IL COMITATO MISTO UE – REGNO UNITO APPROVA CINQUE DECISIONI E ALTRE SOLUZIONI TEMPORANEE RELATIVE ALL’ATTUAZIONE PRATICA DELL’ACCORDO DI RECESSO

In data 17 dicembre 2020, il Comitato Misto Unione Europea – Regno Unito ha approvato, a seguito dell’Accordo di massima raggiunto in data 8 dicembre 2020[1], le decisioni e soluzioni comuni necessarie per l’attuazione dell’Accordo di recesso[2] relative al Protocollo su Irlanda e Irlanda del Nord, ai diritti dei cittadini, al completamento dell’elenco degli arbitri, alle disposizioni finanziarie, ad altre questioni relative alla separazione, ed ai Protocolli su Gibilterra e sulle zone di sovranità britannica a Cipro. 

Il 1° gennaio 2021 segnerà la data d’inizio dell’attuazione dell’Accordo di recesso ed in particolare del Protocollo su Irlanda e Irlanda del Nord, destinato ad evitare l’istituzione di frontiere fisiche ed a garantire l’integrità del mercato unico[3]. Poiché il Regno Unito non ha concluso la preparazione per la fine del periodo di transizione, è stata concordata con l’Unione una serie di dichiarazioni unilaterali per garantire soluzioni temporanee in una serie di settori-chiave, tra cui l’importazione di prodotti alimentari e medicinali. Queste soluzioni, oltre ad essere limitate nel tempo, sono soggette a condizioni rigorose per garantire che tutti i soggetti interessati siano in grado di conformarsi al Protocollo nel corso del 2021. 

Più particolarmente, riunitosi a distanza, il Comitato Misto ha adottato quattro decisioni relative a i) modalità pratiche della presenza dell’Unione in Irlanda del Nord; ii) merci “non a rischio” di immissione nel mercato unico; iii) esenzione delle sovvenzioni all’agricoltura e alla pesca dalla disciplina degli aiuti di Stato; iv) rettifica di errori ed omissioni nell’Allegato 2 del Protocollo[4].

Per quanto riguarda la presenza in Irlanda del Nord, il Protocollo conferisce all’Unione il diritto di essere presente a tutte le attività connesse all’attuazione del Protocollo stesso, quali, ad esempio, i controlli doganali e veterinari effettuati dalle autorità del Regno Unito[5]. Con la decisione del Comitato Misto, che non equivale all’istituzione di un ufficio permanente dell’Unione in Irlanda, il Regno Unito ha accettato di fornire attrezzature e strutture logistiche adeguate nonché l’accesso continuo in tempo reale ai sistemi informatici e alle banche dati, sia sul campo che a distanza. L’esercizio di queste prerogative riguarderà qualsiasi attività svolta dalle autorità del Regno Unito in attuazione Protocollo, indipendentemente dal luogo. 

In merito alle merci, il Codice doganale dell’Unione[6] si applicherà a tutte le operazioni di importazione ed esportazione in entrata e in uscita dall’Irlanda del Nord a decorrere dal 1º gennaio 2021. Non saranno riscossi dazi doganali sulle merci “non a rischio”, vale a dire, merci che arrivano in Irlanda del Nord dal resto del Regno Unito senza che vi sia il rischio che entrino nel mercato unico. Tuttavia, la soluzione delle merci “non a rischio” cesserà di applicarsi con il 1° agosto 2024, a meno che il Comitato Misto decida di prorogarne l’applicazione prima del 1° aprile 2024.

Il Comitato Misto ha definito le condizioni affinché la merce sia considerata “non a rischio” e non sia soggetta a trasformazione commerciale. Nello specifico, non sono considerate a rischio i) le merci trasportate in Irlanda del Nord da un altro luogo del Regno Unito mediante trasporto diretto, se il dazio dovuto a norma della tariffa doganale comune dell’Unione è pari a zero, oppure se l’importatore è un c.d. “operatore fidato” riconosciuto che importa la merce per la vendita o l’uso finale da parte di consumatori finali che si trovano nel Regno Unito; ii) le merci trasportate in Irlanda del Nord mediante trasporto diretto da una provenienza al di fuori del Regno Unito o dell’Unione se il dazio dovuto a norma della tariffa è pari o inferiore al dazio dovuto in base alla tariffa del Regno Unito, se oppure l’importatore è un operatore fidato che importa la merce per la vendita o il consumo finale da parte di consumatori finali che si trovano in Irlanda del Nord e la differenza tra il dazio dovuto a norma della tariffa dell’Unione e il dazio dovuto in base alla tariffa Regno Unito è inferiore al 3% del valore in dogana della merce.

Inoltre, una merce non è considerata oggetto di trasformazione commerciale se l’importatore ha realizzato un fatturato annuo totale inferiore a 500.000£ nell’ultimo esercizio finanziario completo o la trasformazione è effettuata in Irlanda del Nord al solo scopo i) della vendita di prodotti alimentari a un consumatore finale nel Regno Unito; ii) di una attività di costruzione, se le merci trasformate costituiscono una parte permanente di una struttura costruita dall’importatore ubicata in Irlanda del Nord; iii) della prestazione diretta al destinatario di servizi sanitari o di assistenza da parte dell’importatore in Irlanda del Nord; iv) di attività a scopo non lucrativo in Irlanda del Nord senza che la merce trasformata sia successivamente venduta dall’importatore, o v) dell’uso finale di mangimi in stabilimenti ubicati in Irlanda del Nord da parte dell’importatore.

Il Comitato Misto ha altresì chiarito le modalità di attribuzione della qualifica di operatore fidato. I soggetti interessati dovranno presentare domanda alle autorità competenti del Regno Unito e dimostrare che soddisfano i requisiti stabiliti nella decisione del Comitato Misto. È inoltre prevista la possibilità di chiedere un’autorizzazione provvisoria nei primi due mesi successivi alla data di entrata in vigore della decisione del Comitato Misto. L’Unione avrà accesso all’elenco degli operatori fidati e monitorerà l’attuazione del sistema.

Il Comitato Misto ha chiarito diverse questioni che riguardano in particolare le importazioni di prodotti a base di carne e di medicinali, poiché il Regno Unito non è del tutto preparato per la fine del periodo di transizione al riguardo, anche considerando le circostanze eccezionali della pandemia da Covid-19[7].

Più particolarmente, l’Unione ha accettato di consentire l’importazione di talune carni refrigerate dalla Gran Bretagna all’Irlanda del Nord, limitatamente a un periodo di sei mesi. Si tratta di prodotti soggetti a una serie di condizioni rigorose, tra le quali la garanzia di conformità alla legislazione europea[8], la sottoposizione a verifiche e controlli all’ingresso in Irlanda del Nord, l’obbligo di messa a disposizione dei consumatori finali soltanto in Irlanda del Nord, una adeguata etichettatura e l’obbligo di non riesportazione nell’Unione. 

L’Unione ha poi accettato che, per un periodo di tre mesi, l’importazione di determinati prodotti alimentari in Irlanda del Nord dalla Gran Bretagna non dovrà essere necessariamente accompagnata da certificati semplificati, purché siano soddisfatte determinate condizioni che garantiscano un certo livello di controllo ed incoraggino i soggetti interessati a creare nuove catene di approvvigionamento.

Per quanto concerne invece le forniture di medicinali[9], l’Unione ha accettato di applicare soluzioni temporanee per la loro importazione in Irlanda del Nord dalla Gran Bretagna. Tale soluzione, che sarà applicata soltanto per i 12 mesi successivi al 31 dicembre 2020, è articolata in tre elementi: i) la soppressione temporanea dell’obbligo di disapplicare le caratteristiche di sicurezza applicate ai medicinali forniti al Regno Unito da un grossista dell’Unione; ii) l’inserimento dei c.d. piccoli mercati che dipendono storicamente dalla fornitura di medicinali dalla o attraverso la Gran Bretagna tra i “casi giustificabili”, in modo tale da consentire lo svolgimento di test di controllo della qualità in Gran Bretagna; iii) la rinuncia a sanzionare determinate violazioni del diritto dell’Unione dovute all’assenza di titolari dell’autorizzazione alla produzione in Irlanda del Nord.

Il Comitato Misto ha anche adottato una decisione sull’estensione del coordinamento della sicurezza sociale ai Paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE). La seconda relazione congiunta[10] sull’attuazione dei diritti di soggiorno, elaborata dal Comitato specializzato per i diritti dei cittadini e approvata dal Comitato Misto, fornisce un aggiornamento sui regimi di soggiorno negli Stati Membri e nel Regno Unito e presenta due sezioni dedicate. Nello specifico, essa illustra in dettaglio le misure di comunicazione e sensibilizzazione destinate non solo ai residenti beneficiari dell’Accordo di recesso ma anche ad altri significativi soggetti interessati, quali i datori di lavoro. Sono fornite in aggiunta informazioni sul sostegno alle persone vulnerabili e sui servizi di assistenza che i residenti beneficiari dell’Accordo di recesso potranno utilizzare per ottenere informazioni sulle modifiche e sul relativo impatto e assistenza per le domande di soggiorno.

Nella riunione è stato poi preso atto dell’elenco di 25 persone, di cui i 5 presidenti, che siederanno nel collegio arbitrale istituito nell’ambito del meccanismo di risoluzione delle controversie previsto dall’Accordo di recesso[11]. Tale elenco sarà adottato a breve e il collegio, che potrà essere adito in caso di controversie relative all’interpretazione dell’Accordo di recesso, sarà operativo dal 1° gennaio 2021.

Infine, poiché si è trattato dell’ultima riunione prima della scadenza del periodo di transizione, il Comitato Misto ha fatto il punto della situazione riguardo ad altri grandi settori di attuazione, tra cui talune disposizioni finanziarie, altre questioni relative alla separazione ed i Protocolli su Gibilterra e sulle zone di sovranità britannica a Cipro[12]

La Commissione intende pubblicare, nelle prossime settimane, due comunicazioni per chiarire l’applicazione delle norme dell’Unione relative all’importazione di prodotti a base di carne dalla Gran Bretagna in Irlanda del Nord e alla fornitura di medicinali. 

Esmeralda Dedej


[1] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK

[2] Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, GUUE L 29 del 31.01.2020.

[3] L’articolo 1 del Protocollo dispone: “… 1. Il presente protocollo fa salve le disposizioni dell’accordo del 1998 per quanto riguarda lo status costituzionale dell’Irlanda del Nord e il principio del consenso, secondo il quale la modifica di detto status può avvenire solo con il consenso della maggioranza dei suoi cittadini.

2. Il presente protocollo rispetta le funzioni essenziali dello Stato e l’integrità territoriale del Regno Unito.

3. Il presente protocollo definisce le modalità necessarie per trovare una soluzione alla situazione peculiare dell’isola d’Irlanda, mantenere le condizioni necessarie al proseguimento della cooperazione nord-sud, evitare una frontiera fisica e tutelare l’accordo del 1998 in tutte le sue dimensioni…”.

[4] L’allegato 2 del Protocollo fornisce disposizioni di diritto dell’Unione in materia di dogane e circolazione delle merci. 

[5] L’articolo 12 del Protocollo, intitolato “Attuazione, applicazione, sorveglianza ed esecuzione”, al paragrafo 2, dispone: “… Fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, i rappresentanti dell’Unione hanno il diritto di presenziare alle attività delle autorità del Regno Unito connesse all’attuazione e all’applicazione delle disposizioni del diritto dell’Unione rese applicabili dal presente protocollo, così come alle attività connesse all’attuazione e all’applicazione dell’articolo 5, e il Regno Unito trasmette, su richiesta, tutte le informazioni pertinenti relative a tali attività. Il Regno Unito agevola detta presenza dei rappresentanti dell’Unione e fornisce loro le informazioni richieste. Se il rappresentante dell’Unione chiede alle autorità del Regno Unito di effettuare misure di controllo in casi specifici per motivi debitamente giustificati, le autorità del Regno Unito procedono ai controlli…”.

[6] Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, GUUE L 269 del 10.10.2013.

[7] Per ulteriori informazioni si consulti la nostra sezione dedicata all’argomento, disponibile al seguente LINK.

[8] Tra cui il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, GUUE L 139 del 30.4.2004.

[9] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK.

[10] La prima relazione congiunta era stata adottata dal comitato misto il 19.10.2020. Il documento è disponibile al seguente LINK.

[11] L’articolo 171 dell’Accordo di recesso, intitolato “Costituzione del collegio arbitrale”, al paragrafo 1, dispone: “… Entro la fine del periodo di transizione, il comitato misto stabilisce un elenco di 25 personalità disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro del collegio arbitrale. A tal fine l’Unione e il Regno Unito propongono ciascuna dieci nominativi. L’Unione e il Regno Unito propongono di comune accordo anche cinque candidati per l’incarico di presidente del collegio arbitrale. Il comitato misto assicura che l’elenco sia conforme a tali requisiti in qualsiasi momento…”. 

[12] Entrambi i protocolli sono allegati all’Accordo di recesso.