diritto brevettuale in ambito europeo a seguito dell’adozione della Convenzione sul brevetto europeo del 1973[3]. Il Pacchetto brevetti, composto da due regolamenti[4] e dall’Accordo TUB, ha come obiettivo l’introduzione di un titolo avente natura, rilasciato dall’Ufficio europeo dei brevetti (EPO)[5] e dotato di effetto unitario che consente di ottenere la protezione brevettuale contemporaneamente nei paesi aderenti[6], affianco alla tutela già esistente a livello nazionale e a livello europeo dall’EPO.
Il tribunale unificato dei brevetti è istituito per la composizione delle controversie relative ai brevetti europei e ai brevetti europei con effetto unitario. Esso è composto da un tribunale di primo grado e una corte d’appello, con sede centrale a Parigi e con due sezioni, rispettivamente a Londra e a Monaco di Baviera. Inoltre, quale tribunale comune agli Stati Membri contraenti e parte del loro ordinamento giudiziario, il Tribunale coopererà con la Corte di Giustizia dell’Unione europea (CGUE) per garantire la corretta applicazione e l’interpretazione uniforme del diritto dell’Unione, basandosi sulla giurisprudenza della Corte e ponendo domande di pronuncia pregiudiziale conformemente all’articolo 267 del TFUE. Pertanto, le decisioni della CGUE saranno vincolanti per il TUB.
Una delle particolarità del pacchetto brevettuale è il delineamento di un quadro integrato tra il diritto sostanziale ed il diritto processuale. Più particolarmente, esso è concepito come un unicum e, pertanto, il sistema può funzionare solo se sia i regolamenti, che definiscono le norme applicabili, sia l’Accordo, che stabilisce la competenza giurisdizionale, entrano in vigore contemporaneamente. Pertanto, i due regolamenti, benché atti tipici dell’Unione europea e entrati in vigore il 20 gennaio 2013 tra i venticinque Stati parte alla cooperazione rafforzata, subordinano la loro applicazione all’entrata in vigore dell’Accordo.
Ai fini dell’entrata in vigore dell’Accordo TUB, inizialmente fissata per gli inizi del 2014, è prevista la ratifica obbligatoria da parte dei tre Stati membri nei quali era efficace il maggior numero di brevetti nell’anno precedente la firma dell’accordo[7], ossia Francia, Regno Unito e Germania. Nonostante il recente annuncio sulla non applicazione, il Regno Unito, come altri 15 Stati membri tra cui anche la Francia, aveva ratificato l’Accordo il 26 aprile 2018[8]. In Germania invece, sebbene l’iter parlamentare di ratifica si fosse completato nel 2017, un privato aveva sollevato un’eccezione di costituzionalità dinanzi alla Corte federale tedesca (Bundesverfassungsgericht), che con sentenza pubblicata in data 20 marzo 2020[9] ha reso nullo l’atto di approvazione dell’Accordo TUB da parte del Bundestag(parlamento) per mancata osservanza della maggioranza necessaria stabilita dalla Costituzione tedesca, ossia due terzi dei membri del Bundestag[10].
Pur non menzionando esplicitamente la politica dei brevetti o l’accordo TUB, al punto 5 della relazione, rivolgendosi al controllo giurisdizionale della CGUE, il governo britannico sottolinea che non intende negoziare alcun accordo in cui il Regno Unito non abbia il controllo delle proprie leggi e della propria vita politica. Con tale annuncio il Regno Unito dichiara di non accettare oltre il periodo di transizione alcun obbligo di armonizzazione delle proprie norme con quelle dell’Unione, né che le istituzioni dell’Unione, compresa la Corte di giustizia, abbiano giurisdizione nel territorio britannico. La posizione assunta dal governo di Boris Johnson è indubbiamente diversa rispetto alla politica del precedente Primo Ministro Theresa May, che durante il suo mandato aveva ratificato l’Accordo TUB.
Il Regno Unito sarebbe stato uno dei protagonisti del sistema di brevetto unificato, poiché designato ad ospitare la sezione farmaceutica e life science, chimica e metallurgia del TUB, sede che andrà senz’altro spostata. Con il ritiro definitivo del Regno Unito dall’Accordo TUB, ai sensi dell’articolo 89 dell’Accordo TUB l’Italia risulta il terzo Stato membro, con il maggior numero di brevetti europei in vigore nel 2012. Pertanto, la sede della sezione destinata a Londra potrebbe essere trasferita in Italia, visto che a Parigi e a Monaco di Baviera erano già assegnate altre sezioni.
Nonostante il ritiro del Regno Unito e dell’ulteriore ritardo procurato dalla sentenza dei giudici della Corte Costituzionale tedesca nonché della diffusione della pandemia Covid-19, nel suo ultimo comunicato del 20 marzo 2020[11], il Comitato Preparatorio del TUB ha tuttavia affermato che continuerà a lavorare per portare avanti l’avvio del nuovo sistema del brevetto unitario, senza peraltro fare riferimento alle tempistiche.
Esmeralda Dedej
[1] Il documento è disponibile al seguente LINK.
[2] Accordo internazionale firmato il 19 febbraio 2013 a Bruxelles, GUUE C 175 del 20.6.2013.
[3] La Convenzione sulla Concessione dei Brevetti Europei (Convention on the Grant of European Patents, più comunemente conosciuta come European Patent Convention, EPC), firmata il 5 ottobre 1973 a Monaco di Baviera (Germania), è il trattato internazionale che ha istituito l’Organizzazione Europea dei Brevetti al fine di offrire un brevetto unico valido in tutti gli Stati sottoscriventi.
[4] Regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria, GUUE L 361 del 31.12.2012, e Regolamento (UE) n. 1260/2012 del Consiglio, del 17 dicembre 2012 , relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria con riferimento al regime di traduzione applicabile, GUUE L 361 del 31.12.2012.
[5] Istituito con la Convenzione sulla Concessione dei Brevetti Europei, l’ufficio con sede a Monaco di Baviera ha il compito di concedere brevetti europei ed è inoltre competente per l’esame delle opposizioni legali presentate contro brevetti europei.
[6] In seguito all’annuncio da parte del Regno Unito, il numero degli Stati membri aderenti è sceso a 25, poiché Croazia e Spagna non hanno mai aderito all’iniziativa.
[7] L’articolo 89 dell’Accordo TUB, al paragrafo 1, così dispone: “…Il presente accordo entra in vigore il 1o gennaio 2014 o il primo giorno del quarto mese successivo al deposito del tredicesimo strumento di ratifica o di adesione conformemente all’articolo 84, inclusi i tre Stati nei quali il maggior numero di brevetti europei aveva effetto nell’anno precedente a quello in cui ha luogo la firma dell’accordo, o il primo giorno del quarto mese successivo alla data di entrata in vigore delle modifiche del regolamento (UE) n. 1215/2012 relative alle relazioni con il presente accordo, se questa data è posteriore…”.
[8] Per ulteriori informazioni si veda il seguente LINK.
[9] Per ulteriori informazioni si veda il seguente LINK.
[10] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK.