IL COMMERCIO ELETTRONICO B2C E LA CONSEGNA DELLE SPEDIZIONI. NUOVE LINEE GUIDA PER GLI STAKEHOLDERS

In data 16 marzo 2020, la Commissione Europea ha aggiornato le Linee Guida[1] sull’impatto dell’uscita del Regno Unito dall’Unione nel settore del commercio elettronico. In seguito all’uscita ufficiale dall’Unione, il 1° febbraio 2020 il Regno Unito è divenuto un Paese terzo e, pertanto, le relazioni tra le parti subiranno delle modifiche già alla fine del periodo di transizione, che terminerà il 31 dicembre 2020.

Alla fine di tale periodo, le norme europee sulle vendite online tra imprese e consumatori (Business to Consumer, B2C) non saranno più applicabili al Regno Unito. Ciò comporta diverse conseguenze. In primo luogo, le imprese stabilite nel Regno Unito che prestano servizi della società dell’informazione[2] nell’Unione non potranno più avvalersi del principio del paese di origine[3]. Inoltre, dal 1º gennaio 2021 le merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione provenienti dal Regno Unito, sia se inviate per posta che tramite corrieri, saranno soggette a vigilanza doganale e potranno subire controlli ai sensi del Codice Doganale dell’Unione (CDU)[4]. Per lo sdoganamento delle spedizioni, invece, il regime applicabile dipenderà dal loro valore. Più particolarmente, per le spedizioni di valore inferiore a 150 euro saranno necessarie la dichiarazione sommaria di entrata (entry summary declaration, ENS)[5] e una dichiarazione semplificata[6], mentre per quelle di valore superiore a 150 euro, oltre alla ENS sarà necessaria una dichiarazione standard[7]. Tuttavia, poiché i prodotti soggetti ad accisa non sono coperti dall’esenzione dai dazi all’importazione per le spedizioni di valore fino a 150 euro, le formalità doganali semplificate non si applicheranno, rendendosi perciò necessaria una dichiarazione standard.

Per quanto riguarda gli aspetti fiscali, al termine del periodo di transizione un’obbligazione doganale sulle importazioni può sorgere in seguito al vincolo di merci non unionali soggette a dazi all’importazione o ad uno dei regimi doganali di cui dell’articolo 77 del CDU[8]. Tuttavia, sono esenti dai dazi all’importazione le spedizioni composte di merci di valore fino a 150 euro spedite direttamente da un’impresa di un Paese terzo ad un consumatore dell’Unione[9], ad eccezione dei prodotti alcolici, del tabacco e dei profumi[10]. Con specifico riferimento all’IVA[11], a partire dal 1º gennaio 2021 saranno possibili due opzioni. Ila prima sarà uno sportello unico per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA dovuta per le importazioni nell’Unione di beni fino ad un valore di 150 euro[12]. La seconda sarà la riscossione diretta dell’IVA dovuta dal dichiarante tramite pagamento mensile alle autorità doganali[13].

Per quanto riguarda gli aspetti non fiscali, se alla fine del periodo di transizione l’importazione o esportazione di un bene è subordinata a licenza a norma del diritto dell’Unione, le spedizioni dall’UE a 27 verso il Regno Unito e viceversa richiederanno tale licenza, e quelle rilasciate dal Regno Unito non saranno più valide per le spedizioni dai Paesi terzi verso l’Unione a 27 e viceversa. Inoltre, i prodotti online spediti da un Paese terzo ed immessi nel mercato dell’Unione dovranno essere conformi a tutte le norme relative alla sicurezza dei prodotti[14], ed i diritti di proprietà intellettuale non si esauriranno più[15] una volta che il bene protetto sarà stato immesso legalmente sul mercato del Regno Unito. 

Infine, per quanto riguarda i pacchi postali da e verso il Regno Unito, dal 1º gennaio 2021 non si applicheranno più le norme europee sulla trasparenza delle tariffe sui servizi di consegna transfrontaliera[16], rimanendo tuttavia in vigore l’obbligo di trasparenza di cui all’articolo 12 della Direttiva 97/67[17].

Marco Stillo


[1] Disponibili al seguente LINK.

[2] Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, GUUE L 241 del 17.09.2015. L’articolo 1 della Direttiva al paragrafo 1, lettera b), dispone … Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni: 

(…)

b) <<servizio>>: qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi“. 

[3] Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno, GUUE L 178 del 17.7.2000. L’articolo 3 della Direttiva, intitolato “Mercato interno”, dispone: “…Ogni Stato membro provvede affinché i servizi della società dell’informazione, forniti da un prestatore stabilito nel suo territorio, rispettino le disposizioni nazionali vigenti in detto Stato membro nell’ambito regolamentato.

Gli Stati membri non possono, per motivi che rientrano nell’ambito regolamentato, limitare la libera circolazione dei servizi società dell’informazione provenienti da un altro Stato membro.

I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai settori di cui all’allegato.

Gli Stati membri possono adottare provvedimenti in deroga al paragrafo 2, per quanto concerne un determinato servizio della società dell’informazione, in presenza delle seguenti condizioni:

a) i provvedimenti sono:

i) necessari per una delle seguenti ragioni:

– ordine pubblico, in particolare per l’opera di prevenzione, investigazione individuazione e perseguimento in materie penali, quali la tutela dei minori e la lotta contro l’incitamento all’odio razziale, sessuale, religioso o etnico, nonché violazioni della dignità umana della persona;

– tutela della sanità pubblica;

– pubblica sicurezza, compresa la salvaguardia della sicurezza, e della difesa nazionale;

– tutela dei consumatori, ivi compresi gli investitori;

ii) relativi a un determinato servizio della società dell’informazione lesivo degli obiettivi di cui al punto i) o che costituisca un rischio serio e grave di pregiudizio a tali obiettivi;

iii) proporzionati a tali obiettivi;

b) prima di adottare i provvedimenti in questione e fatti salvi i procedimenti giudiziari, anche istruttori, e gli atti compiuti nell’ambito di un’indagine penale, lo Stato membro ha:

– chiesto allo Stato membro di cui al paragrafo 1 di prendere provvedimenti e questo non li ha presi o essi non erano adeguati;

– notificato alla Commissione e allo Stato membro di cui al paragrafo 1 la sua intenzione di prendere tali provvedimenti.

In caso di urgenza, gli Stati membri possono derogare alle condizioni di cui al paragrafo 4, lettera b). I provvedimenti vanno allora notificati al più presto alla Commissione e allo Stato membro di cui al paragrafo 1, insieme ai motivi dell’urgenza.

Salva la possibilità degli Stati membri di procedere con i provvedimenti in questione, la Commissione verifica con la massima rapidità la compatibilità dei provvedimenti notificati con il diritto comunitario; nel caso in cui giunga alla conclusione che i provvedimenti sono incompatibili con il diritto comunitario, la Commissione chiede allo Stato membro in questione di astenersi dall’adottarli o di revocarli con urgenza…”.

[4] Regolamento (UE) n. 952/2013, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, GUUE L 269 del 10.10.2013. 

[5] L’articolo 5 del CDU, intitolato “Definizioni”, al numero 9 dispone: “… Ai fini del codice, si intende per: (…)“dichiarazione sommaria di entrata”: l’atto con il quale una persona informa le autorità doganali, nelle forme e modalità prescritte ed entro un termine specifico, che le merci devono entrare nel territorio doganale dell’Unione…”.

[6] L’articolo 166 del CDU, intitolato “Dichiarazione semplificata”, dispone: “… Le autorità doganali possono accettare che una persona ottenga il vincolo delle merci a un regime doganale sulla base di una dichiarazione semplificata che può omettere talune indicazioni di cui all’articolo 162 o i documenti di accompagnamento menzionati all’articolo 163.

Il regolare ricorso a una dichiarazione semplificata di cui al paragrafo 1 è soggetto a un’autorizzazione delle autorità doganali…”.

[7] L’articolo 162 del CDU, intitolato “Contenuto di una dichiarazione normale in dogana” dispone: “… Le dichiarazioni normali in dogana contengono tutte le indicazioni necessarie per l’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci…”.

[8] L’articolo 77 del CDU, intitolato “Immissione in libera pratica e ammissione temporanea”, dispone: “ Un’obbligazione doganale all’importazione sorge in seguito al vincolo di merci non unionali soggette a dazi all’importazione a uno dei regimi doganali seguenti:

a) immissione in libera pratica, compreso il regime dell’uso finale;

b) ammissione temporanea con parziale esonero dai dazi all’importazione.

L’obbligazione doganale sorge al momento dell’accettazione della dichiarazione in dogana.

Il debitore è il dichiarante. In caso di rappresentanza indiretta, è debitrice anche la persona per conto della quale è fatta la dichiarazione in dogana.

Quando una dichiarazione in dogana per uno dei regimi di cui al paragrafo 1 è redatta in base a dati che determinano la mancata riscossione totale o parziale dei dazi all’importazione, la persona che ha fornito i dati necessari per la stesura della dichiarazione ed era, o avrebbe dovuto ragionevolmente essere, a conoscenza della loro erroneità è anch’essa debitrice…”.

[9] Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, GUUE L 324 del 10.12.2009 L’articolo 23 del Regolamento, dispone: “…Fatto salvo l’articolo 24, sono ammesse in franchigia dai dazi all’importazione le spedizioni composte di merci di valore trascurabile spedite direttamente da un paese terzo a una persona che si trova nella Comunità.

Ai fini del paragrafo 1, per «merci di valore trascurabile» si intendono le merci il cui valore intrinseco non eccede complessivamente 150 EUR per spedizione…”.

[10] L’articolo 24 del Regolamento 1186/2009, dispone: “…Sono esclusi dalla franchigia:

a) i prodotti alcolici;

b) i profumi e l’acqua da toletta;

c) i tabacchi e i prodotti del tabacco…”.

[11] Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, GUUE L 347 dell’11.12.2006.

[12] Direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni, GUUE L 348 del 29.12.2017, articoli 369l-369x.

[13] Ibidem, articoli 369y-369zb.

[14] Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti, GUUE L 11 del 15.01.2002.

[15] Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, GUUE L 336 del 23.12.2015. L’articolo 15 del Regolamento, intitolato “Esaurimento dei diritti conferiti dal marchio d’impresa”, dispone: “… Un marchio d’impresa non dà diritto al titolare dello stesso di vietarne l’uso per prodotti immessi in commercio nell’Unione con detto marchio dal titolare stesso o con il suo consenso.

Il paragrafo 1 non si applica quando sussistono motivi legittimi perché il titolare si opponga all’ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato dei prodotti è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio…”.

[16] Regolamento (UE) 2018/644 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, relativo ai servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi (Testo rilevante ai fini del SEE), GUUE L 112 del 2.5.2018. 

[17] Direttiva 97/67/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, GUUE L 15 del 21.01.1998. L’articolo 12 della Direttiva dispone: “…Gli Stati membri provvedono affinché le tariffe di ciascuno dei servizi che fanno parte della fornitura del servizio universale siano fissate nel rispetto dei seguenti criteri:

– i prezzi debbono essere ragionevoli e permettere di fornire servizi accessibili all’insieme degli utenti;

– i prezzi debbono essere correlati ai costi; gli Stati membri possono decidere di applicare sull’intero territorio nazionale una tariffa unica;

– l’applicazione di una tariffa unica non esclude il diritto del/dei fornitore/i del servizio universale di concludere con i clienti accordi individuali in materia di prezzi.

– le tariffe debbono essere trasparenti e non discriminatorie…”.