BREXIT: NUOVO POSITION PAPER BRITANNICO SULL’APPLICAZIONE DEI FUTURI ACCORDI CON L’UE E SULLA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

In data 23 agosto 2017 è stato pubblicato dal Governo britannico un nuovo position paper che descrive le opzioni per i meccanismi di esecuzione e di risoluzione delle controversie con riferimento ai futuri accordi tra il Regno Unito e l’Unione Europea.

In più occasioni Londra ha ribadito che, a seguito della Brexit, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea non avrà più giurisdizione sul Regno Unito. Pertanto, il Regno Unito e l’UE dovranno concordare su come sia le disposizioni dell’accordo di recesso, sia i futuri accordi commerciali, saranno monitorati e attuati; inoltre, sarà necessario un nuovo meccanismo di risoluzione delle controversie per affrontare i possibili disaccordi circa l’interpretazione o l’applicazione di tali accordi.

Il Regno Unito vede l’esecuzione degli accordi e la risoluzione delle controversie come due distinte questioni. In merito alla prima, il Governo britannico ritiene che quando l’accordo di recesso o i futuri accordi commerciali danno origine a diritti o obblighi per gli individui e le imprese che operano nel Regno Unito, questi saranno resi efficaci nel diritto britannico e, quindi, applicati dai tribunali britannici. Analogamente, gli individui e le imprese del Regno Unito che operano all’interno dell’UE dovrebbero essere dotati di mezzi per far rispettare i loro diritti ed obblighi nell’ordinamento giuridico europeo e nei tribunali dei rimanenti 27 Stati Membri.

La cessazione della giurisdizione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nel Regno Unito non dovrebbe indebolire i diritti degli individui e delle imprese, né mettere in discussione l’impegno britannico di rispettare i propri obblighi derivanti da accordi internazionali.

Per quanto riguarda invece la risoluzione delle controversie, sono stati individuati diversi scenari che potrebbero determinare divergenze tra il Regno Unito e l’UE:

  • una parte potrebbe ritenere che l’altra non abbia implementato in modo appropriato o adeguato l’accordo, ad esempio nel diritto interno;
  • una parte potrebbe considerare la legislazione d’implementazione, le azioni esecutive o le decisioni dell’altra parte incompatibili con gli obblighi previsti dall’accordo;
  • il modo in cui l’accordo e la legislazione di attuazione sono interpretati dai rispettivi organi giudiziari delle parti.

Generalmente, i meccanismi più appropriati di risoluzione delle controversie dipendono dal contenuto e dal contesto degli accordi. Tuttavia, una caratteristica comune di molti accordi internazionali, inclusi gli accordi tra l’UE e i Paesi terzi, è che i tribunali delle parti non dispongono di una giurisdizione diretta sull’altra parte.

Per la risoluzione delle controversie tra Regno Unito ed UE sono stati prospettati alcuni meccanismi di arbitrato o di commissioni miste. Tali modelli potrebbero prevedere l’inserimento di clausole che permettano di fare riferimento alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’UE, sia anteriore che posteriore agli accordi tra Unione Europea e Regno Unito, nonché clausole di monitoraggio, ossia disposizioni che richiedono o consentono ad una parte dell’accordo o ad un organismo creato dall’accordo di valutarne l’attuazione.

 

Sara Capruzzi