“ SHOULD THE UNITED KINGDOM REMAIN A MEMBER OF THE EUROPEAN UNION OR LEAVE THE EUROPEAN UNION? “ |
VA IN PRIMO LUOGO EVIDENZIATO CHE SU UN PIANO PRATICO, TALI EFFETTI DIPENDERANNO PRINCIPALMENTE, SE NON ESCLUSIVAMENTE, DALL’ESITO DELLE CONSULTAZIONI E DEI NEGOZIATI PREVISTI NEI PROSSIMI DUE ANNI.
Sebbene sia ancora troppo presto per tracciare dei possibili scenari e senza alcuna pretesa di esaustività, sono state intanto individuate le aree maggiormente critiche in materia di imposte dirette e indirette, nell’ipotesi di accordo finalizzato alla uscita della Gran Bretagna dall’UE.
IMPOSTE DIRETTE
Una prima serie di conseguenze di immediato interesse si avrebbe qualora decadessero automaticamente i benefici derivanti dalla direttiva madre/figlia (90/435/CEE del 23 luglio 1990) e da quella interessi e royalties (2003/49/CE del 3 giugno 2003).
Come noto, infatti, in virtù di tali direttive, non scontano la ritenuta italiana altrimenti su di essi applicabile, né i dividendi e altri strumenti finanziari equiparati distribuiti da una società “figlia” italiana alla società “madre” o sua stabile organizzazione localizzate in altro stato UE, né gli interessi e i canoni pagati tra società UE consociate.
Ulteriori profili che meritano di essere valorizzati nell’ambito del fenomeno Brexit attengono al potenziale mutamento del regime fiscale (essenzialmente) di neutralità applicabile alle operazioni straordinarie transnazionali (fusioni, scissioni, scissioni parziali, conferimenti d’attivo e agli scambi d’azioni) ed ai trasferimenti della sede sociale da uno Stato UE a un altro, poste in essere in virtù della Direttiva 2009/133/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009. Effetti significativi potrebbero aversi anche in relazione all’esclusione della Gran Bretagna dai benefici della Convenzione n. 90 /436 /CEE (“Convenzione Arbitrale”), sottoscritta dagli Stati membri il 23 luglio 1990, attivabile in ipotesi di doppia imposizione economica generata da rettifiche dei prezzi di trasferimento praticati fra imprese associate residenti nell’Unione europea.
Accanto alle Convenzioni bilaterali la Convenzione Arbitrale, infatti, detta specifiche disposizioni atte a rimuovere (o a mitigare) i fenomeni di doppia imposizione internazionale connessi a contestazioni in materia di prezzi di trasferimento subite da società residenti o localizzate in Paesi aderenti alla Convenzione Arbitrale.
Ulteriori effetti sono attesi dalla eventuale inapplicabilità alla Gran Bretagna delle direttive:
- 2011/16/UE, del 15 febbraio 2011 (che ha abrogato la direttiva 77/799/CEE), relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, come modificata dalla Direttiva 2014/107/UE, del 9 dicembre 2014, in riferimento allo di scambio automatico obbligatorio di informazioni, e
- 2010/24/UE del 16 marzo 2010 (e del regolamento di esecuzione (UE) n.1189 del 18 novembre 2011), con cui l’Unione europea ha fissato le regole in base alle quali i Paesi membri sono chiamati a fornire assistenza reciproca per il
recupero di eventuali crediti relativi a dazi, imposte e altre misure, applicate in un altro paese dell’Unione.
Se si considerano le numerose disposizioni antiabuso previste dalla legislazione fiscale italiana, si segnala che non sarebbero più applicabili al Regno Unito i contemperamenti previsti per le società localizzate all’interno dell’UE.
IMPOSTE INDIRETTE
Nel comparto della imposizione indiretta preme evidenziare quanto segue:
- IVA. La fuoriuscita dal sistema armonizzato dell’imposta sul valore aggiunto avrà significative ripercussioni nel sistema degli scambi di beni con i Paesi dell’Unione Europea, le quali si aggiungeranno alle conseguenze difficilmente prevedibili connesse alla nuova posizione della Gran Bretagna al di fuori dell’area doganale dell’UE (vedi infra).
- IVIE. La Brexit potrebbe riflettersi negativamente sulla tassazione degli immobili detenuti in territorio britannico da soggetti residenti in Italia poiché potrebbe determinare un incremento della base imponibile dell’imposta; la regola, infatti, che utilizza prioritariamente il valore catastale dell’immobile in favore del costo risultante dall’atto di acquisto ovvero, in mancanza, dal valore di mercato vale soltanto per gli Stati appartenenti alla Unione europea aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni (Norvegia e Islanda).
DOGANE
La decisione della Gran Bretagna di uscire dall’UE cambierà in modo sostanziale le regole doganali che attualmente disciplinano gli scambi tra Paesi dell’UE. Gli effetti riguardano specificamente i diritti di confine e i dazi doganali che potrebbero essere introdotti in relazione ai trasferimenti intercorrenti tra la Gran Bretagna e gli Stati dell’Unione Europea, con un notevole impatto potenziale sia economico che organizzativo per le imprese UE che operano con imprese localizzate in Gran Bretagna.
In tale contesto, è di tutta evidenza l’urgenza con cui i gruppi multinazionali con presenza in Gran Bretagna o le imprese europee che abbiano rapporti commerciali usuali con imprese ivi localizzate, siano chiamati a valutare gli impatti della Brexit sulle attuali strutture societarie nonché sui flussi in essere, al fine di mitigare i prorompenti effetti fiscali emergenti e cogliere eventuali opportunità.