BREXIT E REGOLAMENTAZIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE

L’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, prevista per il 31 ottobre 2019, avrà conseguenze importanti per la regolamentazione delle sostanze chimiche nell’ambito del Regolamento REACH[1]. A partire da tale data, infatti, il Regolamento REACH non si applicherà più al Regno Unito.

In un documento[2] pubblicato dalla Commissione Europea, è stato sottolineato che le principali conseguenze della Brexit riguarderanno la registrazione delle sostanze e l’autorizzazione al loro uso ed immissione in commercio. 

Per quanto concerne la registrazione, l’articolo 5 del Regolamento REACH prevede che le sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli fabbricati o immessi sul mercato dell’Unione in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all’anno devono essere registrate presso l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (European Chemicals Agency, ECHA). Il dichiarante, ossia il fabbricante o l’importatore di una sostanza, o il produttore o l’importatore di un articolo, che presenta una registrazione per una sostanza deve essere stabilito nell’Unione Europea. Qualora il produttore/fabbricante sia stabilito in un Paese terzo, esso può designare una persona che agisce in qualità di “rappresentante esclusivo”[3], avente l’obbligo di tenere a disposizione informazioni aggiornate sui quantitativi e sulla fornitura delle sostanze registrate. 

A seguito della Brexit, una registrazione effettuata da un dichiarante stabilito nel Regno Unito non sarà più valida nell’Unione. Pertanto, i fabbricanti e i produttori stabiliti nel Regno Unito dovranno trasferire la registrazione ad un fabbricante o ad un importatore nell’UE-27[4], oppure designare un rappresentante esclusivo come titolare della registrazione per la sostanza. I fabbricanti ed i produttori stabiliti in un Paese terzo e che si avvalgono di un rappresentante esclusivo stabilito nel Regno Unito saranno tenuti a trasferire la registrazione ad un rappresentante esclusivo con sede nei restanti Stati Membri. Inoltre, gli importatori stabiliti nel Regno Unito e che forniscono sostanze, miscele o articoli ai rimanenti Stati Membri, dovranno provvedere a che il fabbricante o il produttore del Paese terzo dal quale importano designi un rappresentante esclusivo nell’UE-27 in qualità di dichiarante per la sostanza.

Con riferimento, invece, all’autorizzazioneall’uso e all’immissione in commercio delle sostanze registrate, a partire dalla data di uscita una domanda di autorizzazione presentata, o un’autorizzazione detenuta, da una persona stabilita nel Regno Unito non sarà più valida nell’Unione. Ai sensi del Regolamento REACH, infatti, il richiedente dell’autorizzazione e il titolare dell’autorizzazione devono essere stabiliti nell’Unione. Per quanto riguarda le domande di autorizzazione pendenti, il richiedente stabilito nel Regno Unito dovrà trasferire la domanda, prima della data di uscita, ad un soggetto giuridico stabilito in uno dei restanti Stati Membri[5] o ad un rappresentante esclusivo stabilito nell’UE-27. 

Le conseguenze della Brexit coinvolgono anche gli utilizzatori a vallestabiliti nell’Unione[6]. Ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento REACH, essi possono usare una sostanza o una miscela in quantità pari o superiori a 1 tonnellata all’anno soltanto se è stata registrata a norma del Regolamento. Tali soggetti dovranno valutare se la sostanza utilizzata è stata registrata da un dichiarante stabilito nell’Unione. In caso contrario, essi saranno tenuti ad individuare un fornitore alternativo, contattare il dichiarante per assicurarsi che stia provvedendo a designare un rappresentante esclusivo, oppure registrare la sostanza in qualità di importatori o rappresentanti esclusivi designati dal dichiarante del Regno Unito[7]. Gli utilizzatori a valle stabiliti nei restanti Stati Membri dovranno altresì valutare se il richiedente dell’autorizzazione che copre l’uso che intendono fare di una sostanza sia stabilito nel Regno Unito, assicurandosi che, in tal caso, quest’ultimo adotti le misure necessarie. Qualora la domanda di autorizzazione a copertura dell’uso dell’utilizzatore a valle è una domanda trasmessa in comune con altri soggetti giuridici dell’UE-27, l’utilizzatore a valle può ottenere la fornitura da un co-richiedente stabilito nell’Unione.

Sara Capruzzi


[1]Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche. GUUE L 396 del 30.12.2006.

[2]Disponibile al seguente LINK.

[3]Articolo 8 del Regolamento REACH: “…1. Una persona fisica o giuridica stabilita al di fuori della Comunità che fabbrica una sostanza in quanto tale o in quanto componente di miscele o articoli, formula una miscela o produce un articolo importato nella Comunità può designare una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità, d’intesa con la medesima, per adempiere, in qualità di rappresentante esclusivo, gli obblighi che spettano agli importatori in forza del presente titolo. 

2. Il rappresentante adempie inoltre tutti gli altri obblighi che spettano all’importatore in forza del presente regolamento. A tal fine, egli dispone di un’esperienza sufficiente nella manipolazione pratica delle sostanze, nonché delle informazioni ad esse connesse e, senza pregiudizio dell’articolo 36, tiene a disposizione informazioni aggiornate sui quantitativi importati e sui clienti, nonché sulla comunicazione dell’ultimo aggiornamento della scheda di dati di sicurezza di cui all’articolo. 

3. Quando un rappresentante è designato a norma dei paragrafi l e 2, il fabbricante non stabilito nella Comunità informa di tale designazione l’importatore o gli importatori della stessa catena d’approvvigionamento. Tali importatori sono considerati utilizzatori a valle ai fini del presente regolamento….”.

[4]Sul trasferimento delle registrazioni, si vedano le Linee Guide dell’ECHA, disponibili al seguente LINK.

[5]Tale trasferimento deve essere il risultato di una modifica del soggetto giuridico (ad esempio, risultante da una fusione, una scissione o una vendita di attività), e la persona alla quale la domanda è trasferita deve essere un fabbricante, un importatore o un utilizzatore a valle delle sostanze incluse nell’ambito di applicazione della domanda di autorizzazione. 

[6]Ai sensi dell’articolo 3, numero 13), del Regolamento REACH, per utilizzatori a valle si intende “… ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità diversa dal fabbricante o dall’importatore che utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, nell’esercizio delle sue attività industriali o professionali. I distributori e i consumatori non sono considerati utilizzatori a valle…”.

[7]L’ECHA ha pubblicato un elenco di tutte le sostanze registrate esclusivamente da soggetti giuridici stabiliti nel Regno Unito, disponibile al seguente LINK.