DIRITTI QUESITI A RISCHIO CON LA HARD BREXIT? – PARTE TRE

L’argomento è ricco di spunti pertanto è stato suddiviso in tre parti. La prima e la seconda sono disponibili ai seguenti link:

Prima parte:
COSA SONO I DIRITTI QUESITI? QUALI TUTELE SONO REPERIBILI NEI TRATTATI COSTITUTIVI O NEL DIRITTO INTERNAZIONALE?

Seconda parte:
QUALI DIRITTI RISCHIANO DI ESSERE MAGGIORMENTE COLPITI?
I DIRITTI DERIVANTI DALLO STATUS DI STATO TERZO

 

QUALE FUTURO?
Come è noto, l’art. 50 TUE prevede che, entro due anni dall’attivazione della clausola di recesso, il diritto dell’Unione primario e secondario non produca più effetti nei confronti del Regno Unito, se non diversamente previsto dagli accordi di uscita. Non è chiaro al momento se questi accordi rappresenteranno il testo di riferimento per tutte le future relazioni tra l’Unione ed il Regno Unito oppure se certe materie verranno disciplinate da accordi successivi, conclusi una volta che il Regno Unito sarà divenuto un Paese terzo.

Alla luce della scelta di perseguire una Hard Brexit, è anche possibile che il Regno Unito cerchi di concludere con l’Unione un accordo del tipo “matching the developments”, in forza di cui la legislazione britannica seguirebbe l’evoluzione del diritto dell’Unione, in modo tale da garantire continuità ai diritti dei cittadini, ancorché in modo non automatico.
L’esempio potrebbe essere quello della Svizzera, che non è parte né dell’Unione né del SEE. Sebbene sia del tutto autonoma rispetto all’Unione, nel rispetto dei vari accordi bilaterali stipulati con quest’ultima, la Svizzera si è impegnata, per esempio, a che i giudici svizzeri tengano in considerazione la giurisprudenza della Corte di Giustizia, quando viene applicata una normativa di derivazione europea.

In tale direzione, si è espresso anche il Tribunale Federale Svizzero nel 2003, laddove ha affermato che, sebbene il diritto dell’Unione non esplichi effetti diretti e vincolanti sul diritto svizzero, “in caso di dubbio”, il diritto interno adattato dovrebbe essere interpretato in maniera conforme al diritto dell’Unione, “nella misura in cui la metodologia giuridica svizzera permetta una tale armonizzazione” (DTF 129 III 335; JdT 2003 II 75).

Non è da escludersi che il Regno Unito e le corti britanniche possano operare in una prospettiva simile, una volta che la Brexit sarà realtà.
Quello che sembra però chiaro è che, se negli accordi di uscita non vi sarà un’espressa disciplina dei diritti quesiti, gli attuali strumenti di diritto internazionale ed europeo potrebbero risultare non idonei a garantire piena tutela alle imprese e ai cittadini britannici presenti negli altri Stati Membri, ed alle imprese e ai cittadini europei presenti oltre Manica.

 

Pietro Michea