DIRITTO DELLA CONCORRENZA E AIUTI DI STATO, SERVIZI FINANZIARI E ASSICURAZIONI, AVIAZIONE
LA BREXIT PRODURRÀ CONSEGUENZE RILEVANTI IN TUTTI QUEI SETTORI (DI CUI ALCUNI ELENCATI DI SEGUITO), PIÙ O MENO ARMONIZZATI A LIVELLO UE, IN CUI LE SOCIETÀ E I CITTADINI DEL REGNO UNITO NON POTRANNO PIÙ BENEFICIARE DEI DIRITTI E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI RICONOSCIUTE DAI TRATTATI O DA ATTI LEGISLATIVI DI DIRITTO DERIVATO.
FISCALITÀ, LAVORO, LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI (DOGANE), LIBERA CIRCOLAZIONE DI PERSONE
Le preliminari valutazioni sulle conseguenze della Brexit di seguito riassunte sono condizionate al risultato degli accordi che verranno raggiunti nell’ambito della procedura di recesso di cui all’articolo 50 TUE. È opportuno rimarcare comunque che, fino alla notifica della richiesta di recesso, il Regno Unito continuerà ad essere a tutti gli effetti uno Stato membro dell’UE.
SETTORE FARMACEUTICO
L’Agenzia europea per i medicinali “EMA”, che è responsabile per la valutazione scientifica delle domande finalizzate ad ottenere l’autorizzazione europea di immissione in commercio per i medicinali (la cosiddetta procedura centralizzata), ha sede proprio a Londra. Il trasferimento della sede dell’agenzia da Londra sarà inevitabile, essendo la stessa un organo decentralizzato dell’UE, ma questa non sarà la conseguenza principale per il settore farmaceutico. Infatti, i Paesi membri del SEE usufruiscono dei servizi offerti dall’EMA ma non esercitano alcun potere su di essa. Tuttavia, se il Regno Unito decidesse di non far parte del SEE, non potrà più accedere alla procedura centralizzata per l’autorizzazione alla immissione in commercio dei medicinali.
Ciò comporterà che le società farmaceutiche dovranno procedere a due richieste parallele, la prima per immettere il medicinale in commercio nel mercato unico UE e la seconda per il mercato britannico.
In tale contesto spetterà al Governo britannico decidere se continuare a seguire la legislazione europea o una normativa nazionale simile ad essa per non imporre costi eccessivi alle società farmaceutiche derivanti dall’obbligo di rispettare normative differenti tra loro.
Ad ogni modo è opportuno rilevare che la possibilità di semplificare la regolamentazione per diminuire la burocrazia, e conseguentemente i costi a carico delle imprese, risulta alquanto complicata in un settore armonizzato come quello farmaceutico.
TUTELA DELLA PROPRIETA’ INTELLETTUALE
Sui diritti di proprietà intellettuale a livello nazionale non ci dovrebbero essere grandi cambiamenti a seguito della Brexit che potrebbe comunque avere un impatto. Oltre a nuove leggi nazionali non più armonizzate a livello UE, potrà cambiare l’interpretazione che le Corti inglesi daranno di determinate norme di derivazione UE, poiché tali Corti non saranno più tenute a rispettare la giurisprudenza della Corte di giustizia, né ad effettuare rinvii pregiudiziali per assicurare un’interpretazione uniforme del diritto UE.
Invece l’applicazione delle norme della Convenzione relativa ai Brevetti Europei (“EPC”, European Patent Convention), che rappresenta un accordo internazionale indipendente dall’UE, non dovrebbe subire conseguenze dall’uscita del Regno Unito dall’UE. Restano invece forti dubbi sull’eventuale ratifica da parte del Regno Unito dell’accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti, nell’ambito del nuovo sistema europeo di tutela brevettuale, e se una delle sue sedi, originariamente prevista a Londra verrà effettivamente realizzata o se, come già si vocifera, verrà identificata un’altra sede. La situazione è differente per quanto riguarda la disciplina dei marchi comunitari che sono automaticamente validi in tutti gli Stati membri. Non è certo cosa accadrà in seguito alla Brexit.
È possibile che il Governo britannico legiferi al fine di riconoscere la validità nel Regno Unito dei diritti esistenti, oppure potrà essere necessario procedere ad una nuova registrazione. Va comunque notato che in alcuni casi i requisiti di novità necessari alla registrazione potrebbero non essere più validi. Da ultimo è opportuno rilevarechele ingiunzioni paneuropee emesse dal giudice di uno Stato membro perderanno la loro efficacia nel Regno Unito e sarà necessario presentare domande parallele presso una Corte britannica. Similmente spetterà ai giudici dello Stato membro interessato valutare se una ingiunzione emessa da un giudice britannico possa essere valida nello Stato membro richiesto. Alcuni nostri clienti in procinto di effettuare la registrazione di marchi europei (ex marchi comunitari) hanno già preferito aggiungere anche la registrazione di un marchio nazionale britannico, onde evitare qualsiasi incertezza circa la validità futura di una registrazione europea nel Regno Unito.
DIRITTO DELLA CONCORRENZA E AIUTI DI STATO
Una delle principali conseguenze dell’uscita del Regno Unito dall’UE riguarderà la valutazione delle operazioni di concentrazione. Infatti tali operazioni dovranno essere sottoposte a due procedure di controllo: quella della Commissione e quella della Competition and Markets Authority (“CMA”) britannica, nel caso in cui esse riguardino sia il mercato unico che quello del Regno Unito e superino le soglie previste dalle rispettive normative.
Il “one-stop-shop”, dunque, perderà molta della sua efficacia, comportando maggiori costi per le società. Se il Regno Unito decidesse di aderire al SEE si continuerebbe sostanzialmente ad applicare la normativa UE, ma anziché alla Commissione, spetterebbe all’Autorità di Sorveglianza dell’EFTA applicare la normativa rilevante.
Anche per quanto riguarda le indagini antitrust, le competenze della Commissione e quelle della CMA potrebbero sovrapporsi, portando ad indagini parallele condotte dalle due autorità.
Per quanto riguarda gli aiuti di Stato, in assenza di un’adesione del Regno Unito al SEE, il Governo britannico sarà libero di concedere gli aiuti che ritiene opportuni senza più la preliminare autorizzazione della Commissione. Il Governo e le aziende britanniche tuttavia non potranno più presentare ricorsi presso le Corti UE avverso le decisioni approvate dalla Commissione che autorizzano la concessione di aiuti a determinate imprese o settori dell’economia europei.
Anche per quanto riguarda gli accordi di distribuzione, il Regno Unito fuori dall’UE godrà di un maggiore potere discrezionale nella loro valutazione.
Si noti che la riservatezza delle comunicazioni tra un solicitor britannico non abilitato nel SEE e i suoi clienti non sarà più garantita nell’ambito delle indagini della Commissione in materia di concorrenza e la Commissione potrà utilizzare tali comunicazioni ai fini di prova.
SERVIZI FINANZIARI E ASSICURAZIONI
Il settore dei servizi finanziari e delle assicurazioni è uno dei più regolamentati a livello UE, in particolare a seguito delle recenti crisi finanziarie, perciò non è facile immaginare quale potrà essere la realtà post-Brexit in questo settore. Sicuramente il Regno Unito punterà a riaffermare l’importanza di Londra come capitale finanziaria mondiale, focalizzandosi sulla drastica riduzione della burocrazia. Contro tale forma di sponsorizzazione della piazza finanziaria londinese vi è la considerazione che comunque il Regno Unito continuerà ad essere vincolato a tutti gli accordi internazionali che stabiliscono precisi standard e soglie di capitale da rispettare (come gli accordi di Basilea).
Per un facile accesso al mercato unico UE il Regno Unito potrebbe adottare il modello Norvegese (cioè aderire al SEE), ma ciò comporterebbe il rispetto della normativa UE presente e futura perdendo il diritto di votare ed opporsi alla stessa. Adottando il modello svizzero, la flessibilità sarebbe maggiore ma sarebbero necessari accordi per ogni futura normativa. Senza alcun accordo il Regno Unito sarebbe uno Stato terzo senza alcun privilegio per l’accesso al mercato unico.
Infatti l’attività transnazionale delle istituzioni finanziarie tra il Regno Unito e il resto dell’UE oggi è facilitato dal sistema del cosiddetto “passaporto finanziario” che permette di operare negli altri Stati membri dell’UE usufruendo dell’autorizzazione concessa dall’autorità di vigilanza del proprio Stato membro d’origine. In assenza di specifici accordi negoziati tra UE e Regno Unito le istituzioni finanziarie britanniche dovranno valutare la necessità di stabilire delle succursali e ottenere le necessarie autorizzazioni in uno Stato membro dell’UE per poter operare liberamente nel mercato unico e viceversa.
AVIAZIONE
Il settore dell’aviazione ha subito un’importante armonizzazione a livello UE al fine di perseguire la strategia del “Cielo unico europeo” (o “Single European Sky”, “SES”). L’uscita del Regno Unito comporterà la necessità di concludere accordi con l’UE al fine di gestire questo periodo transitorio. Cessando di far parte del SES, le aerolinee inglesi potrebbero subire un accesso ridotto allo spazio aereo europeo e una diminuzione del traffico aereo.
Inoltre, potrebbero, da un lato, aumentare le difficoltà nel coordinamento degli slot tra le compagnie aeree UE e britanniche e, dall’altro, diminuire la cooperazione tra le autorità dell’aviazione UE e britanniche.
FISCALITÀ
Anche per il settore fiscale le conseguenze dell’uscita del Regno Unito dall’UE non sono facili da delineare, ma è possibile che in questo settore gli effetti siano meno pronunciati che in altri mancando una completa armonizzazione a livello UE. Uno degli effetti immediati, a meno di accordi specifici, sarà la possibilità per il Governo britannico di assumere misure relative all’imposta sul valore aggiunto divergenti rispetto a quanto previsto dalla direttiva IVA dell’UE. Ulteriori conseguenze deriveranno, in assenza di specifici accordi, dall’impossibilità di applicare la direttiva sul regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, la direttiva relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi d’azioni concernenti società di Stati Membri diversi, e la direttiva concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali.
LAVORO
Il Governo britannico potrebbe alleggerire gli obblighi imposti a carico dei datori di lavoro dalla normativa UE considerata dalle imprese troppo restrittiva. La direttiva sull’orario di lavoro e la direttiva relativa al lavoro tramite agenzia interinale potrebbero rappresentare le prime due aree di intervento, insieme ad una revisione degli obblighi di tutela dei lavoratori subordinati ed autonomi, e alla normativa della Unione in materia di sicurezza sociale in caso di trasferimento della azienda.
LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI – DOGANE
In assenza di specifici accordi, le esportazioni e le importazioni da e per il Regno Unito saranno soggette a dazi doganali. Come già scritto, in assenza di accordi specifici, i rapporti commerciali tra UE e Regno Unito sarebbero per default governati dal modello WTO essendo entrambi i soggetti membri di tale organizzazione. Il Regno Unito dovrebbe tuttavia negoziare ed approvare, tramite il WTO, il suo elenco di concessioni per beni e servizi in relazione all’UE.
LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE
Il futuro della libera circolazione delle persone tra l’UE e il Regno Unito dipenderà dalla posizione che i rappresentanti del Regno Unito assumeranno durante le negoziazioni dei nuovi accordi internazionali.
Se appare molto probabile che non vengano imposti oneri o obblighi di visto per i turisti, anche in considerazione del fatto che quello turistico è uno dei settori più importanti per il Regno Unito, così come appare improbabile che vengano poste delle limitazioni per gli studenti che si vogliono recare nel Regno Unito a fini di studio, resta incerta la posizione che verrà presa rispetto ai lavoratori, subordinati ed autonomi, e alla normativa dell’Unione in materia di sicurezza sociale una volta che il principio della libera circolazione dei lavoratori non sarà più vigente nel Regno Unito in seguito alla sua uscita dall’UE.