BREXIT. L’AVVOCATO GENERALE CAMPOS SÀNCHEZ-BORDONA PUBBLICA LE PROPRIE CONCLUSIONI SULLA POSSIBILITÀ DI REVOCA UNILATERALE DELLA NOTIFICA DI RECESSO

Il 4 dicembre 2018, sono state pubblicate le conclusioni[1] dell’Avvocato Generale della Corte di Giustizia Campos Sánchez-Bordona in merito alla causa Wightman e altri c. Secretary of State for Exiting the European Union, sulla possibilità per il Regno Unito di revocare unilateralmente la notifica di recesso[2] dall’Unione Europea presentata dal Governo Britannico al Presidente del Consiglio Europeo il 29 marzo 2017.

La domanda di pronuncia pregiudiziale ex articolo 267 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) era stata presentata il 21 settembre 2018 dalla Corte Scozzese per le cause civili in formazione d’appello (The Court of Session, Inner House, First Division) nell’ambito di una domanda di “judicial review” presentata il 19 dicembre 2017 da vari deputati del Parlamento Scozzese, del Parlamento del Regno Unito e del Parlamento Europeo. Con la sua questione pregiudiziale, il Giudice del rinvio aveva chiesto di accertare se, laddove uno Stato Membro abbia notificato la sua intenzione di recedere dall’Unione a norma dell’art. 50 del Trattato sull’Unione Europa (TUE), sia consentito a tale Stato di revocare unilateralmente la notifica prima della scadenza del termine di due anni previsto dall’articolo 50 TUE e, se del caso, a quali condizioni.

Ai sensi della sezione 13 dell’European Union (Withdrawal) Act 2018 [3], la Camera dei Comuni è tenuta ad approvare con propria risoluzione l’accordo negoziato tra il Governo e l’Unione per poi introdurlo presso la Camera dei Lord. In caso di mancata approvazione, il Governo dovrà valutare se e come procedere con ulteriori negoziati. Tuttavia, il TUE ed il TFUE, in assenza di qualsiasi tipo di accordo transitorio e in assenza della volontà degli Stati Membri di prolungare il termine di due anni previsto dall’articolo 50, cesserebbero comunque di essere vincolanti nei confronti del Regno Unito dal 29 marzo 2019.

Nel corso del processo di fronte alla Inner House Scozzese, il Governo Britannico, rappresentato da Dominic Raab, l’allora Segretario di Stato per l’Uscita dall’Unione Europea, aveva dedotto la natura ipotetica e meramente teorica del rinvio pregiudiziale, che ne avrebbe determinato l’irricevibilità[4]. Per l’Avvocato Generale, al contrario, la questione merita l’attenzione della Corte, quale unica istituzione con il potere di interpretare in maniera uniforme e definitiva l’articolo 50 TUE.

Nelle proprie valutazioni, l’Avvocato Generale ricorda l’esistenza di una prima tesi, per la quale la revoca del recesso sarebbe valida solo con il mutuo consenso espresso delle parti. Il fondamento giuridico di questa ricostruzione risiede nell’articolo 26 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969[5]in cui viene positivizzato il principio consuetudinario pacta sunt servanda. Coerentemente con tale principio, la comunità internazionale si è spesso dimostrata restia ad accettare il recesso unilaterale di uno Stato da un trattato. Con riferimento al caso di specie, la Commissione e il Consiglio, dopo aver negato nelle loro osservazioni scritte che l’articolo 50 TUE autorizzi una revoca unilaterale, hanno però evocato la possibilità che la medesima disposizione consenta una revoca disposta all’unanimità dal Consiglio Europeo[6].

Tuttavia, l’Avvocato Generale ha evidenziato come “[a]mmettere che il Consiglio europeo debba avere l’ultima parola sulla revoca della notifica dell’intenzione di recedere, decidendo all’unanimità, accresce il rischio che lo Stato membro esca dall’Unione contro la propria volontà. Sarebbe sufficiente che uno dei restanti 27 Stati membri impedisca la decisione unanime del Consiglio europeo (nel formato articolo 50 TUE) per frustrare la volontà dello Stato che ha comunicato il suo desiderio di rimanere nell’Unione. Il medesimo Stato (espulso) lascerebbe l’Unione entro il termine di due anni dalla notifica dell’intenzione di recesso, contro la propria volontà di restare all’interno di tale organizzazione internazionale“.[7]

Tale posizione sarebbe giustificata da un’interpretazione dell’articolo 68 della Convenzione di Vienna[8] come norma procedurale che manifesta uno sviluppo progressivo, e non già come codificazione di una consuetudine internazionale[9], poiché alla luce della prassi recente degli Stati Membri sarebbe difficile, secondo l’Avvocato Generale, che la Corte possa qualificare come norma consuetudinaria in vigore il disposto dell’articolo 68 della Convenzione di Vienna.

Inoltre, secondo un’interpretazione letterale dell’articolo 50 TUE, così come la decisione di recedere è una decisione unilateralmente adottata nell’esercizio della sovranità dello Stato Membro uscente, anche la revoca della notifica fino al momento in cui essa non produce effetti definitivi dovrebbe ugualmente costituire un atto unilaterale dello Stato che la esercita.

Anche un’interpretazione teleologica dell’articolo 50 TUE condurrebbe, a parere dell’Avvocato Generale, all’ammissibilità della revoca unilaterale della notifica di recesso, poiché tale interpretazione “… è quella che meglio concilia il rispetto dell’identità costituzionale degli Stati membri con l’obiettivo dello sviluppo del processo di integrazione, favorendo inoltre la tutela dei diritti dei cittadini dell’Unione…”[10]. A conclusioni analoghe si giungerebbe seguendo un’interpretazione storica del medesimo articolo[11].

Per questi motivi, l’Avvocato generale Campos Sánchez-Bordona ha proposto alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale come segue:

Quando uno Stato ha notificato al Consiglio europeo la propria intenzione di recedere dall’Unione europea, l’articolo 50 del trattato sull’Unione europea ammette la revoca unilaterale di tale notifica, fino al momento della conclusione dell’accordo di recesso, sempreché la revoca sia stata decisa conformemente alle norme costituzionali dello Stato interessato, sia formalmente comunicata al Consiglio europeo e non implichi una pratica abusiva“.

Il presente rinvio pregiudiziale è sottoposto a procedimento accelerato ex articolo 105 del Regolamento di procedura della Corte di Giustizia. Per tale motivo, la pronuncia della sentenza è già stata fissata per il giorno 10 dicembre 2018, alle ore 9.

 

Davide Scavuzzo

 

[1]Conclusioni Avv. Gen. Campos Sánchez-Bordona del 04.12.18, Causa C-621/18, Wightman e altri c. Secretary of State for Exiting the European Union. Disponibili al seguente LINK.

[2]La lettera con cui il Governo britannico notifica al Consiglio Europeo la sua volontà di recedere dall’Unione è disponibile al seguente LINK.

[3]Disponibile al seguente LINK.

[4]Si veda CGUE 07.09.2011, Causa C-310/10, Ministerul Justiţiei și Libertăţilor Cetăţeneștic. vari, punto 27 e giurisprudenza richiamata: “… La Corte può rifiutare di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale solo quando risulta manifestamente che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con la realtà o con l’oggetto della causa principale, quando il problema è di natura teorica o quando la Corte non dispone degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte…“.

[5]Vienna Convention on the Law of Treaties, firmata a Vienna il 23.05.1969 ed entrata in vigore il 27.01.1980. Disponibile al seguente LINK..

[6]Punto 158 delle Conclusioni.

[7]Punto 169 delle Conclusioni.

[8]A norma del quale una notifica o uno strumento previsti dagli articoli 65 e 67 possono essere revocati in ogni momento prima che abbiano avuto effetto (L’articolo 65 obbliga lo Stato che desidera recedere da un trattato a notificare la propria intenzione agli altri Stati parte, illustrando la misura che lo stesso intende adottare in relazione al trattato e le ragioni di essa. Gli altri Stati dispongono di un termine minimo di tre mesi per formulare obiezioni al recesso. In mancanza di obiezioni, l’articolo 67 consente allo Stato che desidera recedere dal trattato di formalizzare per iscritto lo strumento di recesso e comunicarlo agli altri Stati Membri).

[9]Punto 74 delle Conclusioni.

[10]Punto 137 delle Conclusioni.

[11]Punti 138 – 141 delle Conclusioni.