Alla luce dei recenti sviluppi nei negoziati tra l’Unione Europea e il Regno Unito, con la proroga della data di uscita di quest’ultimo al 31 ottobre 2019, l’ipotesi di una hard Brexit si fa sempre più probabile. Diversi Stati Membri hanno già da alcuni mesi avviato delle procedure interne per elaborare misure unilaterali che disciplinino le conseguenze di questa eventualità sui cittadini e sulle imprese britannici operanti nei loro territori, in particolare con riferimento al settore finanziario. La caratteristica che accomuna le varie misure nazionali consiste nella loro entrata in vigore solo qualora si verifichi un no deal scenario, e sempre che il medesimo trattamento sia riconosciuto dalle Autorità britanniche alle imprese e ai cittadini dei relativi Stati Membri (c.d. condizione di reciprocità). Di seguito verranno descritte le principali misure di preparazione predisposte da taluni Stati Membri.
1. Italia
In data 25 marzo 2019, il Governo italiano ha approvato un Decreto Legge volto ad assicurare la stabilità finanziaria e l’integrità del mercato qualora si verifichi una hard Brexit[1]. Il Decreto introduce un periodo transitorio (temporary permissions regime, TRP) di 18 mesi durante il quale le banche, le società di investimento e gli istituti di moneta elettronica britannici che operano con una filiale in Italia potranno continuare a svolgere sul territorio italiano le medesime attività, previa notifica alle autorità competenti. Inoltre, fino al termine di tale periodo, le disposizioni fiscali nazionali previste in funzione dell’appartenenza del Regno Unito all’Unione Europea continueranno ad essere applicate. Qualora tali soggetti intendano operare in Italia oltre il periodo transitorio, essi dovranno presentare alle autorità competenti, entro il termine massimo di sei mesi dalla data di avvio del TRP, l’istanza prevista per l’autorizzazione allo svolgimento delle relative attività ovvero per la costituzione di un intermediario italiano. Rimangono esclusi dal regime del TRP gli istituti di pagamento del Regno Unito, gli istituti di moneta elettronica britannici che operano a livello transfrontaliero e le società di investimento che offrono servizi finanziari su base transfrontaliera, per i quali è previsto un limitato periodo di sei mesi per liquidare la propria attività in Italia.
Il Decreto riconosce inoltre alle istituzioni finanziarie italiane aventi sede legale in Italia la possibilità di continuare ad operare nel territorio britannico per la durata del TRP, previa notifica alle Autorità competenti e nel rispetto della normativa di settore britannica. Una volta scaduto il periodo transitorio, tali soggetti potranno continuare ad operare a condizione che, entro i dodici mesi anteriori, presentino alle autorità competenti l’istanza prevista per l’autorizzazione allo svolgimento delle relative attività.
Il Governo italiano ha inoltre previsto una disciplina transitoria mirante a consentire la prestazione di servizi di investimento in Italia per gli intermediari britannici. In particolare, l’articolo 1, comma 508, della Legge di Bilancio (Legge del 31 dicembre 2018, n. 145) ha modificato l’articolo 10 del Decreto Legislativo 12 aprile 2001, n. 210 (Attuazione della Direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli), sostituendo il quinto comma ed inserendo il comma 5-bis, del seguente tenore:
“… 5. La Banca d’Italia può stabilire, con proprio provvedimento, l’applicazione delle disposizioni del presente decreto agli enti italiani che partecipano ai sistemi aventi a oggetto l’esecuzione di ordini di trasferimento di cui all’articolo 1, comma 1, lettera m), numero 1), di uno Stato non appartenente all’Unione europea. Nel caso di sistemi aventi ad oggetto l’esecuzione di ordini di trasferimento di cui all’articolo 1, comma 1, lettera m), numero 2), il provvedimento è adottato d’intesa con la Consob, previa valutazione dell’opportunità di concludere apposite intese tra le predette autorità e le competenti autorità dello Stato estero interessato.
5-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 5, i sistemi designati in uno Stato membro che receda dall’Unione europea senza aver concluso uno specifico accordo ai sensi dell’articolo 50 del Trattato sull’Unione europea (TUE), gestiti da operatori legittimati alla prestazione dei rilevanti servizi nel territorio della Repubblica sulla base della disciplina ad essi rispettivamente applicabile, continuano, nonostante tale recesso, a considerarsi sistemi designati a tutti gli effetti previsti dall’ordinamento, fino all’adozione del provvedimento previsto dal comma 5, e comunque per un periodo non eccedente ventuno mesi dal momento in cui i trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato ai sensi dell’articolo 50 del TUE…”.
2. Francia
A seguito dell’adozione del cosiddetto French Brexit Act[2], in data 6 febbraio 2019 il Governo francese ha approvato un’ordinanza relativa ai servizi finanziari[3]. A differenza del provvedimento italiano, l’ordinanza francese non prevede alcun periodo di transizione per gli intermediari britannici, limitandosi a prescrivere per essi la necessità, in caso di hard Brexit, di ottenere una licenza in Francia o in un altro Stato Membro per poter continuare ad esercitare le proprie attività bancarie, finanziarie o assicurative in territorio francese.
Una volta che il Regno Unito sarà diventato uno Stato terzo, infatti, gli intermediari britannici perderanno l’autorizzazione all’esercizio delle attività creditizie, finanziarie ed assicurative. L’autorizzazione dovrà dunque essere necessariamente rinnovata. In Francia, la violazione delle disposizioni bancarie relative alle autorizzazioni, pur non comportando l’invalidità dei contratti stipulati, resta sanzionata penalmente. Quanto ai contratti di assicurazione conclusi da un intermediario privo della prescritta autorizzazione, oltre alla sanzione penale, il Codice delle Assicurazioni francese prevede altresì l’invalidità negoziale, salva la buona fede dell’altro contraente.
L’ordinanza non riguarda i contratti bancari o di investimento, e bensì i contratti derivati ed assicurativi. Con riguardo all’efficacia dei contratti conclusi prima della data di uscita ma non ancora eseguiti, l’ordinanza prevede:
- per i contratti derivati, il mantenimento delpotere dell’Autorità di vigilanza prudenziale e risoluzione (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ACPR) di monitorare l’osservanza degli obblighi pre-esistenti da parte delle imprese del Regno Unito, così come quello di sanzionare le violazioni commesse prima della data di uscita. Inoltre, l’Autorità dei mercati finanziari (Autorité de marchés financiers, AMF) viene investita del potere di vigilanza sulle attività di cartolarizzazione;
- per i contratti assicurativi, l’obbligo di esecuzione di quelli validamente sottoscritti prima della Brexit, anche se la compagnia assicurativa britannica abbia frattanto perduto il passaporto unico europeo. È altresì previsto il divieto, per le compagnie britanniche, di rinnovare contratti e di dar luogo a nuove operazioni che comportino l’emissione di nuovi premi, salvo quelli precedentemente dovuti in base a contratti validamente conclusi.
3. Germania
In data 21 febbraio 2019, il Governo federale tedesco ha pubblicato un disegno di legge mirante a preservare l’accesso al mercato finanziario tedesco per le imprese del Regno Unito in caso di hard Brexit[4]. La nuova legge introduce la possibilità per l’Autorità federale di vigilanza finanziaria (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin) di concedere, per un periodo transitorio non superiore a 21 mesi a partire dalla data di uscita del Regno Unito dall’Unione, e solo ai fini del regolamento dei contratti di assicurazione, un’autorizzazione a che le disposizioni che disciplinano il passaporto in Germania continuino ad applicarsi agli assicuratori del Regno Unito che hanno svolto attività assicurativa fino ad allora. L’obiettivo di tali misure transitorie è quello di consentire alle imprese britanniche, autorizzate dalla BaFin in qualità di istituzioni di uno Stato terzo, di continuare a svolgere la propria attività in Germania o, in alternativa, di garantire comunque un’ordinata uscita dal mercato tedesco.
Una volta che il Regno Unito sarà divenuto uno Stato terzo, l’Autorità tedesca potrà autorizzare le imprese britanniche, qualora ne facciano richiesta, a svolgere in Germania attività commerciali transfrontaliere oppure a stabilire in tale Stato una propria sede.
4. Spagna
In previsione di uno scenario di hard Brexit, in data 1 marzo 2019, il Governo spagnolo ha approvato il Decreto Reale n. 5/2019[5], contenente delle misure che entreranno in vigore quando il Regno Unito diverrà uno Stato terzo, salvo il rispetto della condizione di reciprocità.
Le misure predisposte per il settore finanziario partono dal presupposto che, alla data di uscita del Regno Unito dall’Unione, tutte le istituzioni finanziarie britanniche perderanno il passaporto unico europeo che permette loro di fornire liberamente servizi finanziari in Spagna. Di conseguenza, la possibilità di continuare a svolgere in futuro tali attività in Spagna sarà subordinata al rilascio di un’autorizzazione da parte delle Autorità spagnole. Al fine di ridurre l’impatto un no deal scenario, il Decreto dispone che i contratti conclusi prima della Brexit con le imprese britanniche che forniscono servizi finanziari in Spagna rimarranno validi. Tuttavia, essi non potranno essere rinnovati o modificati nelle obbligazioni essenziali in assenza di autorizzazione da parte dell’Autorità spagnola.
In ogni caso, la validità dei contratti conclusi prima della data di uscita non garantirà alle imprese britanniche la conservazione a tempo indeterminato dello status precedente alla perdita del passaporto europeo: esse, infatti, potranno beneficiare in via straordinaria della sola autorizzazione ottenuta nel Regno Unito per il limitato periodo di nove mesi successivi all’uscita dall’Unione. Tale periodo mira a consentire alle imprese britanniche di concludere in maniera ordinata i contratti pendenti, o di richiedere in Spagna l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di intermediazione finanziaria.
5. Lussemburgo
Nel marzo 2019, il Parlamento lussemburghese ha approvato due disegni di legge (Bill of Law 7401e Bill of Law 7426) per i servizi finanziari, che stabiliscono la disciplina applicabile alle imprese britanniche in caso di hard Brexit. Le norme mirano a garantire la stabilità finanziaria, la continuità operativa dei mercati e la tutela dei depositanti e degli investitori attraverso l’introduzione di un periodo di transizione durante il quale le imprese britanniche che svolgono attività finanziarie potranno continuare a operare in Lussemburgo anche dopo l’uscita del Regno Unito dall’Unione.
In particolare, il Bill of Law 7401 prevede il quadro normativo applicabile alle imprese britanniche (quali istituti di credito, società di investimento, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e compagnie di assicurazione e riassicurazione) in caso di no deal scenario. Tra gli elementi principali vi è la previsione di un periodo transitorio, a partire dalla data di uscita e per il termine massimo di 21 mesi, durante il quale l’Autorità di vigilanza del settore finanziario lussemburghese (Commission luxembourgeoise de surveillance du secteur financier, CSSF) e l’Ufficio del Commissario assicurativo (Commissariat aux Assurances, CAA) avranno il potere di garantire lo status quo, sulla base di un’analisi caso per caso. Tale periodo si applica solamente ai contratti conclusi prima della data di uscita ed ai contratti conclusi successivamente nella misura in cui presentino uno stretto legame con lo status quo precedente.
Il Bill of Law 7426, invece, dispone misure transitorie specifiche applicabili agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), agli organismi di investimento collettivo regolamentati dalla parte II della legge sugli organismi di investimento collettivo (UCI Law) ed ai fondi di investimento specializzati (specialized investment funds, SIF). A differenza del precedente disegno di legge, le misure previste dal Bill of Law 7426 si applicheranno indipendentemente da un deal o no deal scenario. Vi si stabilisce, tra l’altro, un periodo di 12 mesi (c.d. remedy period) durante il quale sarà possibile porre rimedio alle situazioni di politica di investimento o alle restrizioni causate dall’uscita del Regno Unito dall’Unione. Il periodo di 12 mesi si applica solo alle violazioni derivanti da posizioni detenute prima che il Regno Unito lasci l’Unione.
6. Belgio
In data 3 aprile 2019, il Parlamento belga ha approvato una serie di misure di preparazione all’eventualità di una hard Brexit[6]. Secondo la nuova disciplina, il Governo potrà adottare misure appropriate per la corretta esecuzione dei contratti conclusi dalle imprese britanniche prima della Brexit. Tali misure possono includere la concessione delle autorizzazioni richieste per le imprese disciplinate dalla legge di uno Stato non membro dell’Unione, o di un’assimilazione al sistema di riconoscimento reciproco conformemente al diritto europeo. Inoltre, il Governo potrà integrare le disposizioni nazionali con misure applicabili alle imprese di Paesi terzi ritenute necessarie al fine di proteggere gli interessi degli investitori e preservare il buon funzionamento, l’integrità e la trasparenza dei mercati.
7. Austria
Alla luce dell’aumento delle compagnie registrate nel Regno Unito ma con sede amministrativa in Austria, in data 22 marzo 2019 il Parlamento austriaco ha approvato nuove misure volte a mitigare gli effetti di uno scenario di hard Brexit (c.d. Brexit Accompanying Act 2019)[7]. La nuova normativa prevede la concessione di un periodo di proroga fino al 31 dicembre 2020 delle vigenti disposizioni in materia di risoluzione dei conflitti di legge applicabile alle imprese britanniche che abbiano le proprie sedi amministrative in Austria, in modo che le stesse possano continuare ad essere considerate come se fossero ancora europee, e quindi tutelate dalla libertà di stabilimento prevista dai Trattati. Tale periodo di transizione permetterà alle imprese britanniche di regolarizzare la propria situazione, trasferendo altrove la propria sede amministrativa, convertendosi in una società di diritto austriaco, operando una fusione transnazionale o trasformando la sede amministrativa austriaca in una succursale della sede principale estera.
Sara Capruzzi
[1]Decreto Legge 25 marzo 2019, n. 22, Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest’ultimo dall’Unione europea,GU Serie Generale n.71 del 25.03.2019.
[2]Loi n° 2019-30, du 19 janvier 2019, habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne
[3]Ordonnance n° 2019-75, du 6 février 2019, relative aux mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne en matière de services financiers.
[4]Gesetz über steuerliche und weitere Begleitregelungen zum Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen Union (Brexit-Steuerbegleitgesetz – Brexit-StBG), 21 febbraio 2019.
[5]Real Decreto-ley 5/2019, de 1 de marzo, por el que se adoptan medidas de contingencia ante la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea sin que se haya alcanzado el acuerdo previsto en el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea.
[6]Loi, du 3 Avril 2019, relatif au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne.
[7]Brexit-Begleitgesetz 2019 für den Bereich des Bundesministeriums für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz – BreBeG 2019-Justiz.