IL PRIMO MINISTRO DEL REGNO UNITO, THERESA MAY, HA ANNUNCIATO CHE L’APPLICAZIONE DELL’ART.50 DEL TRATTATO DI LISBONA È MOLTO VICINA.
Ricordiamo che, sulla base di tale norma “… ogni Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere dall’Unione. Lo Stato membro che decide di recedere notifica tale intenzione al Consiglio europeo. Alla luce degli orientamenti formulati dal Consiglio europeo, l’Unione negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a definire le modalità del recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l’Unione …”.
Tenuto conto quindi della necessità di negoziare un accordo che dovrà essere approvato dal Parlamento del Regno Unito, dal Consiglio e dal Parlamento Europeo, è probabile che il Regno Unito lascerà l’Unione Europea verso la metà del 2019.
Le conseguenza di Brexit sulle norme di concorrenza non sono ancora chiare. Limitando le considerazioni agli effetti sulle operazioni di concentrazione, si può osservare che, al momento, le operazioni di dimensione comunitaria sono autorizzate dalla Commissione Europea sulla base del “one stop shop” mentre quelle che non rientrano nelle soglie comunitarie sono valutate dalle Autorità di Concorrenza nazionali. Pertanto, dalla fine del 2019 o comunque dal Brexit in poi, la clearance per le operazioni di concentrazione di dimensione comunitaria dovrà essere ottenuta sia dalla Commissione Europea che dalla Competition and Markets Authority (CMA).
Senza dubbio quindi la Commissione e la CMA dovranno trovare una strada per cooperare al fine di evitare effetti negativi. Infatti potrebbe non essere impossibile che le conclusioni dell’analisi svolta sulla medesima operazione dalle due diverse autorità conduca ad esiti diversi; inoltre, potrebbe rendersi necessaria una piena duplicazione di sforzi per ottenere le due clearance dalle imprese interessate, specialmente nel caso in cui si renda necessaria l’analisi in fase 2.
Anche l’operatività della ECN – European Competition Network, che è stata istituita in applicazione della norma contenuta nel Regolamento 1/2003, dovrebbe escludere il Regno Unito dalla data di efficacia del Brexit, con la conseguenza di una immediata cessazione delle forme di collaborazione che, in molti casi, hanno portato ad un comune visione dei comportamenti adottati dalle imprese all’interno dell’Unione.
La cooperazione che ci si aspetta quindi tra il Regno Unito e l’Unione Europea dovrebbe anche riguardare le future modifiche alla legislazione applicabile. Infatti, in mancanza delle auspicate forme di coordinamento, anche l’abituale modalità per operare in conformità alle regole antitrust, basata su normative sostanzialmente simili, potrebbe venire meno.
Antonella Terranova